Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1413
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| Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2025
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto agevolato dei corsi universitari di studio per il personale del comparto istruzione e ricerca
Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge intende, al fine di implementare le misure di welfare per il personale del comparto istruzione e ricerca, favorire il riscatto agevolato degli anni di studi universitari.
Da diversi anni, ormai, il ruolo del docente non è più apprezzato come prima e il numero degli iscritti all'università è in netto calo, in controtendenza rispetto a quanto avviene negli altri Stati europei. Recentemente anche gli episodi di burnout denunciati alla stampa e che meriterebbero una inchiesta ministeriale (35 per cento degli insegnanti vorrebbe licenziarsi) denunciano una situazione allarmante, che merita una risposta adeguata da parte del legislatore. All'interno della pubblica amministrazione il titolo relativo all'alta formazione universitaria è diventato requisito essenziale per l'accesso alla professione non solo per il personale appartenente alla categoria dei docenti: basti pensare alle elevate qualificazioni del personale amministrativo. D'altronde dovrebbe essere compito del datore di lavoro quello di favorire la formazione permanente e l'assunzione di personale sempre più qualificato, come si evince dalle recenti riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il presente disegno di legge vuole riconoscere la dignità e la peculiarità del lavoro svolto dal nostro personale nelle istituzioni scolastiche, nelle università, nelle accademie, nei conservatori e negli enti di ricerca, valorizzando gli anni della formazione universitaria con un riscatto agevolato, che già il legislatore ha riconosciuto a titolo oneroso a carico intero dello Stato per gli ufficiali delle forze armate.
Molti Stati europei, altresì, attribuiscono grande importanza alla formazione e al benessere degli insegnanti, garantendo loro, oltre che stipendi maggiormente adeguati, anche un sistema di welfare professionale, ancora da costruire nella nostra Nazione. In Germania, ad esempio, è garantito il riscatto gratuito della laurea.
È opportuno, quindi, provvedere a una revisione delle politiche previdenziali che tenga conto di molti aspetti, tra cui la salute, soprattutto psicologica, dei docenti, la maggiore sicurezza sul lavoro, come egregiamente sta facendo il nostro Governo, nonché migliorare l'accesso al pensionamento, anche nell'ottica di un cospicuo ricambio generazionale che possa consentire al futuro della nostra società di ricevere un'adeguata formazione, al passo con i tempi e di elevata qualità.
Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di migliorare l'accesso al riscatto agevolato della laurea del personale del comparto istruzione e ricerca. Il costo generale di accesso alla misura, in base ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è pari a 6.076,95 euro per un solo anno di corso di studi universitari. Per un corso di cinque anni l'importo complessivo da sostenere è, quindi, pari a oltre 30.000 euro; trattasi di una cifra particolarmente significativa e difficile da sostenere. Per agevolare il turn over del personale, contrastare il burnout, favorire il ricambio generazionale, incentivare la formazione post-secondaria, ridare dignità al personale del comparto istruzione e ricerca e introdurre misure di welfare adeguato,soluzione legislativa individuata consente di ridurre l'aliquota di computo utilizzata per determinare l'onere a carico del personale interessato a riscattare il corso di studi universitario. Riducendo l'aliquota al 5 per cento, l'onere da sostenere, per ogni anno di studi, risulterebbe pari a poco più di 900 euro, importo che si ritiene sostenibile anche per le finanze dello Stato.
Più nello specifico, l'articolo 1 al comma 1 modifica l'aliquota di computo introdotta dall'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 per il personale del comparto istruzione e ricerca, riducendola al 5 per cento.
Il comma 2 chiarisce che il sistema di computo agevolato si applica al personale del comparto istruzione e ricerca con contratto a tempo indeterminato o determinato, a qualsiasi titolo, nonché a quello temporaneamente non occupato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-quater sono aggiunti i seguenti:
« 5-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale del comparto istruzione e ricerca. Per tale personale, l'aliquota di computo di cui al comma 5-quater è applicata nella misura del 5 per cento.
5-sexies. Le disposizioni di cui al comma 5-quinquies si applicano al personale del comparto istruzione e ricerca con contratto a tempo indeterminato o determinato, a qualsiasi titolo, nonché al personale temporaneamente non occupato. ».