Legislatura 19ª - Dossier n. 465
Azioni disponibili
Articolo 1, comma 1, lettera a)
(Introduzione del reato di femminicidio)
L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio tale norma reca una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna.
Attraverso il presente intervento normativo, il legislatore introduce all’interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale l’articolo 577-bis, in materia di femminicidio.
Tale norma prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa. Infatti, l’articolo 577-bis, comma 1 c.p. sanziona, con la pena dell’ergastolo, le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna.
Si precisa, altresì, che, al di fuori delle ipotesi appena descritte, trova applicazione l’art. 575 c.p.
L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne, prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.
Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).
Sul versante della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, la legge n. 53 del 2022 ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la citata legge n. 122 prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio.
Da ultimo bisogna ricorda la Direttiva UE 1385/2024 in materia di norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione europea. Per approfondimenti si rinvia al tema “Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica” del portale della documentazione della Camera dei deputati.
Con riferimento alle condotte idonee ad integrare la fattispecie, da un lato, il delitto di cui all’art. 577-bis, comma 1 c.p. punisce l’omicidio commesso con un “atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna”; dall’altro lato, il reato esaminato risulta integrato anche dalla commissione di una condotta volta a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.
- Gli atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna
Per quanto concerne specificatamente le nozioni di atti discriminazione ed atti di odio, si osserva preliminarmente come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento.
Nello specifico, occorre far riferimento all’art. 604-bis, rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. In particolare, il comma 1, lett. a), del predetto articolo punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Sul punto la giurisprudenza è intervenuta per chiarire e specificare la portata applicativa ed il significato delle predette disposizioni.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, asserito che “l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La "discriminazione per motivi razziali" è quella, al contrario, fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. L'interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto (Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmé, Rv. 264376; Sez. 5., n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857). La regola di non - discriminazione scritta nell'art. 3 Cost., comma 1, ha, dunque, lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico - razziale)” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 10335/2021).
La Cassazione ha, inoltre affrontato il tema dell’elemento soggettivo che sorregge le condotte di cui all’art. 604-bis c.p., comma 1, lett. a), distinguendo tra le condotte di propaganda di idee di superiorità o di odio razziale ed istigazione a commettere atti di discriminazione, dalle condotte di commissione diretta di atti di discriminazione.
Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che le condotte di propaganda ed istigazione presuppongono il dolo generico, “integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma non richiede nell'agente uno scopo eccedente rispetto all'elemento materiale del reato (…). Diverso è invece il caso della commissione diretta di atti di discriminazione per motivi razzisti, dove lo scopo che muove l'agente (motivo razzista) va al di là della condotta oggettiva (atti di discriminazione). (…) In altri termini, in questi ultimi casi il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta; mentre nel caso della propaganda o della istigazione il motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori "istigati"” (Cass. Pen., Sez. III, sent. 37581/2008).
Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-bis agli atti di discriminazione nei confronti della persona offesa in quanto donna, può evidenziarsi che se, da un lato, il principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 Cost. impone la parità di trattamento tra uomo e donna in presenza di situazioni giuridiche omogenee; dall’altro lato, la disposizione in commento fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta omicidaria al fine di rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
Con riferimento al divieto di discriminazione fondato sul sesso, la Corte Costituzionale è intervenuta con numerose pronunce volte a ribadire il principio di uguaglianza tra uomo e donna. A titolo esemplificativo, è possibile richiamare il principio di eguaglianza materiale e morale tra i coniugi (v. Corte Cost. sent. n. 71/1987), la parità di trattamento in tema di accesso a pubblici impieghi (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sent. n. 181/2024) ed alle cariche elettive (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sentt. n. 422/1995; n. 49/2003), la parità di trattamento retributivo e pensionistico (v. Corte Cost. sentt. n. 109/1989; n. 111/2017).
In tale contesto si segnala che la Corte di Cassazione ha asserito che “la matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini accertati dalle sentenze di merito, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul che ne richiama "la natura strutturale" e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di "una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione" (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., par. 5.2.)” (Cass. pen. sent. 28217/2022; in termini simili v. Cass. pen. sent. n. 3457/2025).
Appare opportuno, inoltre, ricordare quanto sancito dalla Direttiva UE 2024/1385, che si propone l’obiettivo di fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine la citata Direttiva rafforza e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (cfr. Considerando n. 1).
Si ricorda, in ogni caso, che sia la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sia la nuova Direttiva UE 2024/1385 oltre a tutelare direttamente la donna, forniscono una tutela più ampia, abbracciando anche il concetto di violenza di genere.
Sulla nozione di violenza di genere è possibile richiamare la Direttiva UE n. 2012/29 (“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”) che definisce la violenza di genere come “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»” (cfr. Considerando n. 17).
Peraltro, si segnala nel report del CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women delle Nazioni Unite) relativo all’ordinamento italiano si suggerisce di modificare il codice penale allo specifico fine di introdurre il reato di femminicidio, inclusa la violenza LGBTI, e, più in generale, di sanzionare penalmente tutte le forme di violenza di genere contro le donne, in linea con la Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la Raccomandazione generale n. 19.
In merito alla nozione di donna “in quanto tale”, bisogna, inoltre, richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla L. n. 164/1982. L’articolo 1 della suddetta legge sancisce che la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (comma 1).
Sul punto, la Corte Costituzionale ha rilevato come la legge n. 164/1982 accolga “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”. La Corte continua sottolineando come “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Ciò premesso, concludono i giudici costituzionali, “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo” (Corte Cost. sent. 221/2015).
Tali principi sono stati recentemente ribaditi nella sentenza n. 143/2024, in cui la Corte ha riaffermato che “agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento della "intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili.
Alla luce delle considerazioni svolte si valuti l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa “in quanto donna”.
- L’omicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna
Integra altresì il reato di femminicidio ex art. 577-bis, comma 1 c.p., l’azione omicidiaria orientata a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.
Preliminarmente, con riferimento alla determinatezza e tassatività della fattispeciale penale, principi che trovano copertura costituzionale all’interno dell’art. 25, comma 2 Cost, quali corollari del principio di stretta legalità in materia penale, si osserva che la disposizione opera un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato come, in virtù dei principi di legalità, tassatività e sufficiente determinatezza, derivi “un imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di “formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati” (v. Corte Cost. sentt. n. 54/2024; n. 98/2021).
