Legislatura 19ª - Dossier n. 116 DE

Base giuridica

La proposta trova il suo fondamento nei seguenti articoli del del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), inseriti nel Titolo III (“Agricoltura e pesca):

  • 42, par. 1: “Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2”;
  • 43, par. 2: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca”.