Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01969
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Atto n. 3-01969
Pubblicato l'11 giugno 2025, nella seduta n. 314
PAITA, RENZI, BORGHI Enrico, FREGOLENT, FURLAN, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
l’articolo 30 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, ha previsto la non punibilità dell’utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti da parte delle forze armate;
in particolare, non è punibile il personale che, nel corso delle missioni internazionali, utilizza oppure ordina di utilizzare apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti che presuppone la violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni, le illegittime interferenze nella vita privata, nonché la violazione dei segreti, disciplinati dagli articoli da 614 a 623-bis del codice penale;
l’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, pertanto, attualmente prevede che per le suddette condotte, qualora nel commettere uno dei fatti descritti dalle norme penali si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, il personale impiegato risponde esclusivamente a titolo di colpa, se i relativi fatti sono previsti dalla legge come delitti colposi;
i delitti disciplinati dagli articoli da 614 a 623-bis del codice penale non sono previsti dalla legge come colposi;
ad avviso degli interroganti la richiamata previsione, di fatto, riconosce alle forze armate la possibilità di ricorrere allo strumento delle intercettazioni, in maniera del tutto aprocedimentalizzata e priva di qualsiasi presidio di garanzia delle libertà democratiche, inclusa la libertà personale, di domicilio e della libertà e segretezza della corrispondenza sancite dalla Costituzione, in regime di integrale non punibilità,
si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad introdurre la disciplina descritta e come il Ministro in indirizzo voglia prevenire eventuali abusi nelle intercettazioni, anche alla luce delle posizioni più volte espresse dal medesimo sul tema.