Sotteso a tali principi, infatti, vi è il perseguimento di due obiettivi fondamentali “consistenti, per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (v. Corte Cost. sent. n. 327/2008).
Nello specifico, i giudici costituzionali hanno osservato come “l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, «di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus» del suddetto parametro costituzionale, “quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo” (v. Corte Cost. sent. n. 141/2019).
Il richiamo ai principi di determinatezza e tassatività risulta ancora più opportuno alla luce del fatto che lo stesso art. 577-bis c.p. prescrive che, al di fuori delle ipotesi che integrano il reato di femminicidio, si applica l’art. 575 c.p.
Inoltre, bisogna ricordare come il bene-vita, oggetto di tutela di tutte le fattispecie incriminatrici di omicidio, rappresenti, al contempo, sia un bene fine e sia un bene presupposto.
Rappresenta un bene-fine, in quanto è direttamente tutelato quale principio inviolabile e supremo del nostro ordinamento costituzionale, nonché dell’ordinamento sovranazionale (cfr. art. 2 Cost., art. 2 CEDU); ma rappresenta anche bene-presupposto, poiché la sussistenza del diritto alla vita è indispensabile, in quanto prioritaria dal punto di vista naturalistico e logico, per l’esercizio di tutti gli altri diritti. Tali principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che “pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione” la vita è ricondotta “all'area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"" (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto). La vita, si aggiunge, è del resto "presupposto per l'esercizio di tutti gli altri" diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto)” (Corte Cost. sent. n. 135/2024).
Da tali osservazioni è possibile desumere come la privazione del bene-vita, già di per sé, impedisca l’esercizio di tutto il coacervo di diritti e libertà di cui era titolare la persona offesa.
In tale prospettiva, anche la fattispecie base dell’omicidio ex art. 575 c.p., di fatto, impedisce l’esercizio dei diritti e delle libertà della persona offesa, in quanto il bene vita viene meno nelle sue declinazioni di bene-fine e di bene-presupposto.
Inoltre, si segnala che nel caso di femminicidio commesso al fine di reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà e l’espressione della personalità della donna, l’art. 577-bis c.p. non fa riferimento né agli atti di discriminazione o di odio, né alla qualità della persona offesa “in quanto donna”, rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall’art. 575 c.p.
Alla luce di tali considerazioni, si valuti l’opportunità di chiarire gli ambiti di applicazione ed i rapporti tra la seconda condotta prevista dall’art. 577-bis c.p. e la fattispecie di omicidio ex art. 575 c.p.
- La determinazione della pena edittale
La fattispecie di femminicidio ex art. 577-bis, come visto, costituisce un’ipotesi autonoma e speciale rispetto al reato di omicidio, per cui la norma prescrive direttamente l’applicazione della pena dell’ergastolo, senza stabilire una cornice edittale tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.
Si ricorda che, all’interno del nostro ordinamento, la pena dell’ergastolo, come sanzione base per un fatto di reato, è prevista con riferimento a limitate fattispecie incriminatrici, poste a salvaguardia di beni giuridici particolarmente rilevanti, come la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato.
Tra tali figure di reato si possono richiamare, in particolare: l’art. 242 c.p. “cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano”; b) l’art. 276 c.p. “attentato contro il Presidente della Repubblica”; c) l’art. 284 c.p. “insurrezione armata contro i poteri dello Stato”; d) l’art. 285 c.p. “devastazione, saccheggio e strage”; e) l’art. 286 c.p. “guerra civile”; f) l’art. 295 c.p. “attentato contro i Capi di Stati esteri”.
Negli altri casi, invece, la pena dell’ergastolo viene irrogata in quanto prevista da determinate circostanze aggravanti delle fattispecie base. Ciò avviene anche nell’ipotesi di omicidio ex art. 575 c.p., in cui la pena base prevista dalla norma è la reclusione non inferiore ai ventuno anni. L’ergastolo, invece, consegue se vengono integrate specifiche circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p.
Sul punto occorre ricordare le conseguenze processuali che derivano dalla previsione dell’ergastolo. In particolare:
- la L. n. 93/2019 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (cfr. art. 438, co. 1-bis c.p.p.). Tale disposizione ad avviso della Corte Costituzionale non presenta i caratteri della manifesta irragionevolezza o della arbitrarietà “in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala (…) una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede” (v. Corte Cost. sent. n. 260/2020; cfr. in termini simili sent. n. 207/2022);
- l’art. 303 c.p.p. prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.
L’articolo 577-bis, comma 2 c.p. prescrive l’applicazione per il reato di femminicidio delle circostanze aggravanti stabilite dagli articoli 576(1) e 577(2) c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p.
In particolare, i predetti articoli prevedono una serie di fattispecie aggravate in cui il legislatore dispone l’applicazione della pena dell’ergastolo.
Si segnala che per quanto concerne, invece, l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2 c.p., il legislatore stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Ciò premesso, occorre rammentare che l’art. 577-bis, comma 1 c.p. prevede l’applicazione diretta dell’ergastolo se l’omicidio integra gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.
Alla luce di tali elementi si valuti la possibilità di coordinare il trattamento sanzionatorio stabilito dall’art. 577-bis c.p. con gli aumenti di pena stabiliti dall’art. 576 e 577 c.p.
I commi 3 e 4 dell’art. 577-bis c.p. incidono sulla disciplina inerente all’operazione di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti.
In particolare, l’art. 577-bis c.p., comma 3 stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:
- ricorre una sola circostanza attenuante;
- una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l’attenuante è ritenuta prevalente.
L’art. 577-bis c.p., comma 4, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:
- ricorrono più circostanze attenuanti;
- più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.
Sul meccanismo di bilanciamento delle circostanze regolato direttamente dal legislatore è intervenuta la Corte Costituzionale.
In particolare, quest’ultima si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3 c.p., il quale imponeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (con alcune eccezioni)(3) rispetto alle aggravanti prescritte dall’art. 577, comma 1 n. 1) e comma 2.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 73/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, co. 3 c.p., rilevando come la pena deve essere “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo”, e che quest’ultimo “dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile”.
In questo senso, il “flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze” può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte - è certamente consentito al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali.
La Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza di cui all’art. 577, terzo comma, c.p., violasse l’art. 3 Cost., rilevando fra l’altro la “intrinseca irragionevolezza” della previsione per cui “una sola circostanza aggravante (…) abbia l’effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti”. Tale giurisprudenza è stata ripresa da ultimo nella sentenza 197/2023.
