Legislatura 19ª - Dossier n. 465

Articolo 1, comma 1, lettera a)
(Introduzione del reato di femminicidio)

L’articolo 1, comma 1, lettera a), introduce all’interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio tale norma reca una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna.

Attraverso il presente intervento normativo, il legislatore introduce all’interno del Libro II, Titolo XII, Capo I del codice penale l’articolo 577-bis, in materia di femminicidio.

Tale norma prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa. Infatti, l’articolo 577-bis, comma 1 c.p. sanziona, con la pena dell’ergastolo, le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna.

Si precisa, altresì, che, al di fuori delle ipotesi appena descritte, trova applicazione l’art. 575 c.p.

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne, prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (legge n. 77 del 2013); a seguito della ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decreto-legge n. 93 del 2013, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere.

Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Sul versante della raccolta di dati statistici sulla violenza di genere, la legge n. 53 del 2022 ne ha disposto il potenziamento attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Nella legislatura corrente, sono state approvate la legge n. 168 del 2023, che ha apportato incisive modifiche ai codici penale, di procedura penale, delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e ad alcune leggi speciali al fine di rendere maggiormente efficace l'impianto delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, la legge n. 12 del 2023, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023) e la legge n. 122 del 2023, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la citata legge n. 122 prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio.

Da ultimo bisogna ricorda la Direttiva UE 1385/2024 in materia di norme minime comuni per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell'Unione europea. Per approfondimenti si rinvia al tema “Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica” del portale della documentazione della Camera dei deputati.

Con riferimento alle condotte idonee ad integrare la fattispecie, da un lato, il delitto di cui all’art. 577-bis, comma 1 c.p. punisce l’omicidio commesso con un “atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna”; dall’altro lato, il reato esaminato risulta integrato anche dalla commissione di una condotta volta a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.

  • Gli atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna

Per quanto concerne specificatamente le nozioni di atti discriminazione ed atti di odio, si osserva preliminarmente come tali modalità di condotta siano già previste in altre fattispecie presenti nel nostro ordinamento.

Nello specifico, occorre far riferimento all’art. 604-bis, rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. In particolare, il comma 1, lett. a), del predetto articolo punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta per chiarire e specificare la portata applicativa ed il significato delle predette disposizioni.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, asserito che “l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo a un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori. La "discriminazione per motivi razziali" è quella, al contrario, fondata sulla qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti. L'interpretazione di tali elementi normativi deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione onde valorizzare perciò l'esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto (Sez. 3, n. 36906 del 23/06/2015, Salmé, Rv. 264376; Sez. 5., n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857). La regola di non - discriminazione scritta nell'art. 3 Cost., comma 1, ha, dunque, lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico - razziale)” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 10335/2021).

La Cassazione ha, inoltre affrontato il tema dell’elemento soggettivo che sorregge le condotte di cui all’art. 604-bis c.p., comma 1, lett. a), distinguendo tra le condotte di propaganda di idee di superiorità o di odio razziale ed istigazione a commettere atti di discriminazione, dalle condotte di commissione diretta di atti di discriminazione.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno affermato che le condotte di propaganda ed istigazione presuppongono il dolo generico, “integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma non richiede nell'agente uno scopo eccedente rispetto all'elemento materiale del reato (…). Diverso è invece il caso della commissione diretta di atti di discriminazione per motivi razzisti, dove lo scopo che muove l'agente (motivo razzista) va al di là della condotta oggettiva (atti di discriminazione). (…) In altri termini, in questi ultimi casi il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta; mentre nel caso della propaganda o della istigazione il motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori "istigati"” (Cass. Pen., Sez. III, sent. 37581/2008).

Quanto al riferimento contenuto nel nuovo art. 577-bis agli atti di discriminazione nei confronti della persona offesa in quanto donna, può evidenziarsi che se, da un lato, il principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 Cost. impone la parità di trattamento tra uomo e donna in presenza di situazioni giuridiche omogenee; dall’altro lato, la disposizione in commento fa riferimento alle qualità soggettive della persona offesa e non del soggetto agente, attribuendo un preciso disvalore alla condotta omicidaria al fine di rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Con riferimento al divieto di discriminazione fondato sul sesso, la Corte Costituzionale è intervenuta con numerose pronunce volte a ribadire il principio di uguaglianza tra uomo e donna. A titolo esemplificativo, è possibile richiamare il principio di eguaglianza materiale e morale tra i coniugi (v. Corte Cost. sent. n. 71/1987), la parità di trattamento in tema di accesso a pubblici impieghi (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sent. n. 181/2024) ed alle cariche elettive (cfr. art. 51 Cost.; v. Corte Cost. sentt. n. 422/1995; n. 49/2003), la parità di trattamento retributivo e pensionistico (v. Corte Cost. sentt. n. 109/1989; n. 111/2017).

In tale contesto si segnala che la Corte di Cassazione ha asserito che “la matrice culturale dei delitti di violenza domestica e contro le donne, nei termini accertati dalle sentenze di merito, è espressamente indicata dal Preambolo della Convenzione di Istanbul che ne richiama "la natura strutturale" e qualifica questa specifica forma di violenza come espressiva di "una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione" (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023, G., par. 5.2.)” (Cass. pen. sent. 28217/2022; in termini simili v. Cass. pen. sent. n. 3457/2025).

Appare opportuno, inoltre, ricordare quanto sancito dalla Direttiva UE 2024/1385, che si propone l’obiettivo di fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine la citata Direttiva rafforza e introduce misure in materia di definizione dei reati e delle pene irrogabili, protezione delle vittime e accesso alla giustizia, assistenza alle vittime, raccolta di dati, prevenzione, coordinamento e cooperazione (cfr. Considerando n. 1).

Si ricorda, in ogni caso, che sia la Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sia la nuova Direttiva UE 2024/1385 oltre a tutelare direttamente la donna, forniscono una tutela più ampia, abbracciando anche il concetto di violenza di genere.

Sulla nozione di violenza di genere è possibile richiamare la Direttiva UE n. 2012/29 (“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”) che definisce la violenza di genere come “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»” (cfr. Considerando n. 17).

Peraltro, si segnala nel report del CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women delle Nazioni Unite) relativo all’ordinamento italiano si suggerisce di modificare il codice penale allo specifico fine di introdurre il reato di femminicidio, inclusa la violenza LGBTI, e, più in generale, di sanzionare penalmente tutte le forme di violenza di genere contro le donne, in linea con la Raccomandazione generale n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, che aggiorna la Raccomandazione generale n. 19.

In merito alla nozione di donna “in quanto tale”, bisogna, inoltre, richiamare quanto disposto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla L. n. 164/1982. L’articolo 1 della suddetta legge sancisce che la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (comma 1).

Sul punto, la Corte Costituzionale ha rilevato come la legge n. 164/1982 accolga “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”. La Corte continua sottolineando come “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Ciò premesso, concludono i giudici costituzionali, “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo” (Corte Cost. sent. 221/2015).

Tali principi sono stati recentemente ribaditi nella sentenza n. 143/2024, in cui la Corte ha riaffermato che “agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento della "intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili.

Alla luce delle considerazioni svolte si valuti l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa “in quanto donna”.

  • L’omicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna

Integra altresì il reato di femminicidio ex art. 577-bis, comma 1 c.p., l’azione omicidiaria orientata a reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna.

