Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 206 del 08/04/2025

(1120) Deputato MOLINARI e altri.- Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che esso, già approvato dalla Camera dei deputati, è diretto a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Chiarisce che, nel perseguire il suddetto obiettivo, si tiene conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1, della legge n. 86 del 2019, rubricato "Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo", al comma 1, lettera n), delega il Governo a "individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche". Precisa che tale delega non risulta essere stata esercitata. Sottolinea che, in attuazione dell'articolo 5 della medesima legge n. 86, che ha conferito delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, è stato invece adottato il decreto legislativo n. 36 del 2021.

Passa indi a dar conto dei contenuti del disegno di legge in esame, precisando che esso si compone di nove articoli.

Si sofferma sull'articolo 1, che individua la finalità del provvedimento nella promozione della partecipazione, diretta o indiretta, dei sostenitori delle società sportive al capitale sociale delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.

L'articolo 1 prevede, inoltre, che anche gli enti territoriali e gli altri enti pubblici possano utilizzare le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva.

Individua, infine, le «società sportive» nelle società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico.

Segnala poi l'articolo 2, che regola le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. Nello specifico, ai fini dell'assoggettamento delle società sportive a partecipazione popolare, si richiede: alle società sportive dilettantistiche, che ogni socio abbia diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute, mentre alle società sportive professionistiche, che l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'1 per cento del capitale nominale.

Fa indi menzione dell'articolo 3, che detta le condizioni di riconoscimento degli enti di partecipazione popolare sportiva. Ai fini di tale riconoscimento, gli enti sono tenuti ad assumere la forma giuridica di società o di associazione, compatibilmente con lo scopo sociale o associativo; devono essere adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva; il loro statuto o atto costitutivo deve recare determinate previsioni.

Accenna poi all'articolo 4, che definisce i requisiti per l'accesso al diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo, e all'articolo 5, che disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

In relazione all'articolo 6, specifica che esso attribuisce al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché il compito di istituire, nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 e una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 - prosegue il Presidente relatore - disciplina la costituzione e iscrizione degli enti di partecipazione popolare sportiva nella sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 8, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 9, che, nel dettare le disposizioni finali, demanda a un decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per lo sport e i giovani e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori specificazioni rispetto alle disposizioni del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.