1) Nel dettaglio, l’articolo 576 c.p. prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso: a) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 c.p.; b) contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; c) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; d) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; e) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; f) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; g) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. L’art. 576 c.p. chiarisce, inoltre, che è latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61 c.p.
2) Nello specifico l’art. 577 c.p. prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo nei casi in cui il fatto sia commesso: a) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; b) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; c) con premeditazione; d) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. Il secondo comma dell’art. 577 c.p. stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi , o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
3) Le circostanze attenuanti che non soccombevano ipso iure al bilanciamento con le aggravanti erano: a) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1); b) il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.); c) la minore età (art. 98 c.p.); d) le circostanze attenuanti previste dall’art. 114 c.p. in materia di concorso di persone nel reato.
Articolo 1, lettere b) - g)
(Introduzione di circostanze aggravanti)
L’articolo 1, comma 1, alle lettere da b) a g), prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.
L’articolo 1, comma 1, lettere b) – g), innova l’ordinamento prevedendo una serie di circostanze aggravanti riferite a determinate fattispecie di reato. In particolare, l’aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove il fatto integrante reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. (cd. femminicidio).
A tal proposito, per l’operatività delle predette circostanze aggravanti, il fatto deve essere commesso, alternativamente:
- come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna;
- per reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà o, comunque, della personalità della donna.
Per un maggior approfondimento su tali modalità della condotta si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge in esame (su cui si veda la relativa scheda di lettura supra).
Nello specifico, il fatto commesso con le suddette modalità, è aggravato nelle seguenti fattispecie di reato:
- per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. b));
- per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è prescritto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. c)), che aggiunge il comma 4 all’articolo 585 c.p.);
- per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. d));
- per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., è stabilito l’aumento di pena di un terzo (lett. e), che introduce il n. 5-ter.1) all’interno dell’art. 609-ter, co. 1, c.p.);
- per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. f));
- per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi, (lett. g)).
Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
L’articolo 2 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte ad incrementare i poteri e le facoltà della persona offesa in materia di patteggiamento e comunicazioni.
L’articolo 2, comma 1, lett. a) introduce la lett. d-bis) all’articolo 90-bis, comma 1 «Informazioni alla persona offesa» che stabilisce, quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p.(4) – introdotto dal presente disegno di legge − il diritto della persona offesa di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2. Nel caso, invece, di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.
I diritti introdotti dal presente disegno di legge si aggiungono ai diritti e alle facoltà della persona offesa che hanno trovato un progressivo ampliamento nel corso degli ultimi anni grazie a interventi normativi sia di fonte europea sia di fonte nazionale. Più nel dettaglio, la direttiva 2012/29/UE, in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI e come risultato di un percorso normativo europeo avviato con il c.d. Programma di Stoccolma, ha introdotto una serie di disposizioni in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – inclusa la c.d. «vittima indiretta», ossia «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 2 direttiva 2012/29/UE) – al fine di garantire una maggiore partecipazione e tutela della persona offesa durante tutto l’arco procedimentale. In particolare, il testo sancisce: il diritto delle vittime di essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con l’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale; il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente in una lingua a lei comprensibile; il diritto di partecipare al procedimento penale nonché il diritto di accesso, a precise condizioni, a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima e ai servizi di giustizia riparativa. Inoltre, sono previste misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze: la persona offesa ha diritto a non avere contatti con l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a godere di protezione durante il periodo delle indagini preliminari (ad esempio, il numero delle audizioni della vittima deve essere limitato al minimo e quest’ultima ha la facoltà di essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta), e a ottenere specifiche protezioni e misure di tutele se ciò risulta necessario a seguito di una valutazione individuale.
La tutela di tali diritti è stata ribadita e rafforzata dalla recente direttiva (UE) 2024/1385, dedicata specificamente alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva contempla una serie di strumenti di protezione delle vittime e di accesso alla giustizia e l’individuazione di canali facilmente accessibili e di pronta disponibilità per la denuncia degli atti di violenza, anche attraverso sistemi online.
Sotto il profilo delle fonti nazionali intervenute sul tema, invece, occorre menzionare le leggi nn. 69 del 2019 e 168 del 2023 che, oltre a introdurre nuovi reati in materia di vittime di violenza domestica e di genere e a inasprire le pene di quelli già esistenti, hanno potenziato le misure di prevenzione e introdotto disposizioni per velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime al fine di rafforzare la tutela delle persone offese (per un più ampio approfondimento sugli interventi previsti dalle leggi citate è possibile consultare il dossier del Servizio Studi del Senato e il dossier del Servizio Studi della Camera).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha fornito un contributo rilevante in riferimento al rafforzamento dei diritti e delle facoltà della persona offesa, pronunciandosi recentemente sull’obbligatorietà dell’incidente probatorio per i reati previsti dall’art. 392, comma 1-bis c.p.p. in presenza di una vittima c.d. vulnerabile (SS.UU., 12 dicembre 2024, n. 10869). Nello specifico, le Sezioni Unite penali hanno affermato che risulta viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p.(5) , motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, poiché si tratta di presupposti la cui esistenza è presunta per legge al fine di garantire una protezione automatica alla persona offesa.
I diritti introdotti dalla lett. d-bis) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame si inseriscono nei c.d. diritti di informativa, il cui elenco è previsto dall’articolo 90-bis c.p.p., che, sull’esempio delle fonti nazionali ed europee sopra citate, consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua da lei comprensibile, fin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria, al fine di permetterle di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tra di essi si segnalano le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio. Ulteriori diritti di informativa, previsti in altre disposizioni del codice di procedura penale e diretti a consentire all’offeso di valutare se gli convenga costituirsi parte civile, sono: il diritto di essere avvisata della data e del luogo in cui si svolgerà l’udienza preliminare (art. 419, co. 1 c.p.p.) e il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429, co. 4 c.p.p.).
La lett. b) del comma 1 introduce l’articolo 90-bis.2, secondo cui la persona offesa dei delitti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – presenti nel c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 2019)(6) - e del nuovo delitto di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale, deve essere avvisata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p., nonché di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e di eleggere domicilio ove intenda essere informata, della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o sostituzione della misura con un’altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell’articolo 299, comma 4-bis c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-quater c.p.p. inerente alla possibilità di presentare proprio parere attraverso delle deduzioni se l’imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie (per un approfondimento sul punto, vedi lett. h) della presente scheda).