Preliminarmente, con riferimento alla determinatezza e tassatività della fattispeciale penale, principi che trovano copertura costituzionale all’interno dell’art. 25, comma 2 Cost, quali corollari del principio di stretta legalità in materia penale, si osserva che la disposizione opera un rinvio indistinto a tutti i diritti ed alle libertà della persona offesa.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato come, in virtù dei principi di legalità, tassatività e sufficiente determinatezza, derivi “un imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di “formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati” (v. Corte Cost. sentt. n. 54/2024; n. 98/2021).

Sotteso a tali principi, infatti, vi è il perseguimento di due obiettivi fondamentali “consistenti, per un verso, nell’evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta” (v. Corte Cost. sent. n. 327/2008).

Nello specifico, i giudici costituzionali hanno osservato come “l’impiego, nella formula descrittiva dell’illecito, «di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un vulnus» del suddetto parametro costituzionale, “quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo” (v. Corte Cost. sent. n. 141/2019).

Il richiamo ai principi di determinatezza e tassatività risulta ancora più opportuno alla luce del fatto che lo stesso art. 577-bis c.p. prescrive che, al di fuori delle ipotesi che integrano il reato di femminicidio, si applica l’art. 575 c.p.

Inoltre, bisogna ricordare come il bene-vita, oggetto di tutela di tutte le fattispecie incriminatrici di omicidio, rappresenti, al contempo, sia un bene fine e sia un bene presupposto.

Rappresenta un bene-fine, in quanto è direttamente tutelato quale principio inviolabile e supremo del nostro ordinamento costituzionale, nonché dell’ordinamento sovranazionale (cfr. art. 2 Cost., art. 2 CEDU); ma rappresenta anche bene-presupposto, poiché la sussistenza del diritto alla vita è indispensabile, in quanto prioritaria dal punto di vista naturalistico e logico, per l’esercizio di tutti gli altri diritti. Tali principi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che “pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione” la vita è ricondotta “all'area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana"" (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto). La vita, si aggiunge, è del resto "presupposto per l'esercizio di tutti gli altri" diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto)” (Corte Cost. sent. n. 135/2024).

Da tali osservazioni è possibile desumere come la privazione del bene-vita, già di per sé, impedisca l’esercizio di tutto il coacervo di diritti e libertà di cui era titolare la persona offesa.

In tale prospettiva, anche la fattispecie base dell’omicidio ex art. 575 c.p., di fatto, impedisce l’esercizio dei diritti e delle libertà della persona offesa, in quanto il bene vita viene meno nelle sue declinazioni di bene-fine e di bene-presupposto.

Inoltre, si segnala che nel caso di femminicidio commesso al fine di reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà e l’espressione della personalità della donna, l’art. 577-bis c.p. non fa riferimento né agli atti di discriminazione o di odio, né alla qualità della persona offesa “in quanto donna”, rendendo maggiormente difficoltosa la sua distinzione dall’art. 575 c.p.

Alla luce di tali considerazioni, si valuti l’opportunità di chiarire gli ambiti di applicazione ed i rapporti tra la seconda condotta prevista dall’art. 577-bis c.p. e la fattispecie di omicidio ex art. 575 c.p.

  • La determinazione della pena edittale

La fattispecie di femminicidio ex art. 577-bis, come visto, costituisce un’ipotesi autonoma e speciale rispetto al reato di omicidio, per cui la norma prescrive direttamente l’applicazione della pena dell’ergastolo, senza stabilire una cornice edittale tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.

Si ricorda che, all’interno del nostro ordinamento, la pena dell’ergastolo, come sanzione base per un fatto di reato, è prevista con riferimento a limitate fattispecie incriminatrici, poste a salvaguardia di beni giuridici particolarmente rilevanti, come la personalità internazionale e la personalità interna dello Stato.

Tra tali figure di reato si possono richiamare, in particolare: l’art. 242 c.p. “cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano”; b) l’art. 276 c.p. “attentato contro il Presidente della Repubblica”; c) l’art. 284 c.p. “insurrezione armata contro i poteri dello Stato”; d) l’art. 285 c.p. “devastazione, saccheggio e strage”; e) l’art. 286 c.p. “guerra civile”; f) l’art. 295 c.p. “attentato contro i Capi di Stati esteri”.

Negli altri casi, invece, la pena dell’ergastolo viene irrogata in quanto prevista da determinate circostanze aggravanti delle fattispecie base. Ciò avviene anche nell’ipotesi di omicidio ex art. 575 c.p., in cui la pena base prevista dalla norma è la reclusione non inferiore ai ventuno anni. L’ergastolo, invece, consegue se vengono integrate specifiche circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p.

Sul punto occorre ricordare le conseguenze processuali che derivano dalla previsione dell’ergastolo. In particolare:

  • la L. n. 93/2019 ha escluso la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (cfr. art. 438, co. 1-bis c.p.p.). Tale disposizione ad avviso della Corte Costituzionale non presenta i caratteri della manifesta irragionevolezza o della arbitrarietà “in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala (…) una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede” (v. Corte Cost. sent. n. 260/2020; cfr. in termini simili sent. n. 207/2022);
  • l’art. 303 c.p.p. prevede specifici termini di durata massima della custodia cautelare per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo.

L’articolo 577-bis, comma 2 c.p. prescrive l’applicazione per il reato di femminicidio delle circostanze aggravanti stabilite dagli articoli 576(1) e 577(2) c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p.

In particolare, i predetti articoli prevedono una serie di fattispecie aggravate in cui il legislatore dispone l’applicazione della pena dell’ergastolo.

Si segnala che per quanto concerne, invece, l’aggravante di cui all’art. 577, comma 2 c.p., il legislatore stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se l’omicidio è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Ciò premesso, occorre rammentare che l’art. 577-bis, comma 1 c.p. prevede l’applicazione diretta dell’ergastolo se l’omicidio integra gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio.

Alla luce di tali elementi si valuti la possibilità di coordinare il trattamento sanzionatorio stabilito dall’art. 577-bis c.p. con gli aumenti di pena stabiliti dall’art. 576 e 577 c.p.

I commi 3 e 4 dell’art. 577-bis c.p. incidono sulla disciplina inerente all’operazione di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti.

In particolare, l’art. 577-bis c.p., comma 3 stabilisce che la pena non può comunque essere inferiore a 24 anni di reclusione quando:

  • ricorre una sola circostanza attenuante;
  • una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti stabilite dagli artt. 576 e 577 c.p. e l’attenuante è ritenuta prevalente.

L’art. 577-bis c.p., comma 4, invece, prescrive che la pena non può essere inferiore a 15 anni di reclusione quando:

  • ricorrono più circostanze attenuanti;
  • più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., e le prime sono ritenute prevalenti.

Sul meccanismo di bilanciamento delle circostanze regolato direttamente dal legislatore è intervenuta la Corte Costituzionale.

In particolare, quest’ultima si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3 c.p., il quale imponeva il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (con alcune eccezioni)(3) rispetto alle aggravanti prescritte dall’art. 577, comma 1 n. 1) e comma 2.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 73/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, co. 3 c.p., rilevando come la pena deve essere “adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo”, e che quest’ultimo “dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile”.

In questo senso, il “flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze” può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte - è certamente consentito al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali.

La Corte ha ritenuto che il divieto di prevalenza di cui all’art. 577, terzo comma, c.p., violasse l’art. 3 Cost., rilevando fra l’altro la “intrinseca irragionevolezza” della previsione per cui “una sola circostanza aggravante (…) abbia l’effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti”. Tale giurisprudenza è stata ripresa da ultimo nella sentenza 197/2023.


