Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01864

Atto n. 3-01864

Pubblicato il 6 maggio 2025, nella seduta n. 299
Svolto question time il 7 maggio 2025 nella seduta n. 300 dell'Assemblea

UNTERBERGER, CATTANEO, SPAGNOLLI, DURNWALDER, PATTON, FLORIDIA Aurora - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

nonostante la parità formale tra i sessi, la violenza contro le donne continua ad essere una piaga sociale in tutta Europa e i “femminicidi”, che costituiscono la manifestazione più estrema di tale violenza, sono in costante aumento in tutti i Paesi europei: stando al report 2024 delle Nazioni Unite, si stima che le donne uccise in Europa da partner o familiari nel 2023 sono state all’incirca 2.300;

al continuo dilagare di varie forme di discriminazione e di atti di violenza contro le donne, l’Unione europea ha risposto, da ultimo, adottando la direttiva (UE) 2024/1385, la quale prevede tutta una serie di misure che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro il 2027;

oltre a rafforzare i diritti alla protezione e al sostegno delle vittime di atti di violenza, la direttiva punta a criminalizzare anche alcune forme di discriminazione e di molestie contro le donne compiute attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, come il cyberstalking e l’incitamento alla violenza e all’odio con specifico riferimento al genere;

in particolare, all’articolo 8, comma 1, si prevede espressamente che “gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell’istigare alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) materiale contenente tale istigazione”, prevedendo altresì che vengano puniti anche il favoreggiamento e il concorso al reato (articolo 9, comma 2);

come si legge, infatti, nelle considerazioni introduttive alla direttiva, negli ultimi anni, l’aumento dell’uso di internet e dei social media ha portato ad un’impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all’odio, anche basati sul genere: le donne sono spesso il bersaglio dell’odio sessista e misogino on line che può degenerare in reati generati dall’odio nel mondo reale;

al riguardo, suscita particolare preoccupazione la crescente presenza in rete di numerosi forum di discussione o gruppi chiusi composti esclusivamente da uomini, all’interno dei quali le donne vengono denigrate e insultate e i cui membri si istigano reciprocamente, anche sulla base di nuove teorie diffuse (manosfera e incel), all’odio verso l’altro sesso;

si tratta di un fenomeno molto pericoloso, nel quale rischiano di imbattersi anche i minori, che contribuisce alla diffusione e amplificazione su larga scala dei discorsi d’odio, incitando alla discriminazione e alla violenza contro le donne e aumentando il rischio di vittimizzazione ripetuta;

considerato che:

anche in Italia, la violenza contro le donne costituisce un fenomeno grave e persistente, come attestato dai più recenti dati relativi ai soli femminicidi: 113 nel corso del 2024 (99 dei quali perpetrati in ambito familiare o affettivo) e 11 nei primi mesi del 2025;

inoltre, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio italiano dei diritti, le donne restano il primo bersaglio di messaggi discriminatori e rappresentano in assoluto la categoria più odiata sui social: su all’incirca un milione e 200.000 tweet d’odio, raccolti e analizzati nel 2024, il 50 per cento riguarda le donne. In particolare, si conferma un innalzamento dei picchi di odio in concomitanza con gli episodi di femminicidio, segno tragico della strettissima correlazione tra lo sciame d’odio on line e la violenza agita;

negli ultimi anni, anche sulla scorta della ratifica della Convenzione di Istanbul, l’Italia si è impegnata ad adottare misure volte a contrastare la violenza contro le donne. Da ultimo, alla vigilia dell’8 marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, presentato in Senato (AS 1433), che introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis, in materia di “femminicidio”, insieme ad una serie di altre misure finalizzate a reprimere la violenza contro le donne;

nello specifico, il disegno di legge prevede, per la prima volta in Europa, una nuova e autonoma fattispecie di reato, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto per motivi di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna;

l’intervento normativo e la severità del regime sanzionatorio trovano giustificazione nella connotazione psicologica della condotta, qualificata sul piano motivazionale come atto motivato dall’odio verso la persona offesa in quanto donna, assumendosi pertanto l’odio contro le donne quale elemento costitutivo del reato e prevedendo che esso costituisca un’aggravante in relazione ad altri reati violenti contro le donne;

sebbene si tratti di un primo riconoscimento formale del movente di genere alla base del reato, il quale qualifica l’elemento soggettivo del reato come odio nei confronti della donna, quello che ancora manca nel nostro ordinamento e che sarebbe opportuno introdurre, sulla base anche delle misure indicate dalla direttiva (UE) 2024/1385, è un’autonoma fattispecie di reato relativa all’incitazione all’odio, alla discriminazione e alla violenza contro le donne;

considerato altresì che:

in molti Paesi esteri, i crimini di divulgazione di messaggi d’odio nei confronti delle donne sono già espressamente perseguiti dalla legge: il Canada (fin dagli anni ‘70), gli Stati Uniti e il Regno Unito (dagli anni ‘90) sono stati tra i primi Paesi ad adottare normative specifiche contro i “hate crimes”, includendo tra questi anche quelli a sfondo sessista;

ad oggi, undici Paesi della UE, che salgono a 20 se si considerano altri Stati europei, contemplano nei propri ordinamenti reati specifici che puniscono la divulgazione di messaggi d’odio contro le donne, in taluni casi nella cornice più generale delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere: tra questi figurano Belgio, Francia, Svezia, Spagna, Portogallo, Grecia, Finlandia, Croazia, Malta, Irlanda, nonché, al di fuori della UE, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Albania, Montenegro e altri;

l’introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice per la propaganda e la divulgazione di messaggi d’odio contro le donne, con particolare attenzione alla diffusione on line, oltre ad essere in linea con le migliori pratiche internazionali, darebbe piena attuazione agli obblighi assunti dal nostro Paese in sede europea ed internazionale con la Convenzione di Istanbul in materia di lotta alla violenza di genere e ai crimini d’odio;

al riguardo, la prima firmataria di quest’interrogazione ha presentato come prima firmataria, con l’aggiunta di ulteriori 76 sottoscrizioni di senatori appartenenti anche ad altri Gruppi parlamentari, un apposito disegno di legge (AS 6), già presentato nella XVIII Legislatura e segnalato come prioritario dal Gruppo parlamentare presieduto dall’interrogante tra quelli per cui le minoranze hanno chiesto la calendarizzazione urgente;

il disegno di legge, in linea con l’impianto penalistico attuale e sulla scia della “legge Mancino”, è volto ad inserire nel codice penale, nell’ambito della disciplina relativa ai delitti contro l’eguaglianza, un esplicito riferimento al genere, riproponendo in maniera pressoché analoga la fattispecie di reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-bis e 604-ter, relativamente alla discriminazione e all’odio razziale, con l’aggravante dell’utilizzo di strumenti informatici o telematici o dell’associazionismo,

si chiede di sapere se la Presidente del Consiglio dei ministri non concordi sulla necessità di adottare specifiche iniziative legislative, anche eventualmente accogliendo, in sede di esame del disegno di legge n. 1433 d’iniziativa governativa, proposte emendative volte ad introdurre nel codice penale un’autonoma fattispecie di reato in relazione all’istigazione all’odio, alla discriminazione e alla violenza contro le donne, sul modello di quanto già fatto per i crimini d’odio razziali, etnici e religiosi, con l’aggravante dell’utilizzo di strumenti informatici o telematici o quando il sentimento d’odio contro le donne costituisce lo scopo di un’organizzazione o associazione.