Si rammenta che l’articolo 362 comma 1-ter c.p.p., introdotto nell’ordinamento penale dall’articolo 2, comma 1, legge n. 69 del 2019 e modificato dalla legge n. 134 del 2021, prevede l’obbligo per il pubblico ministero «di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa». In ragione delle modifiche attuate con la legge n. 122 del 2023 (c.d. Legge Bongiorno), qualora il pubblico ministero non osservi le disposizioni di cui all’art. 362, co.1-ter c.p.p., il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis d.lgs. n. 106 del 2006, introdotto dall’articolo 1, lett. b), legge n. 122 del 2023, è disposto l’ulteriore obbligo per il procuratore generale presso la Corte di appello di acquisire, ogni tre mesi, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362, co. 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale (per un ulteriore approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 5).
La lett. c) del comma 1 interviene sulla disposizione di cui all’articolo 90-ter, comma 1-bis c.p.p. tramite modifiche di coordinamento. Si estende l’obbligo di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti citati nella disposizione(7) , anche per quelli di omicidio (art. 575 c.p.), anche in forma aggravata (art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), di femminicidio (art. 577-bis c.p.) anche nella forma tentata, di interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) anche nell’ipotesi aggravata, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque, l’espressione della sua personalità.
In tali ipotesi, la comunicazione dell’evasione e della scarcerazione deve sempre essere trasmessa alla persona offesa, a differenza di quanto prevede il comma 1 dell’articolo 90-ter c.p.p. secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.
Si evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 90-ter c.p.p., che tutela la persona offesa attraverso un obbligo informativo posto a carico dell’Autorità giudiziaria, integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari. L’articolo 90-ter c.p. attua il disposto dell'art. 6, § 5, della Direttiva 2012/29/UE, che obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità, su richiesta, di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell'evasione della persona indagata, imputata o condannata. Nella formulazione originaria l'obbligo di comunicazione era stato circoscritto ai procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona”, traducendo il legislatore, con tale espressione, l'indicazione contenuta nella direttiva al §6 dell'art. 6, secondo cui la persona offesa riceve le comunicazioni citate «almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno» nei confronti della vittima.
Il comma 1-bis, introdotto dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 69 del 2019, nel contesto di misure volte a combattere il fenomeno della violenza domestica e di genere, amplia la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere rendendo più stringente l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.
Ancora, la lett. c) aggiunge un nuovo periodo al comma 1-bis dell’articolo 90-ter c.p. disponendo che, per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.
Analoga disposizione è introdotta dalla lett. e) dell’articolo 2, che interviene sull’articolo 299, comma 2-bis c.p.p. disponendo che i provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere comunicati ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.
Come spiegato nella relazione illustrativa, tali interventi normativi sono diretti a colmare una lacuna del codice di rito in ordine alle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona, le quali attualmente non contemplano l’ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell’imputato, del condannato o dell’internato. Risultano, nondimeno, in conformità con quanto previsto dall’articolo 90, comma 3 c.p.p., secondo cui «qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa».
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 307, comma 4 c.p., agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La lett. d) del comma 1 sopprime l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. e reca modifiche al secondo e al terzo periodo del medesimo comma estendendo la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, anche se all’esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione, ai procedimenti per i delitti previsti al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p. - di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), delitti di cui all’articolo 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché di omicidio (art. 575 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) – e al nuovo comma 3.1 del medesimo articolo (per l’elenco completo vedi infra).
Secondo la formulazione vigente dell’articolo 275, comma 2-bis c.p.p., invece, tale possibilità è prevista solo in alcune circostanze specifiche:
- quando l’indagato ha trasgredito le prescrizioni di misura cautelare di cui agli articoli 276, co. 1-ter e 280, co. 3 c.p.p.;
- nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e per i delitti più gravi di violenza personale: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente impliciti (art. 612-ter c.p.), nonché nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario;
- quando gli arresti domiciliari non possono disporsi per inidoneità del domicilio e nessun’altra misura cautelare risulta adeguata;
- nei procedimenti per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), di lesione personale (art. 582 c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
Si segnala che la custodia in carcere è la più grave delle misure coercitive perché prevede l’immediata conduzione dell’imputato in un istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria, determinando così la più intensa delle limitazioni della libertà personali. Per tale ragione, infatti, tale misura è applicabile soltanto quando non sia possibile operare diversamente, cioè quando le altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate, in conformità al principio di gradualità previsto dal comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale. Pertanto, la presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere è una sorta di eccezione al principio di gradualità, secondo cui, in presenza di gravi indizi dei delitti richiamati, si considera esistente almeno una delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».
In virtù di un ulteriore principio che deve essere preso in considerazione al momento della scelta in ordine a quale misura cautelare adottare, ossia il principio di proporzionalità – secondo il quale la misura deve essere proporzionata alla gravità del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata -, il comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. prevede il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che:
- all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (ad esclusione dei procedimenti per i delitti citati sopra);
- sarà concessa la sospensione condizionale della pena che, come noto, deve essere concessa quando sussistono due condizioni: la pena detentiva da irrogare in concreto non supera i due anni e il giudice ritiene che il colpevole non commetterà altri reati.
Ancora, la lett. d) inserisce un nuovo comma 3.1 all’articolo 275 c.p.p. secondo il quale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio di cui all’articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2,5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate − ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p. −, di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-bis, co. 2, 3 e 4), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.). La misura degli arresti domiciliari - occorre precisare - in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.
La sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (c.d. fumus commissi delicti) è una delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali prevista dall’articolo 273 c.p.p., la cui dicitura è stata modificata con la riforma del codice del 1988 – la formulazione originaria, infatti, richiedeva la presenza solo di «sufficienti indizi» −, in conformità con il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell’imputato. L’espressione «gravi indizi» indica il quantum di prova (rappresentativa o critica), del quale è onerata l’accusa, che serve a legittimare l’applicazione della misura cautelare.
Nello specifico, la nuova disposizione estende la c.d. presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, e dispone una presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelari citate qualora si proceda per i reati più gravi sopra elencati.
Tale regime di presunzione è già previsto al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p., in relazione ad altri reati di grave disvalore, anche a matrice sessuale o, comunque, contro la libertà della persona (per l’elenco completo vedi supra).