1) Nel dettaglio, l’articolo 576 c.p. prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso: a) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 c.p.; b) contro l'ascendente o il discendente , quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; c) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; d)  dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; e) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; f) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa; g) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. L’art. 576 c.p. chiarisce, inoltre, che è latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61 c.p.

2) Nello specifico l’art. 577 c.p. prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo nei casi in cui il fatto sia commesso: a) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; b) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; c) con premeditazione; d)  col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61. Il secondo comma dell’art. 577 c.p. stabilisce l’applicazione della pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi , o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

3) Le circostanze attenuanti che non soccombevano ipso iure al bilanciamento con le aggravanti erano: a) l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62 n. 1); b) il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.); c) la minore età (art. 98 c.p.); d) le circostanze attenuanti previste dall’art. 114 c.p. in materia di concorso di persone nel reato.

Articolo 1, lettere b) - g)
(Introduzione di circostanze aggravanti)

L’articolo 1, comma 1, alle lettere da b) a g), prevede l’introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L’articolo 1, comma 1, lettere b) – g), innova l’ordinamento prevedendo una serie di circostanze aggravanti riferite a determinate fattispecie di reato. In particolare, l’aumento del trattamento sanzionatorio si realizza laddove il fatto integrante reato venga commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-bis c.p. (cd. femminicidio).

A tal proposito, per l’operatività delle predette circostanze aggravanti, il fatto deve essere commesso, alternativamente:

  • come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna;
  • per reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà o, comunque, della personalità della donna.

Per un maggior approfondimento su tali modalità della condotta si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del disegno di legge in esame (su cui si veda la relativa scheda di lettura supra).

Nello specifico, il fatto commesso con le suddette modalità, è aggravato nelle seguenti fattispecie di reato:

  • per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. b));
  • per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art- 583-quinquies c.p.), omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è prescritto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. c)), che aggiunge il comma 4 all’articolo 585 c.p.);
  • per il reato di interruzione di gravidanza non consensuale ex art. 593-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo alla metà (lett. d));
  • per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., è stabilito l’aumento di pena di un terzo (lett. e), che introduce il n. 5-ter.1) all’interno dell’art. 609-ter, co. 1, c.p.);
  • per il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., è previsto l’aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. f));
  • per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c.p., è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi, (lett. g)).

Codice Penale

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) – g) dell’A.S. 1433

Art. 572
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Art. 572
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Identico.

Omissis commi da 2 a 4.

Omissis Commi da 2 a 4.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità

(…)

(…)

Art. 585

(Circostanze aggravanti)

Art. 585

(Circostanze aggravanti)

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Identico.

Omissis commi 2 e 3.

Omissis commi 2 e 3

Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(…)

(…)

Art. 593-ter
(Interruzione di gravidanza non consensuale)

Art. 593-ter
(Interruzione di gravidanza non consensuale)

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

Identico.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Identico.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Identico.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Identico.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Identico.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(…)

(…)

Art. 609-ter

(Circostanze aggravanti)

Art. 609-ter

(Circostanze aggravanti)

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Omissis comma 2.

Omissis comma 2.

(…)

(…)

Art. 612-bis

(Atti persecutori)

Art. 612-bis

(Atti persecutori)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Identico.

Omissis commi 2 e 3.

Omissis commi 2 e 3.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(…)

(…)

Art. 612-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Art. 612-ter

(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Identico.

Omissis commi da 2 a 4.

Omissis commi da 2 a 4.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

L’articolo 2 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte ad incrementare i poteri e le facoltà della persona offesa in materia di patteggiamento e comunicazioni.

L’articolo 2, comma 1, lett. a) introduce la lett. d-bis) all’articolo 90-bis, comma 1 «Informazioni alla persona offesa» che stabilisce, quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p.(4) – introdotto dal presente disegno di legge − il diritto della persona offesa di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2. Nel caso, invece, di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha la facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.

I diritti introdotti dal presente disegno di legge si aggiungono ai diritti e alle facoltà della persona offesa che hanno trovato un progressivo ampliamento nel corso degli ultimi anni grazie a interventi normativi sia di fonte europea sia di fonte nazionale. Più nel dettaglio, la direttiva 2012/29/UE, in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI e come risultato di un percorso normativo europeo avviato con il c.d. Programma di Stoccolma, ha introdotto una serie di disposizioni in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – inclusa la c.d. «vittima indiretta», ossia «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 2 direttiva 2012/29/UE) – al fine di garantire una maggiore partecipazione e tutela della persona offesa durante tutto l’arco procedimentale. In particolare, il testo sancisce: il diritto delle vittime di essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con l’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale; il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente in una lingua a lei comprensibile; il diritto di partecipare al procedimento penale nonché il diritto di accesso, a precise condizioni, a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima e ai servizi di giustizia riparativa. Inoltre, sono previste misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze: la persona offesa ha diritto a non avere contatti con l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a godere di protezione durante il periodo delle indagini preliminari (ad esempio, il numero delle audizioni della vittima deve essere limitato al minimo e quest’ultima ha la facoltà di essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta), e a ottenere specifiche protezioni e misure di tutele se ciò risulta necessario a seguito di una valutazione individuale.

La tutela di tali diritti è stata ribadita e rafforzata dalla recente direttiva (UE) 2024/1385, dedicata specificamente alla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva contempla una serie di strumenti di protezione delle vittime e di accesso alla giustizia e l’individuazione di canali facilmente accessibili e di pronta disponibilità per la denuncia degli atti di violenza, anche attraverso sistemi online.

Sotto il profilo delle fonti nazionali intervenute sul tema, invece, occorre menzionare le leggi nn. 69 del 2019 e 168 del 2023 che, oltre a introdurre nuovi reati in materia di vittime di violenza domestica e di genere e a inasprire le pene di quelli già esistenti, hanno potenziato le misure di prevenzione e introdotto disposizioni per velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime al fine di rafforzare la tutela delle persone offese (per un più ampio approfondimento sugli interventi previsti dalle leggi citate è possibile consultare il dossier del Servizio Studi del Senato e il dossier del Servizio Studi della Camera).

Anche la giurisprudenza di legittimità ha fornito un contributo rilevante in riferimento al rafforzamento dei diritti e delle facoltà della persona offesa, pronunciandosi recentemente sull’obbligatorietà dell’incidente probatorio per i reati previsti dall’art. 392, comma 1-bis c.p.p. in presenza di una vittima c.d. vulnerabile (SS.UU., 12 dicembre 2024, n. 10869). Nello specifico, le Sezioni Unite penali hanno affermato che risulta viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p.(5) , motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, poiché si tratta di presupposti la cui esistenza è presunta per legge al fine di garantire una protezione automatica alla persona offesa.

I diritti introdotti dalla lett. d-bis) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame si inseriscono nei c.d. diritti di informativa, il cui elenco è previsto dall’articolo 90-bis c.p.p., che, sull’esempio delle fonti nazionali ed europee sopra citate, consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua da lei comprensibile, fin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria, al fine di permetterle di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. Tra di essi si segnalano le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio. Ulteriori diritti di informativa, previsti in altre disposizioni del codice di procedura penale e diretti a consentire all’offeso di valutare se gli convenga costituirsi parte civile, sono: il diritto di essere avvisata della data e del luogo in cui si svolgerà l’udienza preliminare (art. 419, co. 1 c.p.p.) e il diritto di ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429, co. 4 c.p.p.).

