Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 29/01/2025
Azioni disponibili
(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca
(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori
(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri la Commissione aveva accolto la richiesta della senatrice Cattaneo di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, al fine di poter dar conto di quelli a sua prima firma, mentre aveva concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli.
La senatrice CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)) interviene per illustrare gli emendamenti 1.18 e 1.49, di cui è prima firmataria.
Fa presente che l'emendamento 1.18 è indirizzato a consentire di prorogare il nuovo contratto post-doc fino a ulteriori due anni nel caso in cui il progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto termini dopo la scadenza di quest'ultimo. La proposta è finalizzata ad assicurare al ricercatore di seguire il progetto fino alla fine, anche aggiungendo il suo nome alla pubblicazione.
Passa, quindi, a dar conto dell'emendamento 1.49, evidenziando che esso propone di aggiungere esplicitamente le nuove figure previste dal disegno di legge in esame - titolari di contratto post-doc, di borse di assistente alla ricerca junior e senior e di contratti di adjunct professor - tra i soggetti titolati a partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e allo svolgimento delle attività di ricerca presso le università, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta "legge Gelmini").
Sottolineato il carattere politicamente neutro delle predette proposte emendative, che ritiene improntate a meri criteri di coerenza e razionalità della disciplina legislativa in discussione, confida che esse possano essere tenute in considerazione a prescindere dall'orientamento politico e rivolge un invito al Presidente Marti, in qualità di relatore, a valutare la possibilità di farle proprie.
Coglie, inoltre, l'occasione, anche sulla base della sua esperienza nell'ambito della ricerca con riferimento alle discipline STEM (science, technology, engineering, mathematics), per esprimere il suo orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, che giudica rispondente all'esigenza di completare lo spettro degli strumenti, già in parte previsti dalla legge n. 240 del 2010, di cui i giovani ricercatori necessitano per essere internazionalmente attivi e competitivi.
Dopo aver ricordato che in data 11 febbraio l'Assemblea del Senato discuterà la mozione n. 120, a sua prima firma, volta a promuovere il superamento di talune criticità rilevabili nel settore della ricerca pubblica italiana, espone alcune considerazioni che le impediscono di riconoscersi nel modello di riforma universitaria delineato dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
Lamenta, innanzitutto, che la trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a risorse invariate, lungi dal risolvere il problema del precariato, sia suscettibile di determinare, in ragione della maggiore onerosità dei contratti di ricerca, perdite di personale di ricerca in percentuali molto elevate.
Rileva poi che la legge n. 79 del 2022, uniformando i corrispettivi di tutto il personale di ricerca e appiattendoli sul livello di retribuzione più basso, agli occhi dei ricercatori, in particolare provenienti dall'estero, rischia di diminuire l'attrattività delle posizioni di ricercatore disponibili in Italia. Esprime apprezzamento, al riguardo, per le disposizioni del disegno di legge in esame orientate a disinnescare il suddetto rischio.
Ritiene, infine, che la riforma del 2022, non prevedendo la partecipazione dei ricercatori alle attività didattiche, fra l'altro non consentendo loro di svolgere funzioni di tutor nei tirocini sperimentali, abbia assimilato l'attività di ricerca a un modello impiegatizio, non propedeutico alla carriera universitaria.
Nel ribadire il suo apprezzamento per le figure maggiormente compatibili con la ricerca contemplate dal provvedimento in esame, osserva, conclusivamente, che il potenziamento dell'attrattività dell'attività di ricerca esige un incremento dell'importo netto del contratto post-doc, piuttosto che il rafforzamento della tutela contributiva, comunque inefficace rispetto alla soluzione della questione del precariato.
Non essendoci altre richieste di intervento per l'illustrazione di emendamenti riferiti all'articolo 1, la PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la senatrice Pucciarelli ha ritirato l'emendamento 1.52 a sua firma, dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.