Sul punto, occorre ricordare differenti sentenze della Corte Costituzionale che, pronunciandosi in ordine a tale presunzione assoluta, hanno dichiarato l’illegittimità del secondo e terzo periodo dell’articolo 275, co. 3 c.p.p. con riguardo a fattispecie uguali o analoghe, per tipicità e gravità, a quelle descritte dalla lett. d) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame. Infatti, a partire dalla sentenza n. 265/2010, la Corte ha più volte censurato come incostituzionale il disposto di cui all’articolo 275, comma 3 c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ivi citati, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Inoltre, secondo la Corte costituzionale le presunzioni assolute incidenti su un diritto fondamentale della persona, quale la libertà personale, «violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (tra le varie sentenze, vedi Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 232; Corte Cost., 12 maggio 2011, n. 164 e, da ultima, Corte Cost., 15 dicembre 2016, n. 268). Tali considerazioni trovano fondamento sia nei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari sia alla luce del fatto che, essendo i casi concreti differenti tra loro, non è possibile giustificare un’applicazione così generalizzata della presunzione assoluta del regime cautelare carcerario.
La lett. f) del primo comma dell’articolo 2 interviene sull’articolo 362, comma 1-ter c.p.p. apportando modifiche alla disciplina relativa all’assunzione, da parte del pubblico ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Nello specifico, la novità più rilevante è la previsione dell’obbligo per il magistrato competente di provvedere personalmente alla audizione, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, senza più poter delegare il compito alla polizia giudiziaria. La modifica attuata con il presente disegno di legge estende l’ambito applicativo di tale disposizione ai procedimenti per i delitti di omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), anche nella ipotesi aggravata ai sensi dell’articolo 585, comma 4 del codice penale.
Secondo la normativa vigente, l’obbligo procedurale citato è imposto qualora si proceda per il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p., di atti sessuali (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ovvero di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice. Per un approfondimento sul contenuto di tale obbligo e su ulteriori disposizioni ad esso inerenti, vedi lett. b), comma 1 della presente scheda.
La lett. h) del comma 1 interviene sull’articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), aggiungendo un nuovo comma 1-quater secondo cui la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa o, se è stato nominato, al suo difensore. Inoltre, in conseguenza dell’inserimento del nuovo periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la persona offesa può fornire deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, se il giudice non ritiene fondate queste deduzioni e osservazioni, deve darne conto nella motivazione della sentenza con cui dichiara il patteggiamento (c.d. onere motivazionale aggiunto).
Sulla base della normativa vigente, il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti è un “procedimento speciale” connotato sia dall’omissione della fase del dibattimento su consenso dell’imputato sia dal fatto che nel determinare la pena, su cui si forma l’accordo tra imputato e pubblico ministero, si deve applicare una diminuzione fino a un terzo.
Dunque, il giudice applica la pena che è stata precisata da una concorde richiesta delle parti decidendo “allo stato degli atti”, ossia sulla base del fascicolo delle indagini e dell’eventuale fascicolo del difensore, dopo aver controllato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e la legittimità e fondatezza dell’accordo delle parti. Il codice di rito contempla due configurazioni di patteggiamento: il patteggiamento c.d. tradizionale e quello c.d. allargato, introdotto dalla legge n. 134 del 2003. Il primo, da un lato consente al pubblico ministero e all’imputato di accordarsi su di una sanzione sostitutiva detentiva o pecuniaria che, effettuata la riduzione fino a un terzo, non supera due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; dall’altro, garantisce all’imputato una serie di benefici, tra i quali: la possibilità di subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria e la mancata irrogazione di pene accessorie. La seconda tipologia di patteggiamento, invece, consente alle parti di raggiungere un accordo su una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo (art. 444, co. 1 c.p.p.). Prevede, però, delle cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva: non si applica nei procedimenti per i delitti di associazione mafiosa e assimilati (art. 51, co. 3-bis c.p.p.), di terrorismo (art. 51, co. 3-quater c.p.p.), di violenza sessuale a assimilati (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.), nonché nei procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
In continuità con quanto previsto dalla lettera precedente, la lett. i) apporta modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l’aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all’articolo 447 del codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede che, quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.
Ancora, la lett. i) interviene sul comma 2 dell’articolo 447 c.p.p. specificando che, nell’udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al pubblico ministero e al difensore dell’imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater del codice di procedura penale.
Dagli interventi normativi attuati mediante le lettere h) e i) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, si può dedurre l’introduzione nell’ordinamento penale della possibilità per la persona offesa dei reati da c.d. Codice rosso di fornire al giudice un proprio parere, non vincolante, sulla richiesta di patteggiamento presentata dall’imputato, con onere motivazionale da parte del giudice. La vittima, pertanto, dopo esser stata avvisata della scelta dell’imputato di accedere a tale rito alternativo (ai sensi della lett. a) dell’articolo 2), può sottoporre al giudice – tramite proprio difensore – osservazioni, in una sorta di contraddittorio che, attualmente, non è previsto dal sistema giudiziario.
Infine, la lett. l) del comma 1 dell’articolo 2 interviene sull’articolo 656, comma 9, lett. a) c.p.p. eliminando il richiamo agli articoli 572 c.p., 612-bis, co. 3 c.p. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, in quanto già compresi – ai sensi dell’articolo 3 del presente disegno di legge - nella deroga generale che opera in ragione dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (per un approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 3).
L’esecuzione delle pene detentive è un istituto disciplinato dall’art. 656 c.p.p., il cui atto propulsivo è l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva; l’ordine impone alla polizia giudiziaria di condurre subito in carcere il condannato. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’ordine di esecuzione deve contenere le generalità e tutto ciò che serve ad identificare il condannato, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le prescrizioni necessarie all’esecuzione, l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché l’avvertimento al condannato che, se il processo si è svolto in sua assenza, in presenza dei relativi presupposti, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.