La lett. b) del comma 1 introduce l’articolo 90-bis.2, secondo cui la persona offesa dei delitti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – presenti nel c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 2019)(6) - e del nuovo delitto di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale, deve essere avvisata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 362, comma 1-ter c.p.p., nonché di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e di eleggere domicilio ove intenda essere informata, della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o sostituzione della misura con un’altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell’articolo 299, comma 4-bis c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-quater c.p.p. inerente alla possibilità di presentare proprio parere attraverso delle deduzioni se l’imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie (per un approfondimento sul punto, vedi lett. h) della presente scheda).

Si rammenta che l’articolo 362 comma 1-ter c.p.p., introdotto nell’ordinamento penale dall’articolo 2, comma 1, legge n. 69 del 2019 e modificato dalla legge n. 134 del 2021, prevede l’obbligo per il pubblico ministero «di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa». In ragione delle modifiche attuate con la legge n. 122 del 2023 (c.d. Legge Bongiorno), qualora il pubblico ministero non osservi le disposizioni di cui all’art. 362, co.1-ter c.p.p., il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis d.lgs. n. 106 del 2006, introdotto dall’articolo 1, lett. b), legge n. 122 del 2023, è disposto l’ulteriore obbligo per il procuratore generale presso la Corte di appello di acquisire, ogni tre mesi, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362, co. 1-ter c.p.p. e inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale (per un ulteriore approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 5).

La lett. c) del comma 1 interviene sulla disposizione di cui all’articolo 90-ter, comma 1-bis c.p.p. tramite modifiche di coordinamento. Si estende l’obbligo di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell’evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti citati nella disposizione(7) , anche per quelli di omicidio (art. 575 c.p.), anche in forma aggravata (art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma), di femminicidio (art. 577-bis c.p.) anche nella forma tentata, di interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) anche nell’ipotesi aggravata, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque, l’espressione della sua personalità.

In tali ipotesi, la comunicazione dell’evasione e della scarcerazione deve sempre essere trasmessa alla persona offesa, a differenza di quanto prevede il comma 1 dell’articolo 90-ter c.p.p. secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima.

Si evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 90-ter c.p.p., che tutela la persona offesa attraverso un obbligo informativo posto a carico dell’Autorità giudiziaria, integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari. L’articolo 90-ter c.p. attua il disposto dell'art. 6, § 5, della Direttiva 2012/29/UE, che obbliga gli Stati membri a garantire alla vittima la possibilità, su richiesta, di essere informata senza ritardo della scarcerazione o dell'evasione della persona indagata, imputata o condannata. Nella formulazione originaria l'obbligo di comunicazione era stato circoscritto ai procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona”, traducendo il legislatore, con tale espressione, l'indicazione contenuta nella direttiva al §6 dell'art. 6, secondo cui la persona offesa riceve le comunicazioni citate «almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno» nei confronti della vittima.

Il comma 1-bis, introdotto dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 69 del 2019, nel contesto di misure volte a combattere il fenomeno della violenza domestica e di genere, amplia la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere rendendo più stringente l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione.

Ancora, la lett. c) aggiunge un nuovo periodo al comma 1-bis dell’articolo 90-ter c.p. disponendo che, per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiamo fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.

Analoga disposizione è introdotta dalla lett. e) dell’articolo 2, che interviene sull’articolo 299, comma 2-bis c.p.p. disponendo che i provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere comunicati ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente.

Come spiegato nella relazione illustrativa, tali interventi normativi sono diretti a colmare una lacuna del codice di rito in ordine alle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona, le quali attualmente non contemplano l’ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell’imputato, del condannato o dell’internato. Risultano, nondimeno, in conformità con quanto previsto dall’articolo 90, comma 3 c.p.p., secondo cui «qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa».  

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 307, comma 4 c.p., agli effetti della legge penale, si intendono per “prossimi congiunti” gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, oltre al coniuge e alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La lett. d) del comma 1 sopprime l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. e reca modifiche al secondo e al terzo periodo del medesimo comma estendendo la possibilità di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, anche se all’esito del giudizio è irrogabile una pena non superiore a tre anni di reclusione, ai procedimenti per i delitti previsti al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p. - di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), delitti di cui all’articolo 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché di omicidio (art. 575 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), di pornografia minorile (art. 600-ter c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) – e al nuovo comma 3.1 del medesimo articolo (per l’elenco completo vedi infra).

Secondo la formulazione vigente dell’articolo 275, comma 2-bis c.p.p., invece, tale possibilità è prevista solo in alcune circostanze specifiche:

  1. quando l’indagato ha trasgredito le prescrizioni di misura cautelare di cui agli articoli 276, co. 1-ter e 280, co. 3 c.p.p.;
  2. nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e per i delitti più gravi di violenza personale: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente impliciti (art. 612-ter c.p.), nonché nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario;
  3. quando gli arresti domiciliari non possono disporsi per inidoneità del domicilio e nessun’altra misura cautelare risulta adeguata;
  4. nei procedimenti per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), di lesione personale (art. 582 c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si segnala che la custodia in carcere è la più grave delle misure coercitive perché prevede l’immediata conduzione dell’imputato in un istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria, determinando così la più intensa delle limitazioni della libertà personali. Per tale ragione, infatti, tale misura è applicabile soltanto quando non sia possibile operare diversamente, cioè quando le altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate, in conformità al principio di gradualità previsto dal comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale. Pertanto, la presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere è una sorta di eccezione al principio di gradualità, secondo cui, in presenza di gravi indizi dei delitti richiamati, si considera esistente almeno una delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

In virtù di un ulteriore principio che deve essere preso in considerazione al momento della scelta in ordine a quale misura cautelare adottare, ossia il principio di proporzionalità – secondo il quale la misura deve essere proporzionata alla gravità del fatto e della sanzione che potrà essere irrogata -, il comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. prevede il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che:

  • all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (ad esclusione dei procedimenti per i delitti citati sopra);
  • sarà concessa la sospensione condizionale della pena che, come noto, deve essere concessa quando sussistono due condizioni: la pena detentiva da irrogare in concreto non supera i due anni e il giudice ritiene che il colpevole non commetterà altri reati.

Ancora, la lett. d) inserisce un nuovo comma 3.1 all’articolo 275 c.p.p. secondo il quale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio di cui all’articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2,5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate − ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p. −, di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-bis, co. 2, 3 e 4), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.). La misura degli arresti domiciliari - occorre precisare - in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-bis, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

La sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza» (c.d. fumus commissi delicti) è una delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali prevista dall’articolo 273 c.p.p., la cui dicitura è stata modificata con la riforma del codice del 1988 – la formulazione originaria, infatti, richiedeva la presenza solo di «sufficienti indizi» −, in conformità con il fatto che attualmente viene accolto il principio costituzionale della presunzione di innocenza dell’imputato. L’espressione «gravi indizi» indica il quantum di prova (rappresentativa o critica), del quale è onerata l’accusa, che serve a legittimare l’applicazione della misura cautelare.

Nello specifico, la nuova disposizione estende la c.d. presunzione di pericolosità per gli indagati di gran parte dei delitti di codice rosso, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, e dispone una presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelari citate qualora si proceda per i reati più gravi sopra elencati.

Tale regime di presunzione è già previsto al comma 3 dell’articolo 275 c.p.p., in relazione ad altri reati di grave disvalore, anche a matrice sessuale o, comunque, contro la libertà della persona (per l’elenco completo vedi supra).

