Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1438
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Cognome del coniuge)
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio ».
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Art. 2.
(Cognome dei figli)
1. All'articolo 144 del codice civile è premesso il seguente:
« Art. 143-quater. – (Cognome del figlio di genitori coniugati) – Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome della madre seguito dal cognome del padre.
Il figlio trasmette al proprio figlio il cognome della madre ».
Art. 3.
(Cognome del figlio nato
fuori del matrimonio)
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio) – Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater.
Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il cognome di questo si può aggiungere a quello del primo genitore. A tal fine è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento e quello del minore al compimento dei quattordici anni di età.
Il giudice decide in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
La disposizione di cui al terzo comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, terzo comma.
In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater, quarto comma ».
Art. 4.
(Cognome dell'adottato)
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 299. – (Cognome dell'adottato) – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Se l'adottato ha due cognomi, ai sensi dell'articolo 143-quater o dell'articolo 262, lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, si applica l'articolo 143-quater ».
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
« Art. 27. – 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile.
2. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della medesima.
3. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».
Art. 5.
(Fatti costitutivi del possesso di stato)
1. All'articolo 237, secondo comma, del codice civile, dopo l'alinea è inserito il seguente capoverso: « che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore ».
Art. 6.
(Cognome del figlio maggiorenne)
1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, facendone richiesta all'ufficiale di stato civile con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata, che sono annotati nell'atto di nascita.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92, 93 e 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 7.
(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)
1. Con regolamento, emanato, i sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina in materia di ordinamento dello stato civile dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7.
3. I genitori del figlio minorenne nato o adottato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7 possono chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-quater. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenne, al compimento dei quattordici anni di età.