Nel caso di pena detentiva breve (non superiore a tre anni o, nei casi espressamente previsti dal codice, a quattro o sei anni), il pubblico ministero dispone la sospensione dell’esecuzione, che non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna. In questa ipotesi, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena, i quali sono notificati con una serie di avvisi al condannato e al suo difensore (art. 656, comma 5 c.p.p.). Tuttavia, secondo la normativa in vigore, tale sospensione non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero con armi (art. 572, co. 2 c.p.), di atti persecutori commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata (art. 612-bis, co. 3 c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), fatta eccezione per i tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso programmi terapeuti e che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
4) Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p. fa riferimento ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati:
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.);
- Omicidio (575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
- femminicidio (577-bis c.p.);
- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice
- Interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);
- Violenza sessuale (609-bis c.p.), anche aggravata (609-ter c.p.);
- Atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.);
- Corruzione di minorenni (609-quinquies c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
- Atti persecutori (612-bis c.p.);
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-ter c.p.).
5) L’art. 392, co. 1-bis, primo periodo, c.p.p. prevede i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
6) La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge n. 69 del 2019 alle seguenti fattispecie maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).
7) Reati di omicidio (art. 575 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate, ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
Articolo 3
(Modifiche in materia di ordinamento penitenziario)
L’articolo 3 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, con riferimento ai medesimi reati, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto apposita richiesta, ovvero ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario.
L’articolo 3, composto da un unico comma, reca modifiche alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario).
In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in commento incide sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, al fine di estendere il regime di concessione dei benefici penitenziari previsto dal comma 1-quater di tale disposizione ai condannati e agli internati per i seguenti reati:
maltrattamenti contro familiari e conviventi, se commessi con armi ovvero in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità, nonché se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte della persona offesa (art. 572 c.p., commi secondo e terzo);
omicidio (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(8) );
femminicidio (art. 577-bis c.p.);
atti persecutori, se commessi con armi o da persona travisata, ovvero a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (art. 612-bis c.p.).
Dall’estensione dell’ambito di applicazione del comma 1-quater, operato dalla novella in commento, discende, nello specifico, che i condannati e gli internati per i suddetti delitti potranno accedere al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione – esclusa la liberazione anticipata – previste dall’ordinamento penitenziario, solo all’esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta per almeno un anno e condotta collegialmente, anche con la partecipazione di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti.
Con la modifica in esame viene, inoltre, espressamente stabilito che la concessione di benefici nei confronti dei condannati per i reati individuati dal comma 1-quater è subordinata ad una valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità.
Come noto, l'articolo 4-bis è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario ad opera del decreto-legge n. 152 del 1991. La disposizione risponde alla ratio di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata e altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.
In particolare, il comma 1-quater, oggetto di modifica, è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché’ in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
Tale disposizione stabilisce che i benefici dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti o internati per una serie di delitti solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. La previsione si applica, in forza della formulazione vigente, ai condannati per i reati di:
- deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
- prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.);
- violenza sessuale, salvo che il fatto sia di minore gravità, (art. 609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);
- atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
Come di recente ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. I, n. 9228 del 2022), la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la necessità dello svolgimento del periodo di osservazione scientifica della personalità, individuando in tale elemento una «condizione di ammissibilità della domanda di misure alternative che non ammette equipollenti e che dunque non può essere surrogato dallo svolgimento di un programma di recupero psicologico effettuato in libertà».
In particolare, nell’ambito di tale indirizzo interpretativo, è stato sottolineato che «in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti. (Sez. I, n. 12138 del 2018; Sez. I, n. 39985 del 2019).
Inoltre, la Corte di cassazione ha stabilito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall'art. 609-quater c.p. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo» (Sez. I, n. 23822 del 2020).
Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975, l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione consegue l’individualizzazione del trattamento penitenziario, finalizzato al reinserimento sociale del condannato.
Secondo la definizione fornita dall'art. 13 dell’ordinamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità è predisposta, nei confronti dei condannati e degli internati, allo scopo di rilevare le eventuali carenze psicofisiche o le altre cause della commissione del reato e al fine di proporre un idoneo programma di reinserimento. In particolare, tale disposizione precisa che, nell'ambito dell'osservazione, è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione circa il fatto criminoso commesso, le motivazioni e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché le possibili azioni di riparazione.
Più nello specifico, l'osservazione è condotta sulla base della metodologia stabilita dall’art. 27 del D.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento di esecuzione), che comprende:
- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- lo svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e viene proseguita nel corso di essa. Nella prima fase, l’attività è specificamente rivolta alla formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi; successivamente, nel corso del trattamento, l'osservazione è diretta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
L'osservazione è svolta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di esecuzione dall’équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'amministrazione e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, in particolare, di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, cui spetta anche il compito di coordinarle.
L’équipe di osservazione, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di esecuzione, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 5, ord. pen.).
Il programma di trattamento consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.
Il gruppo tiene, successivamente, riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Si ricorda che l’art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario, rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”, prevede la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Tale possibilità è riconosciuta ai condannati per una serie di delitti sessuali in danno di minori, nonché per fattispecie espressive della violenza di genere, quali i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), di violenza sessuale, anche di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, correlata alla novella in esame è la modifica recata dalla lettera l) dell’articolo 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
La lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento inserisce nell’ordinamento penitenziario, un nuovo articolo 58-sexies, rubricato “Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa”.
La nuova disposizione prevede un obbligo di comunicazione avente ad oggetto i provvedimenti con i quali venga disposto l’accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto a favore di condannati o internati per i seguenti delitti:
omicidio (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(9) ), se commesso nella forma tentata;
femminicidio (art. 577-bis c.p.), se commesso nella forma tentata;
maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
interruzione di gravidanza non consensuale, commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità (art. 593-ter, sesto comma, c.p.)(10) ;
violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);
atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.);
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate (ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale(11) ).
L’espressione «misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto», impiegata al fine di delimitare l’ambito di applicazione degli obblighi informativi, è stata mutuata, come sottolineato dalla Relazione illustrativa, dalla previsione di cui all’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata e ha portata omnicomprensiva.
Si ricorda che le misure alternative alla detenzione sono le seguenti:
- l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare ordinaria e speciale, nonché le misure alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, disciplinate dal Capo VI del Titolo I dell’Ordinamento penitenziario;
- l’affidamento in prova “terapeutico” previsto dall’art. 94 del d.p.r. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti);
- la liberazione condizionale, regolata dall’art. 176 del codice penale e ricondotta nel genus delle misure alternative dalla Corte costituzionale (sent. 273 del 2001);
- l’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione).
Nella categoria dei benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, possono, invece, ricomprendersi: i permessi premio; il lavoro esterno; la liberazione anticipata.