Sul punto, occorre ricordare differenti sentenze della Corte Costituzionale che, pronunciandosi in ordine a tale presunzione assoluta, hanno dichiarato l’illegittimità del secondo e terzo periodo dell’articolo 275, co. 3 c.p.p. con riguardo a fattispecie uguali o analoghe, per tipicità e gravità, a quelle descritte dalla lett. d) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame. Infatti, a partire dalla sentenza n. 265/2010, la Corte ha più volte censurato come incostituzionale il disposto di cui all’articolo 275, comma 3 c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ivi citati, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Inoltre, secondo la Corte costituzionale le presunzioni assolute incidenti su un diritto fondamentale della persona, quale la libertà personale, «violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (tra le varie sentenze, vedi Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 232; Corte Cost., 12 maggio 2011, n. 164 e, da ultima, Corte Cost., 15 dicembre 2016, n. 268). Tali considerazioni trovano fondamento sia nei principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari sia alla luce del fatto che, essendo i casi concreti differenti tra loro, non è possibile giustificare un’applicazione così generalizzata della presunzione assoluta del regime cautelare carcerario.

La lett. f) del primo comma dell’articolo 2 interviene sull’articolo 362, comma 1-ter c.p.p. apportando modifiche alla disciplina relativa all’assunzione, da parte del pubblico ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Nello specifico, la novità più rilevante è la previsione dell’obbligo per il magistrato competente di provvedere personalmente alla audizione, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, senza più poter delegare il compito alla polizia giudiziaria. La modifica attuata con il presente disegno di legge estende l’ambito applicativo di tale disposizione ai procedimenti per i delitti di omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2,5 e 5.1, e 577, co.1, n. 1 e co. 2, di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al nuovo sesto comma, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies c.p.), anche nella ipotesi aggravata ai sensi dell’articolo 585, comma 4 del codice penale.

Secondo la normativa vigente, l’obbligo procedurale citato è imposto qualora si proceda per il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) con le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p., di atti sessuali (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ovvero di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice. Per un approfondimento sul contenuto di tale obbligo e su ulteriori disposizioni ad esso inerenti, vedi lett. b), comma 1 della presente scheda.

La lett. h) del comma 1 interviene sull’articolo 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), aggiungendo un nuovo comma 1-quater secondo cui la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa o, se è stato nominato, al suo difensore. Inoltre, in conseguenza dell’inserimento del nuovo periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la persona offesa può fornire deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, se il giudice non ritiene fondate queste deduzioni e osservazioni, deve darne conto nella motivazione della sentenza con cui dichiara il patteggiamento (c.d. onere motivazionale aggiunto).

Sulla base della normativa vigente, il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti è un “procedimento speciale” connotato sia dall’omissione della fase del dibattimento su consenso dell’imputato sia dal fatto che nel determinare la pena, su cui si forma l’accordo tra imputato e pubblico ministero, si deve applicare una diminuzione fino a un terzo.

Dunque, il giudice applica la pena che è stata precisata da una concorde richiesta delle parti decidendo “allo stato degli atti”, ossia sulla base del fascicolo delle indagini e dell’eventuale fascicolo del difensore, dopo aver controllato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e la legittimità e fondatezza dell’accordo delle parti. Il codice di rito contempla due configurazioni di patteggiamento: il patteggiamento c.d. tradizionale e quello c.d. allargato, introdotto dalla legge n. 134 del 2003. Il primo, da un lato consente al pubblico ministero e all’imputato di accordarsi su di una sanzione sostitutiva detentiva o pecuniaria che, effettuata la riduzione fino a un terzo, non supera due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; dall’altro, garantisce all’imputato una serie di benefici, tra i quali: la possibilità di subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria e la mancata irrogazione di pene accessorie. La seconda tipologia di patteggiamento, invece, consente alle parti di raggiungere un accordo su una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo (art. 444, co. 1 c.p.p.). Prevede, però, delle cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva: non si applica nei procedimenti per i delitti di associazione mafiosa e assimilati (art. 51, co. 3-bis c.p.p.), di terrorismo (art. 51, co. 3-quater c.p.p.), di violenza sessuale a assimilati (artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p.), nonché nei procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

In continuità con quanto previsto dalla lettera precedente, la lett. i) apporta modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l’aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all’articolo 447 del codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede che, quando si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.

Ancora, la lett. i) interviene sul comma 2 dell’articolo 447 c.p.p. specificando che, nell’udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al pubblico ministero e al difensore dell’imputato, anche la persona offesa o il suo difensore nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater del codice di procedura penale.

Dagli interventi normativi attuati mediante le lettere h) e i) dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, si può dedurre l’introduzione nell’ordinamento penale della possibilità per la persona offesa dei reati da c.d. Codice rosso di fornire al giudice un proprio parere, non vincolante, sulla richiesta di patteggiamento presentata dall’imputato, con onere motivazionale da parte del giudice. La vittima, pertanto, dopo esser stata avvisata della scelta dell’imputato di accedere a tale rito alternativo (ai sensi della lett. a) dell’articolo 2), può sottoporre al giudice – tramite proprio difensore – osservazioni, in una sorta di contraddittorio che, attualmente, non è previsto dal sistema giudiziario.

Infine, la lett. l) del comma 1 dell’articolo 2 interviene sull’articolo 656, comma 9, lett. a) c.p.p. eliminando il richiamo agli articoli 572 c.p., 612-bis, co. 3 c.p. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, in quanto già compresi – ai sensi dell’articolo 3 del presente disegno di legge - nella deroga generale che opera in ragione dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (per un approfondimento sul punto, vedi scheda articolo 3).

L’esecuzione delle pene detentive è un istituto disciplinato dall’art. 656 c.p.p., il cui atto propulsivo è l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva; l’ordine impone alla polizia giudiziaria di condurre subito in carcere il condannato. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’ordine di esecuzione deve contenere le generalità e tutto ciò che serve ad identificare il condannato, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le prescrizioni necessarie all’esecuzione, l’avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, nonché l’avvertimento al condannato che, se il processo si è svolto in sua assenza, in presenza dei relativi presupposti, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

Nel caso di pena detentiva breve (non superiore a tre anni o, nei casi espressamente previsti dal codice, a quattro o sei anni), il pubblico ministero dispone la sospensione dell’esecuzione, che non può essere concessa più di una volta per la medesima condanna. In questa ipotesi, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena, i quali sono notificati con una serie di avvisi al condannato e al suo difensore (art. 656, comma 5 c.p.p.). Tuttavia, secondo la normativa in vigore, tale sospensione non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché per i delitti di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi commessi in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero con armi (art. 572, co. 2 c.p.), di atti persecutori commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata (art. 612-bis, co. 3 c.p.) e di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), fatta eccezione per i tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso programmi terapeuti e che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al d.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Codice di procedura penale

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 2 dell’A.S.1433

Art. 90-bis
(Informazioni alla persona offesa)

Art. 90-bis
(Informazioni alla persona offesa)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile [, o attraverso la mediazione];

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

1. Identico.

a) Identico.

a-bis) Identico.

a-ter) Identico.

a-quater) Identico.

a-quinquies) Identico.

b) Identico.

c) Identico.

d) Identico.

d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2.

e) Identico.

f) Identico.

g) Identico.

h) Identico.

i) Identico.

l) Identico.

m) Identico.

n) Identico.

n-bis) Identico.

o) Identico.

p) Identico.

p-bis) Identico.

p-ter) Identico.

(…)

(…)

Art. 90-bis.2

(Ulteriori informazioni alla persona offesa)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell’onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.

Art. 90-ter
(Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)

Art. 90-ter
(Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato

1. Identico.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale. Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

(…)

(…)

Art. 275
(Criteri di scelta delle misure)

Art. 275
(Criteri di scelta delle misure)

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1. Identico.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

1-bis. Identico.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata.

