Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01692

Atto n. 3-01692

Pubblicato il 18 febbraio 2025, nella seduta n. 274
Svolto question time il 20 febbraio 2025 nella seduta n. 276 dell'Assemblea

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ha disposto la standardizzazione dei periodi di riposo e dei tempi di guida a livello europeo;

tale Regolamento, all'articolo 13, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9, per i trasporti effettuati impiegando, tra gli altri, veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento chilometri (art. 13, paragrafo 1, lettera p));

tuttavia, con decreto del Ministero dei trasporti del 20 giugno 2007, recante "Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni", sono state previste deroghe per i soli trasporti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h) j) ed l), non prevedendo quindi un’apposita deroga anche con riferimento alla lettera p);

comprendendo le esigenze dei conducenti dei veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi, nel corso dell’iter di approvazione del disegno di legge recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, è stato accolto dal Governo, come impegno, l’ordine del giorno G/1086/45/8 (testo 2);

l’ordine del giorno in questione impegna il Governo, nel rispetto della vigente normativa europea, a prevedere, nella fase di revisione ed armonizzazione della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, la deroga dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del Regolamento citato anche per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento chilometri (art. 13, paragrafo 1, lettera p));

considerato che:

nelle zone montane, dove anche percorsi di breve distanza richiedono tempi di percorrenza più lunghi, il trasporto di animali vivi dalle fattorie isolate ai mercati locali o ai macelli, e viceversa, può portare i conducenti dei veicoli a superare, anche di poco, i limiti massimi consentiti, con il rischio di incorrere in multe e sanzioni piuttosto elevate;

la previsione di una deroga ai tempi di standardizzazione dei periodi di riposo e di guida con riferimento ai veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi (lettera p)), consentirebbe ai trasportatori di animali vivi di completare il trasporto dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di cento chilometri, senza ulteriori pause intermedie, il tutto a beneficio del benessere animale;

a tal proposito, vale la pena di ricordare che la normativa europea sulla protezione degli animali durante il trasporto dispone che gli Stati debbano adottare tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, ciò al fine esclusivo di garantire e tutelare il benessere animale;

per questi motivi, altri Paesi europei, come la Germania (Fahrpersonalverordnung, paragrafo 18, n. 16) e l’Austria (Lenker/innen-Ausnahmeverordnung, paragrafo 2, n. 17) hanno già previsto una deroga anche con riferimento ai veicoli che trasportano animali vivi, ai sensi della richiamata lettera p),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell’ambito della delega di cui alla legge 25 novembre 2024, n. 177, abbia avviato le procedure di revisione ed armonizzazione della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale e quali siano i tempi tecnici necessari per dare attuazione all’impegno assunto con l’accoglimento dell’ordine del giorno richiamato in premessa.