Si prevede che tali provvedimenti siano immediatamente comunicati dal giudice che li ha adottati:
alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna;
ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto.
Con riferimento ad entrambe le categorie di destinatari, il diritto di ricevere la comunicazione è subordinato all’avvenuta presentazione di una apposita richiesta, contenente l’indicazione del recapito, anche telematico, presso il quale si intende ricevere la comunicazione.
Come specificato nella relazione illustrativa, l’intervento ricalca il modello dell’articolo 299, comma 2-bis, c.p.p., con il quale è stato introdotto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche in casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.
In relazione agli obblighi di comunicazione introdotti per le ipotesi di omicidio e di femminicidio, si valuti l’opportunità di coordinare la previsione della comunicazione a favore dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, con la limitazione dell’ambito di applicazione dell’obbligo informativo alle sole ipotesi di delitto tentato.
Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) | |
Testo vigente | Testo come modificato dall’art. 3 dell’AS 1433 |
Art. 4-bis | Art. 4-bis |
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. | 1. Identico. |
Commi da 1-bis a 1-ter (Omissis) | Identici |
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. | 1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. |
(…) | (…) |
8) Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l’omicidio sia punito con la pena dell’ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, primo comma, n. 5); dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1); contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato, nei casi di adozione di maggiorenne, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma).
9) Si veda la precedente nota n. 1.
10) Si tratta della circostanza aggravante introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d) del disegno di legge in esame.
11) In particolare, tra le aggravanti richiamate dalla norma in esame, oltre a quelle già ricostruite nella nota n.1, vi è la circostanza prevista dall’art. 585, quarto comma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame e applicabile quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.
Articolo 4
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)
L’articolo 4 prevede un potenziamento delle iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
Più nel dettaglio la disposizione interviene sull’articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.
L’articolo 6 della legge n. 168, al comma 1, prevede, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l’assemblea dell’Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall’art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.
L’articolo 5 della legge 69 del 2019 prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in materia di violenza di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. L’osservatorio è stato costituito con il D.M. 12 aprile 2022. L’articolo 5 del citato decreto ministeriale istituisce, in seno all’Osservatorio, il comitato tecnico-scientifico con il compito di individuare le linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio medesimo. Il Comitato è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.
Al comma 2, l’articolo 6 prevede che invece nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.
Si rammenta che l’articolo 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell’adozione del programma annuale dell’attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) e n) del citato d.lgs. n. 26/2006, la Scuola Superiore della magistratura organizza seminari di aggiornamento professionale e di formazione per i magistrati e per gli altri operatori della giustizia.
Il disegno di legge in primo luogo interviene sul comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 168, prevedendo che le iniziative formative possano svolgersi anche in sede decentrata e possano avere ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell’età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica (comma 1, lett. a)).
Il disegno di legge aggiunge poi sempre all’articolo 6 della legge n. 168 un ulteriore comma 2-bis, con il quale si prevede l’obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.
La Scuola superiore della magistratura è stata istituita dal d. lgs. 26/2006 come ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena capacità di diritto privato, nonché di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, che opera secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni.
Gli organi della Scuola sono:
- il comitato direttivo, composto di 12 membri, che adotta e modifica lo statuto, i regolamenti interni e il programma annuale dell'attività didattica, approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM, e nomina i docenti delle singole sessioni formative;
- il presidente, che ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il comitato direttivo e adotta i provvedimenti d'urgenza;
- il segretario generale, che è responsabile della gestione amministrativa, provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola.
La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
In particolare la Scuola si occupa:
- del tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame: tale tirocinio ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari;
- dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.
Le sedi didattiche della Scuola, individuate con D.M. 6 giugno 2022, pubblicato il 16 agosto 2022 nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, sono:
- Roma, in via San Vicenzo n. 32;
- Napoli, in “Castel Capuano”;
- Scandicci (Firenze), nella “Villa Castel Pulci”.
Il Comitato direttivo della Scuola si riunisce, di regola, presso la sede di Roma.
Articolo 5
(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)
L’articolo 5 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.
L’articolo 5 è volto a coordinare le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006, con le novità normative recate dal disegno di legge in commento, segnatamente dagli articoli 1 e 2.
Le modifiche apportate incidono in particolare sulla titolarità dell’azione penale, di cui all’art. 2 del citato decreto (modificato dal comma 1, lett. a), dell’articolo in commento), e sull’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello, di cui all’art. 6 del citato decreto (modificato dalla lett. b)).
Si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 2 ed il comma 1-bis dell’art. 6, del decreto legislativo n. 106 del 2006, oggetto di modifica, sono stati introdotti dalla recente legge n. 122/2023 (per approfondimenti v. relativo dossier del Servizio Studi).
Per quanto riguarda l’art. 2 del d.lgs. 106/2006, la lett. a) interviene sul comma 2-bis, che attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di revocare, con provvedimento motivato, l’assegnazione per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti qualora il magistrato assegnatario non proceda, entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, all’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, come disposto dall’articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. (anch’esso modificato dal disegno di legge in commento, v. supra, art. 2, comma 1, lett. f)).
Più nel dettaglio, il comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p., introdotto dalla legge del codice rosso (n. 69/2019) e poi modificato dalla legge di riforma del processo penale (n. 134/2021), che ha inserito nell’elenco dei reati ivi contenuto il delitto di omicidio in forma tentata, impone al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; tale termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Attualmente il potere di revoca è riconosciuto per i procedimenti relativi ai delitti di:
omicidio (art. 575 c.p.);
maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);
atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
lesione personale (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)(12) ;
deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)1.
Il potere di revoca riguarda non solo i delitti consumati ma anche quelli tentati (ad eccezione dell’omicidio per il quale può applicarsi esclusivamente al tentativo).
Alla luce delle modifiche introdotte dalla lettera b) dell’articolo in commento, l’elenco dei delitti per i quali è previsto il potere di revoca dell’assegnazione viene integrato con i seguenti reati:
femminicidio (nuovo art. 577-bis c.p.);
interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d) (fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 585, quarto comma, c.p. (v. art. 1, comma 1, lett. c)) per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, relative ai reati di lesione personale (art. 582 c.p.) lesione personale grave o gravissima (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).
La fattispecie di tentato omicidio viene invece circoscritta alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale1.