2. Identico.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. […] Ferma […] l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. […]

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

2-ter. Identico.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3. Identico.

3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, dagli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.

3-bis. Identico.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4. Identico.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-bis. Identico.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-ter. Identico.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quater. Identico.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

4-quinquies. Identico.

(…)

(…)

Art. 299
(Revoca e sostituzione delle misure)

Art. 299
(Revoca e sostituzione delle misure)

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

1. Identico.

2. Salvo quanto previsto dall' art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2. Identico.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-ter. Identico.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

2-quater. Identico.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3. Identico.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-bis. Identico.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

3-ter. Identico.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies.

4. Identico.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-bis. Identico.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-ter. Identico.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.

4-quater. Identico.

(…)

(…)

Art. 362
(Assunzione di informazioni)

Art. 362
(Assunzione di informazioni)

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1. Identico.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-bis. Identico.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata […], tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, […] 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, […] 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

1-quater. Identico.

(…)

(…)

Art. 362-bis

(Misure urgenti di protezione della persona offesa)

Art. 362-bis

(Misure urgenti di protezione della persona offesa)

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto di cui all’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, […] 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

2. Identico.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

3. Identico.

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Art. 444
(Applicazione della pena su richiesta)

Art. 444
(Applicazione della pena su richiesta)

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1. Identico.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Identico.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-ter. Identico.

1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, e sentita, nei casi di cui al comma 1-quater, la persona offesa ove comparsa, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Quando, nei casi di cui al comma 1-quater, la persona offesa ha presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata ai sensi del periodo precedente contiene l’esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3. Identico.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Identico.

(…)

(…)

Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)

Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l’applicazione dell’art. 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all’articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore, sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

3. Identico.

(…)

(…)

Art. 656
(Esecuzione delle pene detentive)

Art. 656
(Esecuzione delle pene detentive)

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.

1. Identico.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

2. Identico.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3. Identico.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

3-bis. Identico.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4. Identico.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-bis. Identico.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-ter. Identico.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

4-quater. Identico.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

5. Identico.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

6. Identico.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Identico.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8. Identico.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

8-bis. Identico.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, […] 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-bis. Identico.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.

9-ter. Identico.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

10. Identico.

10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

10-bis. Identico.


4) Il nuovo comma 1-quater dell’articolo 444 c.p.p. fa riferimento ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.);
  • Omicidio (575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
  • femminicidio (577-bis c.p.);
  • lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice
  • Interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter c.p.) nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);
  • Violenza sessuale (609-bis c.p.), anche aggravata (609-ter c.p.);
  • Atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.);
  • Corruzione di minorenni (609-quinquies c.p.);
  • Violenza sessuale di gruppo (609-octies c.p.);
  • Atti persecutori (612-bis c.p.);
  • Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-ter c.p.).

5) L’art. 392, co. 1-bis, primo periodo, c.p.p. prevede i delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

6) La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge n. 69 del 2019 alle seguenti fattispecie maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

7) Reati di omicidio (art. 575 c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di violenza sessuale (609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di corruzione di minorenne (609-quinquies c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché di lesioni (art. 582 c.p.) e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate, ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Articolo 3
(Modifiche in materia di ordinamento penitenziario)

L’articolo 3 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, con riferimento ai medesimi reati, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto apposita richiesta, ovvero ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario.

L’articolo 3, composto da un unico comma, reca modifiche alla legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario).

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in commento incide sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, al fine di estendere il regime di concessione dei benefici penitenziari previsto dal comma 1-quater di tale disposizione ai condannati e agli internati per i seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari e conviventi, se commessi con armi ovvero in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza, di persona con disabilità, nonché se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte della persona offesa (art. 572 c.p., commi secondo e terzo);

omicidio (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(8) );

femminicidio (art. 577-bis c.p.);

atti persecutori, se commessi con armi o da persona travisata, ovvero a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (art. 612-bis c.p.).

Dall’estensione dell’ambito di applicazione del comma 1-quater, operato dalla novella in commento, discende, nello specifico, che i condannati e gli internati per i suddetti delitti potranno accedere al lavoro esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione – esclusa la liberazione anticipata – previste dall’ordinamento penitenziario, solo all’esito dell'osservazione scientifica della personalità svolta per almeno un anno e condotta collegialmente, anche con la partecipazione di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti.

Con la modifica in esame viene, inoltre, espressamente stabilito che la concessione di benefici nei confronti dei condannati per i reati individuati dal comma 1-quater è subordinata ad una valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità.

Come noto, l'articolo 4-bis è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario ad opera del decreto-legge n. 152 del 1991. La disposizione risponde alla ratio di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata e altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni.

In particolare, il comma 1-quater, oggetto di modifica, è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché’ in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

Tale disposizione stabilisce che i benefici dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti o internati per una serie di delitti solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. La previsione si applica, in forza della formulazione vigente, ai condannati per i reati di:

  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
  • prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale, salvo che il fatto sia di minore gravità, (art. 609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
  • adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Come di recente ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. I, n. 9228 del 2022), la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la necessità dello svolgimento del periodo di osservazione scientifica della personalità, individuando in tale elemento una «condizione di ammissibilità della domanda di misure alternative che non ammette equipollenti e che dunque non può essere surrogato dallo svolgimento di un programma di recupero psicologico effettuato in libertà».

In particolare, nell’ambito di tale indirizzo interpretativo, è stato sottolineato che «in tema di misure alternative alla detenzione in favore dei condannati per reati di violenza sessuale, il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti. (Sez. I, n. 12138 del 2018; Sez. I, n. 39985 del 2019).

Inoltre, la Corte di cassazione ha stabilito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall'art. 609-quater c.p. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo» (Sez. I, n. 23822 del 2020).

Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975, l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione consegue l’individualizzazione del trattamento penitenziario, finalizzato al reinserimento sociale del condannato.

Secondo la definizione fornita dall'art. 13 dell’ordinamento penitenziario, l'osservazione scientifica della personalità è predisposta, nei confronti dei condannati e degli internati, allo scopo di rilevare le eventuali carenze psicofisiche o le altre cause della commissione del reato e al fine di proporre un idoneo programma di reinserimento. In particolare, tale disposizione precisa che, nell'ambito dell'osservazione, è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione circa il fatto criminoso commesso, le motivazioni e le conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché le possibili azioni di riparazione.

Più nello specifico, l'osservazione è condotta sulla base della metodologia stabilita dall’art. 27 del D.P.R. n. 230 del 2000 (regolamento di esecuzione), che comprende:

  • acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
  • lo svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni, sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e viene proseguita nel corso di essa. Nella prima fase, l’attività è specificamente rivolta alla formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi; successivamente, nel corso del trattamento, l'osservazione è diretta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

L'osservazione è svolta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di esecuzione dall’équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'amministrazione e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, in particolare, di esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, cui spetta anche il compito di coordinarle.

L’équipe di osservazione, ai sensi dell’art. 29 del regolamento di esecuzione, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma di trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 5, ord. pen.).
Il programma di trattamento consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Il gruppo tiene, successivamente, riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Si ricorda che l’art. 13-bis dell’ordinamento penitenziario, rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”, prevede la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Tale possibilità è riconosciuta ai condannati per una serie di delitti sessuali in danno di minori, nonché per fattispecie espressive della violenza di genere, quali i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), di violenza sessuale, anche di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, correlata alla novella in esame è la modifica recata dalla lettera l) dell’articolo 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento inserisce nell’ordinamento penitenziario, un nuovo articolo 58-sexies, rubricato “Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa”.

