Legislatura 19ª - Dossier n. 112
Azioni disponibili
Approfondimenti
Banca centrale europea
Do central bank reforms lead to more monetary discipline?, (pdf)
Mortgage refinancing and the marginal propensity to consume, (pdf)
Beware of large shocks! A non-parametric structural inflation model, (pdf)
Banca d'Italia
Valutazione dell'impatto del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel periodo 2016-2020, (pdf)
Asset revaluations and credit conditions, (pdf)
Tra sanzioni e sussidi: la trasformazione dell'ecosistema dei semiconduttori, (link)
La frammentazione del commercio internazionale e il futuro delle catene globali del valore, (link)
La politica industriale dell'Unione europea tra crisi e doppia transizione, (link)
Data dependency, proiezioni di inflazione e decisioni di politica monetaria, (link)
Shock energetici ed effetti sulle principali variabili macroeconomiche, (link)
Il grande divario: la dinamica della produttività negli Stati Uniti e nell'area dell'euro dopo la pandemia, (link)
Flussi e politiche migratorie in Italia e in altri paesi europei, (link)
Il rischio di mercato dei titoli in portafoglio delle banche e delle assicurazioni italiane, (link)
Struttura demografica e socioeconomica dei paesi e consumi delle famiglie, (link)
Il rallentamento della produttività nell'area dell'euro e il ruolo dei prezzi dei fattori di produzione, (link)
FMI
Fiscal Financing and Investment Irreversibility: The Role of Dividend Taxation, (pdf)
Shifting Advantages: Do Subsidies Shape CrossBorder Investment?, (pdf)
K Wasn’t Built in a Day, Investment with Endogenous Time to Build, (pdf)
Firm Financing During Sudden Stops: Can Governments Substitute Markets?, (pdf)
A New GCC Fiscal Era – A Look At the Macro And Firm-Level Impact of Tax Reforms, (pdf)
The Global Impact of AI: Mind the Gap, (pdf)
AI Adoption and Inequality, (pdf)
Europe’s Debt (Un)Sustainability: Looking Through Bohn’s Magnifying Glass, (pdf)
Artificial Intelligence and Productivity in Europe, (pdf)
Unconventional Monetary Policies in Small Open Economies, (pdf)
Bidding Behavior in Italian Treasury Auctions: The Role of Top-ups, (pdf)
Micro-Evidence on the Consumption Impact of Income-Support Policies During COVID-19, (pdf)
Debt-at-Risk, (pdf)
Demand for Safe Assets and Spillovers from the Global Dollar Cycle, (pdf)
The Impact of Labor Litigation Cases on Firmlevel Productivity in Brazil, (pdf)
OCSE
Five facts on non-compete and related clauses in OECD countries, (pdf)
Linking integrity, business conduct and public procurement: New approaches for sustainable supply chains, (pdf)
SME digitalisation for competitiveness. The 2025 OECD D4SME Survey, (pdf)
The changing dynamics in global metal markets: How the energy transition and geo-fragmentation may disrupt commodity prices, (pdf)
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Giurisdizioni nazionali e internazionali
Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 43/2025 l’illegittimità costituzionale del vigente articolo 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge n. 511 del 1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), istitutivo di un’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, ricorda che, secondo la giurisprudenza della CGUE, “affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica; 2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta”. In merito, la Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 23): vi potrebbero essere ricomprese, ad esempio, la riduzione dei costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola oppure la promozione della coesione territoriale e sociale. Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un’imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C-82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno 2023, Endesa Generación, C-833/21, EU:C:2023:516, punto 42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG). Alla luce di tali criteri ermeneutici la Consulta esclude che “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale in favore delle province”.
Con la sentenza n. 45/2025 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni istitutive del «Fondo per l’equità del livello dei servizi» quale fondo speciale e con vincolo di destinazione delle risorse inizialmente vincolate nel «Fondo di solidarietà comunale» per essere destinate ai “comuni che ancora non abbiano raggiunto i livelli essenziali o gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali, asili nido e trasporto di alunni disabili”. La Corte ricorda che con la sentenza n. 71 del 2023, nel rilevare che «all’interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata […] progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio», si è sottolineato che una simile «ibridazione [è] estranea al disegno costituzionale dell’autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione». Pertanto, se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, non possono tollerarsi quote “vincolate”, altre «componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali». Pertanto la scelta del legislatore, espressiva della sua discrezionalità, recepisce il monito formulato dalla Corte con la citata sentenza numero 71 del 2023, in cui si è anche affermato che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione abilita il potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa previsione «fa sistema» con l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed è quindi all’interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi dello stesso comma. Peraltro la Corte ha osservato che “il criterio individuato dal legislatore è volto ad attuare il principio della spesa costituzionalmente necessaria, prevedendo che, in un contesto di risorse scarse, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quelle che si connotano come funzionali a garantire la tutela della salute, dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia”.
La sentenza n. 57/2025, che dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 21 del 2024 (che ha istituito il Centro regionale pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica, prevedendo il “transito” nell’organico della ASL di Brindisi del personale in servizio presso la struttura, fino ad allora gestita da un ente di diritto privato) esclusivamente in relazione alle procedure assunzionali ivi previste, nel ribadire “il principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale […] (sentenze n. 242 e n. 161 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021 e n. 166 del 2020), secondo cui «l’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze n. 256 del 2022, n. 242 del 2022, n. 142 e n. 36 del 2021, e n. 166 del 2020)» (sentenza n. 134 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 1 del 2024)”, afferma che l’internalizzazione dei servizi di riabilitazione, che rientrano nei LEA e configurano, quindi, una spesa obbligatoria, non corrisponde a un generico aumento della spesa sanitaria regionale volto ad assicurare ulteriori prestazioni oltre a quelle essenziali e, come tali, precluse alle regioni ancora sottoposte alla disciplina finanziaria del piano di rientro.
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Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettività di soggetti interessati a seguire le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica.
Pubblicato di norma con cadenza mensile è organizzato in cinque sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti informative citate. In prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio. La terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali (in particolare FMI e Ocse).
L'ultima sezione è dedicata agli approfondimenti con rimandi a pubblicazioni istituzionali e alle sentenze degli organi giurisdizionali nazionali e internazionali aventi riflessi di natura economico-finanziaria.