L’art. 5, comma 1, lett. a), sopprime altresì gli ultimi due periodi del comma 2-bis dell’art. 2 del d.lgs. 106/2006, che prevedono la possibilità per il magistrato che ha subito la revoca delle indagini di presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica entro tre giorni dalla comunicazione della revoca nonché l’obbligo, per il medesimo procuratore della Repubblica, di procedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia direttamente ovvero mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio, sempre facendo salve le eventuali imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Con riferimento all’art. 6 del d.lgs. 106/2006, l’art. 5, comma 1, lett. b), in commento, aggiunge un periodo finale al comma 1-bis, disponendo che, nell’ambito dei dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, siano ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.
L’inserimento di tale periodo è strettamente consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-ter, c.p.p., dall’art. 2, comma 1, lett. f), n. 5), in base alla quale il p.m. deve provvedere personalmente all’audizione della persona offesa qualora quest’ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta (v. supra).
Si ricorda che l’attuale formulazione del comma 1-bis dell’art. 6 del d.lgs. 106/2006 si prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.; la raccolta dei dati è finalizzata altresì all’invio, con cadenza almeno semestrale, di una relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (D.Lgs. 106/2006) | |
Testo vigente | Testo come modificato dall’art. 5 dell’A.S. 1433 |
Art. 2. | Art. 2. |
1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. | 1. Identico. |
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. | 2. Identico. |
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. | 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. |
Art. 6. | Art. 6. |
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale. | 1. Identico. |
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. | 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero. |
12) Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l’omicidio sia punito con la pena dell’ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, c. 1, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, c. 1, n. 5); dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, c. 1, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, c. 1, n. 1); contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, c. 2).
Articolo 6
(Disposizioni sulla registrazione a debito)
L’articolo 6 estende l’applicazione della c.d. «registrazione a debito» ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno da omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma 1, n. 1, o comma 2, del codice penale o da femminicidio.
L’articolo 6, comma 1 del disegno di legge in esame modifica l’articolo 59, comma 1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) estendendo l’applicazione della c.d. «registrazione a debito», con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio (art. 575 c.p.) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile o di persona stabilmente convivente (art. 577, comma 1, n. 1, o comma 2, c.p.), nonché ai fatti di femminicidio di cui al nuovo articolo 577-bis del codice penale.
Mediante l’introduzione di tale regime di favore, si dispone che non devono essere pagate le tasse sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. Attualmente, la lett. d) dell’articolo 59 contempla solo le ipotesi di sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Si valuti l’opportunità di adottare una differente formulazione testuale per indicare con maggiore chiarezza la tipologia di delitto di omicidio per cui è previsto il regime di favore citato, specificando che si applica per il reato di cui all’articolo 575 c.p. aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma 1, n. 1 o comma 2 del codice penale.
L’applicazione dell’imposta di registro citata è stabilita dal d.P.R. n. 131 del 1986, nell’allegata Tariffa che alla Parte I, articolo 8, comma 1 prevede l’imposta riferita agli «Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione».
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 diretti a dare esecuzione alla condanna di risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, co.1, n. 1, o co. 2 c.p. (comma 3).
La prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini del successivo eventuale recupero. Il disegno di legge ha l’obiettivo di prevedere un regime di favore che consente di procedere alla registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato, senza contemporaneo pagamento delle imposte di registro dovute.
Secondo la normativa attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 si registrano a debito, ossia senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
Alla luce di una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate (n. 186/2023) ad un’istanza di interpello in ordine al contenuto della norma di cui agli articoli 59, comma 1, lettera d) e 60, comma 2 del testo Unico, si deduce che, mediante la disposizione di cui alla lett. d), il legislatore ha previsto una deroga al generale principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che l'imposta non possa essere recuperata nei confronti del danneggiato. Nella sentenza che impone il risarcimento del danno deve essere indicata la parte obbligata a detto risarcimento, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Occorre specificare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ordinanza Cass. Civ., 13 aprile 2021, n. 9618 e sentenza Cass. Civ., Sez. V, n. 1296 del 2020), la previsione di cui alla lett. d) dell’articolo 59 concernente la prenotazione a debito comprende «tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale». La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, «che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione». Pertanto, per determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti sotto il profilo penale. In tal modo, si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare l'imposta di registro, in virtù del vincolo di solidarietà citato in precedenza.
Il comma 2 dell’articolo 6 dispone che non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all’amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione degli atti giudiziari, tra cui le sentenze di risarcimento del danno e i collegati atti esecutivi della stessa. Pertanto, tale disposizione produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.
Infine, al comma 4 dell’ articolo in esame è indicata la copertura finanziaria, disponendosi che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l’anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (art. 59, d.P.R. n. 131/1986) | |
Testo vigente | Testo come modificato dall’art. 6 dell’A.S. 1433 |
Art. 59 | Art. 59 |
1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. | 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale ovvero di cui all’articolo 577-bis del medesimo codice. |
Articolo 7
(Disposizioni di coordinamento)
L’articolo 7 reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all’omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al reato di femminicidio, come introdotto dall’articolo 1.
Nel dettaglio l’articolo 7 dispone che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p., il medesimo riferimento deve intendersi anche nei confronti dell’art. 577-bis c.p.
Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui le disposizioni di legge richiamano il reato di omicidio, il medesimo richiamo è operato anche rispetto al reato di femminicidio.
Attraverso la disposizione in commento, il legislatore ha inteso compiere un rinvio generale, e non puntuale, a tutte le norme applicabili al reato di omicidio ex art. 575 c.p., estendendo tali discipline anche nei confronti della fattispecie di femminicidio disciplinata dal disegno di legge in esame (cfr. art. 1, co. 1, lett. a)).
Esempi di rinvii generali a norme presenti nell’ordinamento sono rinvenibili anche in materia penale. A tal proposito, si può ricordare l’articolo 574-ter c.p. il quale, introdotto con il D.lgs. n. 6/2017 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili), prevede espressamente che “agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 1). Inoltre, “quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 2).
A tal riguardo, occorre far presente che l’articolo 7, esaminato in questa sede, incide sulle disposizioni applicabili alla nuova fattispecie di femminicidio introdotta all’interno del codice penale mediante il nuovo art. 577-bis c.p.
Articolo 8
(Clausola d’invarianza finanziaria)
L’articolo 8, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, reca la clausola d’invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento.
L’articolo 8 stabilisce che, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, che reca un’apposita autorizzazione di spesa a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, dall’attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.