La nuova disposizione prevede un obbligo di comunicazione avente ad oggetto i provvedimenti con i quali venga disposto l’accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto a favore di condannati o internati per i seguenti delitti:

omicidio (art. 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(9) ), se commesso nella forma tentata;

femminicidio (art. 577-bis c.p.), se commesso nella forma tentata;

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

interruzione di gravidanza non consensuale, commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità (art. 593-ter, sesto comma, c.p.)(10) ;

violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);

atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne (artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.);

violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), nelle ipotesi aggravate (ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale(11) ).

L’espressione «misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto», impiegata al fine di delimitare l’ambito di applicazione degli obblighi informativi, è stata mutuata, come sottolineato dalla Relazione illustrativa, dalla previsione di cui all’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata e ha portata omnicomprensiva.

Si ricorda che le misure alternative alla detenzione sono le seguenti:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare ordinaria e speciale, nonché le misure alternative per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, disciplinate dal Capo VI del Titolo I dell’Ordinamento penitenziario;
  • l’affidamento in prova “terapeutico” previsto dall’art. 94 del d.p.r. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti);
  • la liberazione condizionale, regolata dall’art. 176 del codice penale e ricondotta nel genus delle misure alternative dalla Corte costituzionale (sent. 273 del 2001);
  • l’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione).

Nella categoria dei benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, possono, invece, ricomprendersi: i permessi premio; il lavoro esterno; la liberazione anticipata.

Si prevede che tali provvedimenti siano immediatamente comunicati dal giudice che li ha adottati:

alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna;

ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è detenuto.

Con riferimento ad entrambe le categorie di destinatari, il diritto di ricevere la comunicazione è subordinato all’avvenuta presentazione di una apposita richiesta, contenente l’indicazione del recapito, anche telematico, presso il quale si intende ricevere la comunicazione.

Come specificato nella relazione illustrativa, l’intervento ricalca il modello dell’articolo 299, comma 2-bis, c.p.p., con il quale è stato introdotto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche in casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

In relazione agli obblighi di comunicazione introdotti per le ipotesi di omicidio e di femminicidio, si valuti l’opportunità di coordinare la previsione della comunicazione a favore dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, con la limitazione dell’ambito di applicazione dell’obbligo informativo alle sole ipotesi di delitto tentato.

Ordinamento penitenziario (L. 354/1975)

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 3 dell’AS 1433

Art. 4-bis
(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Art. 4-bis
(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.

1. Identico.

Commi da 1-bis a 1-ter

(Omissis)

Identici

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

(…)

(…)


8) Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l’omicidio sia punito con la pena dell’ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, primo comma, n. 5); dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1); contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato, nei casi di adozione di maggiorenne, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma).

9) Si veda la precedente nota n. 1.

10) Si tratta della circostanza aggravante introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d) del disegno di legge in esame.

11) In particolare, tra le aggravanti richiamate dalla norma in esame, oltre a quelle già ricostruite nella nota n.1, vi è la circostanza prevista dall’art. 585, quarto comma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. c), del disegno di legge in esame e applicabile quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.

Articolo 4
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)

L’articolo 4 prevede un potenziamento delle iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Più nel dettaglio la disposizione interviene sull’articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

L’articolo 6 della legge n. 168, al comma 1, prevede, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l’assemblea dell’Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall’art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.

L’articolo 5 della legge 69 del 2019 prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in materia di violenza di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. L’osservatorio è stato costituito con il D.M. 12 aprile 2022. L’articolo 5 del citato decreto ministeriale istituisce, in seno all’Osservatorio, il comitato tecnico-scientifico con il compito di individuare le linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio medesimo. Il Comitato è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

Al comma 2, l’articolo 6 prevede che invece nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Si rammenta che l’articolo 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell’adozione del programma annuale dell’attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) e n) del citato d.lgs. n. 26/2006, la Scuola Superiore della magistratura organizza seminari di aggiornamento professionale e di formazione per i magistrati e per gli altri operatori della giustizia.

Il disegno di legge in primo luogo interviene sul comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 168, prevedendo che le iniziative formative possano svolgersi anche in sede decentrata e possano avere ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell’età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica (comma 1, lett. a)).

Il disegno di legge aggiunge poi sempre all’articolo 6 della legge n. 168 un ulteriore comma 2-bis, con il quale si prevede l’obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

La Scuola superiore della magistratura è stata istituita dal d. lgs. 26/2006 come ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico e piena capacità di diritto privato, nonché di autonomia organizzativa, funzionale e contabile, che opera secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni. La Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni.

Gli organi della Scuola sono:

  • il comitato direttivo, composto di 12 membri, che adotta e modifica lo statuto, i regolamenti interni e il programma annuale dell'attività didattica, approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM, e nomina i docenti delle singole sessioni formative;
  • il presidente, che ha la rappresentanza legale della Scuola, presiede il comitato direttivo e adotta i provvedimenti d'urgenza;
  • il segretario generale, che è responsabile della gestione amministrativa, provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo e predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola.

La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

In particolare la Scuola si occupa:

  • del tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame: tale tirocinio ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari;
  • dei corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado.

Le sedi didattiche della Scuola, individuate con D.M. 6 giugno 2022, pubblicato il 16 agosto 2022 nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, sono:

  • Roma, in via San Vicenzo n. 32;
  • Napoli, in “Castel Capuano”;
  • Scandicci (Firenze), nella “Villa Castel Pulci”.

Il Comitato direttivo della Scuola si riunisce, di regola, presso la sede di Roma.

Articolo 5
(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)

L’articolo 5 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.

L’articolo 5 è volto a coordinare le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006, con le novità normative recate dal disegno di legge in commento, segnatamente dagli articoli 1 e 2.

Le modifiche apportate incidono in particolare sulla titolarità dell’azione penale, di cui all’art. 2 del citato decreto (modificato dal comma 1, lett. a), dell’articolo in commento), e sull’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello, di cui all’art. 6 del citato decreto (modificato dalla lett. b)).

Si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 2 ed il comma 1-bis dell’art. 6, del decreto legislativo n. 106 del 2006, oggetto di modifica, sono stati introdotti dalla recente legge n. 122/2023 (per approfondimenti v. relativo dossier del Servizio Studi).

Per quanto riguarda l’art. 2 del d.lgs. 106/2006, la lett. a) interviene sul comma 2-bis, che attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di revocare, con provvedimento motivato, l’assegnazione per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti qualora il magistrato assegnatario non proceda, entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, all’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, come disposto dall’articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. (anch’esso modificato dal disegno di legge in commento, v. supra, art. 2, comma 1, lett. f)).

Più nel dettaglio, il comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p., introdotto dalla legge del codice rosso (n. 69/2019) e poi modificato dalla legge di riforma del processo penale (n. 134/2021), che ha inserito nell’elenco dei reati ivi contenuto il delitto di omicidio in forma tentata, impone al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; tale termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Attualmente il potere di revoca è riconosciuto per i procedimenti relativi ai delitti di:

omicidio (art. 575 c.p.);

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e relative fattispecie aggravate (art. 609-ter c.p.);

atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);

corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

lesione personale (art. 582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)(12) ;

deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale)1.

Il potere di revoca riguarda non solo i delitti consumati ma anche quelli tentati (ad eccezione dell’omicidio per il quale può applicarsi esclusivamente al tentativo).

Alla luce delle modifiche introdotte dalla lettera b) dell’articolo in commento, l’elenco dei delitti per i quali è previsto il potere di revoca dell’assegnazione viene integrato con i seguenti reati:

femminicidio (nuovo art. 577-bis c.p.);

interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. d) (fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità);

diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

fattispecie aggravate ai sensi dell’art. 585, quarto comma, c.p. (v. art. 1, comma 1, lett. c)) per fatto commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, relative ai reati di lesione personale (art. 582 c.p.) lesione personale grave o gravissima (art. 583 c.p.), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

La fattispecie di tentato omicidio viene invece circoscritta alle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale1.

L’art. 5, comma 1, lett. a), sopprime altresì gli ultimi due periodi del comma 2-bis dell’art. 2 del d.lgs. 106/2006, che prevedono la possibilità per il magistrato che ha subito la revoca delle indagini di presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica entro tre giorni dalla comunicazione della revoca nonché l’obbligo, per il medesimo procuratore della Repubblica, di procedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia direttamente ovvero mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio, sempre facendo salve le eventuali imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Con riferimento all’art. 6 del d.lgs. 106/2006, l’art. 5, comma 1, lett. b), in commento, aggiunge un periodo finale al comma 1-bis, disponendo che, nell’ambito dei dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, siano ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

L’inserimento di tale periodo è strettamente consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-ter, c.p.p., dall’art. 2, comma 1, lett. f), n. 5), in base alla quale il p.m. deve provvedere personalmente all’audizione della persona offesa qualora quest’ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta (v. supra).

Si ricorda che l’attuale formulazione del comma 1-bis dell’art. 6 del d.lgs. 106/2006 si prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.; la raccolta dei dati è finalizzata altresì all’invio, con cadenza almeno semestrale, di una relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero

(D.Lgs. 106/2006)

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 5 dell’A.S. 1433

Art. 2.
(Titolarità dell’azione penale).

Art. 2.
(Titolarità dell’azione penale).

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

1. Identico.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

2. Identico.

2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello)

Art. 6.
(Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

1. Identico.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.



12) Gli articoli 576 e 577 del codice penale prevedono che l’omicidio sia punito con la pena dell’ergastolo qualora ricorrano alcune circostanze aggravanti, specificamente indicate. In particolare, le aggravanti richiamate dalla norma in esame riguardano il fatto commesso: contro l'ascendente o il discendente, se si è agito per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, c. 1, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti i maltrattamenti, deformazione permanente del viso, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo (art. 576, c. 1, n. 5); dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa (art. 576, c. 1, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, c. 1, n. 1); contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, c. 2).

Articolo 6
(Disposizioni sulla registrazione a debito)

L’articolo 6 estende l’applicazione della c.d. «registrazione a debito» ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno da omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma 1, n. 1, o comma 2, del codice penale o da femminicidio.

L’articolo 6, comma 1 del disegno di legge in esame modifica l’articolo 59, comma 1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) estendendo l’applicazione della c.d. «registrazione a debito», con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio (art. 575 c.p.) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile o di persona stabilmente convivente (art. 577, comma 1, n. 1, o comma 2, c.p.), nonché ai fatti di femminicidio di cui al nuovo articolo 577-bis del codice penale.

Mediante l’introduzione di tale regime di favore, si dispone che non devono essere pagate le tasse sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. Attualmente, la lett. d) dell’articolo 59 contempla solo le ipotesi di sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Si valuti l’opportunità di adottare una differente formulazione testuale per indicare con maggiore chiarezza la tipologia di delitto di omicidio per cui è previsto il regime di favore citato, specificando che si applica per il reato di cui all’articolo 575 c.p. aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma 1, n. 1 o comma 2 del codice penale.

L’applicazione dell’imposta di registro citata è stabilita dal d.P.R. n. 131 del 1986, nell’allegata Tariffa che alla Parte I, articolo 8, comma 1 prevede l’imposta riferita agli «Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione».

La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 diretti a dare esecuzione alla condanna di risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, co.1, n. 1, o co. 2 c.p. (comma 3).

La prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento immediato, ai fini del successivo eventuale recupero. Il disegno di legge ha l’obiettivo di prevedere un regime di favore che consente di procedere alla registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato, senza contemporaneo pagamento delle imposte di registro dovute.

Secondo la normativa attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 si registrano a debito, ossia senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

Alla luce di una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate (n. 186/2023) ad un’istanza di interpello in ordine al contenuto della norma di cui agli articoli 59, comma 1, lettera d) e 60, comma 2 del testo Unico, si deduce che, mediante la disposizione di cui alla lett. d), il legislatore ha previsto una deroga al generale principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che l'imposta non possa essere recuperata nei confronti del danneggiato. Nella sentenza che impone il risarcimento del danno deve essere indicata la parte obbligata a detto risarcimento, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Occorre specificare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (ordinanza Cass. Civ., 13 aprile 2021, n. 9618 e sentenza Cass. Civ., Sez. V, n. 1296 del 2020), la previsione di cui alla lett. d) dell’articolo 59 concernente la prenotazione a debito comprende «tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale». La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, «che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione». Pertanto, per determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti sotto il profilo penale. In tal modo, si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare l'imposta di registro, in virtù del vincolo di solidarietà citato in precedenza.

Il comma 2 dell’articolo 6 dispone che non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all’amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione degli atti giudiziari, tra cui le sentenze di risarcimento del danno e i collegati atti esecutivi della stessa. Pertanto, tale disposizione produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.

Infine, al comma 4 dell’ articolo in esame è indicata la copertura finanziaria, disponendosi che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l’anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (art. 59, d.P.R. n. 131/1986)

Testo vigente

Testo come modificato dall’art. 6 dell’A.S. 1433

Art. 59
(Registrazione a debito)

Art. 59
(Registrazione a debito)

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;

b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;

c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;

d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale ovvero di cui all’articolo 577-bis del medesimo codice.

Articolo 7
(Disposizioni di coordinamento)

L’articolo 7 reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all’omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al reato di femminicidio, come introdotto dall’articolo 1.

Nel dettaglio l’articolo 7 dispone che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all’art. 575 c.p., il medesimo riferimento deve intendersi anche nei confronti dell’art. 577-bis c.p.

Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui le disposizioni di legge richiamano il reato di omicidio, il medesimo richiamo è operato anche rispetto al reato di femminicidio.

Attraverso la disposizione in commento, il legislatore ha inteso compiere un rinvio generale, e non puntuale, a tutte le norme applicabili al reato di omicidio ex art. 575 c.p., estendendo tali discipline anche nei confronti della fattispecie di femminicidio disciplinata dal disegno di legge in esame (cfr. art. 1, co. 1, lett. a)).

Esempi di rinvii generali a norme presenti nell’ordinamento sono rinvenibili anche in materia penale. A tal proposito, si può ricordare l’articolo 574-ter c.p. il quale, introdotto con il D.lgs. n. 6/2017 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili), prevede espressamente che “agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 1). Inoltre, “quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso” (comma 2).

A tal riguardo, occorre far presente che l’articolo 7, esaminato in questa sede, incide sulle disposizioni applicabili alla nuova fattispecie di femminicidio introdotta all’interno del codice penale mediante il nuovo art. 577-bis c.p.

Articolo 8
(Clausola d’invarianza finanziaria)

L’articolo 8, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, reca la clausola d’invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento.

L’articolo 8 stabilisce che, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, che reca un’apposita autorizzazione di spesa a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, dall’attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.