Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 185 del 29/01/2025

7ª Commissione permanente

(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025

185ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 834 (ISTITUZIONE DEL MUSEO DEGLI ATTORI E DEI REGISTI DI CASTIGLIONCELLO)

La PRESIDENTE, su indicazione del presidente Marti, propone di dedicare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad un brevissimo ciclo di audizioni di soggetti richiesti alla Presidenza per le vie brevi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1240) Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca

(148) Maria Domenica CASTELLONE e MAZZELLA. - Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

(1293) CRISANTI. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori

(1316) VERDUCCI. - Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri la Commissione aveva accolto la richiesta della senatrice Cattaneo di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, al fine di poter dar conto di quelli a sua prima firma, mentre aveva concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

La senatrice CATTANEO (Aut (SVP-PATT, Cb)) interviene per illustrare gli emendamenti 1.18 e 1.49, di cui è prima firmataria.

Fa presente che l'emendamento 1.18 è indirizzato a consentire di prorogare il nuovo contratto post-doc fino a ulteriori due anni nel caso in cui il progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto termini dopo la scadenza di quest'ultimo. La proposta è finalizzata ad assicurare al ricercatore di seguire il progetto fino alla fine, anche aggiungendo il suo nome alla pubblicazione.

Passa, quindi, a dar conto dell'emendamento 1.49, evidenziando che esso propone di aggiungere esplicitamente le nuove figure previste dal disegno di legge in esame - titolari di contratto post-doc, di borse di assistente alla ricerca junior e senior e di contratti di adjunct professor - tra i soggetti titolati a partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e allo svolgimento delle attività di ricerca presso le università, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cosiddetta "legge Gelmini").

Sottolineato il carattere politicamente neutro delle predette proposte emendative, che ritiene improntate a meri criteri di coerenza e razionalità della disciplina legislativa in discussione, confida che esse possano essere tenute in considerazione a prescindere dall'orientamento politico e rivolge un invito al Presidente Marti, in qualità di relatore, a valutare la possibilità di farle proprie.

Coglie, inoltre, l'occasione, anche sulla base della sua esperienza nell'ambito della ricerca con riferimento alle discipline STEM (science, technology, engineering, mathematics), per esprimere il suo orientamento favorevole sul disegno di legge in esame, che giudica rispondente all'esigenza di completare lo spettro degli strumenti, già in parte previsti dalla legge n. 240 del 2010, di cui i giovani ricercatori necessitano per essere internazionalmente attivi e competitivi.

Dopo aver ricordato che in data 11 febbraio l'Assemblea del Senato discuterà la mozione n. 120, a sua prima firma, volta a promuovere il superamento di talune criticità rilevabili nel settore della ricerca pubblica italiana, espone alcune considerazioni che le impediscono di riconoscersi nel modello di riforma universitaria delineato dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.

Lamenta, innanzitutto, che la trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca a risorse invariate, lungi dal risolvere il problema del precariato, sia suscettibile di determinare, in ragione della maggiore onerosità dei contratti di ricerca, perdite di personale di ricerca in percentuali molto elevate.

Rileva poi che la legge n. 79 del 2022, uniformando i corrispettivi di tutto il personale di ricerca e appiattendoli sul livello di retribuzione più basso, agli occhi dei ricercatori, in particolare provenienti dall'estero, rischia di diminuire l'attrattività delle posizioni di ricercatore disponibili in Italia. Esprime apprezzamento, al riguardo, per le disposizioni del disegno di legge in esame orientate a disinnescare il suddetto rischio.

Ritiene, infine, che la riforma del 2022, non prevedendo la partecipazione dei ricercatori alle attività didattiche, fra l'altro non consentendo loro di svolgere funzioni di tutor nei tirocini sperimentali, abbia assimilato l'attività di ricerca a un modello impiegatizio, non propedeutico alla carriera universitaria.

Nel ribadire il suo apprezzamento per le figure maggiormente compatibili con la ricerca contemplate dal provvedimento in esame, osserva, conclusivamente, che il potenziamento dell'attrattività dell'attività di ricerca esige un incremento dell'importo netto del contratto post-doc, piuttosto che il rafforzamento della tutela contributiva, comunque inefficace rispetto alla soluzione della questione del precariato.

Non essendoci altre richieste di intervento per l'illustrazione di emendamenti riferiti all'articolo 1, la PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la senatrice Pucciarelli ha ritirato l'emendamento 1.52 a sua firma, dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre.

La PRESIDENTE comunica che il presidente relatore Marti ha elaborato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha inteso tener conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

Tenuto conto che il Presidente relatore è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone di rinviare la votazione del medesimo schema.

Il senatore PIRONDINI (M5S) chiede che siano assicurati tempi congrui per la formulazione di eventuali osservazioni.

Su suggerimento della senatrice BUCALO (FdI), la PRESIDENTE propone di fissare per giovedì 6 febbraio, alle ore 12, il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni allo schema di risoluzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.


SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 372

La 7a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

premesso che:

in data 22 febbraio 2024 ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato sullo «stato di attuazione della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» con l'intento di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore (docenti, studenti e personale amministrativo) e centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura in Italia;

nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono stati ascoltati rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell'Associazione nazionale docenti AFAM (ANDA), dell'Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS), della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali;

rilevato che:

l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione dispone: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, «[...] le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo [...]»;

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», all'articolo 2, comma 1, riconosce alle istituzioni dell'Alta formazione musicale e coreutica (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ISIA, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica), in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il diritto di darsi ordinamenti autonomi;

rilevato altresì che la medesima legge n. 508 del 1999:

- all'articolo 2, comma 4, stabilisce che le istituzioni di cui all'articolo 1 «sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi»;

- all'articolo 2, comma 5, prevede che le istituzioni di cui all'articolo 1 attivino «corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione» e rilascino «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale»;

- all'articolo 2, comma 6, dispone che il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 è «regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente» al fine di tutelare la specificità professionale dello stesso;

- all'articolo 2, comma 7, prevede che, «su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge», siano disciplinati, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri di cui al successivo comma 8 della legge n. 508 del 1999:

«a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

preso atto che con il contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, in forza della procedura di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'apposito comparto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 è stato soppresso con la conseguenza che il personale delle istituzioni AFAM è confluito nel comparto "Istruzione e Ricerca", comprendente il personale della scuola di ogni ordine e grado, della ricerca, nonché il personale non docente dell'università, con grave nocumento della specificità del personale AFAM;

preso atto altresì che:

è stato adottato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, tra gli altri, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, che:

- all'articolo 2, istituisce l'abilitazione artistica nazionale - in analogia con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, per l'abilitazione scientifica nazionale - che costituisce requisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e ne disciplina le procedure di conseguimento mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami da espletare nelle singole sedi;

- agli articoli 6 e 9, disciplina, rispettivamente, le procedure di reclutamento dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato e le procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato e, all'articolo 7, individua le procedure del passaggio dei ricercatori alla docenza a seguito di conseguimento dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2;

visto l'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, nel novellare l'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999, istituisce il profilo professionale del ricercatore AFAM, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché con obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro;

considerato che il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», all'articolo 15, comma 1, prevede che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e che con decreto ministeriale n. 470 del 21 febbraio 2024 il Ministro dell'università e della ricerca, visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), emesso dal Consiglio direttivo con delibera n. 287 del 7 dicembre 2023, individua le modalità di accreditamento per le Istituzioni AFAM dei corsi di dottorato di ricerca;

tenuto conto che in sede di audizione (da parte degli studenti, nonché del CNAM, delle Conferenze dei presidenti e direttori delle Istituzioni AFAM) è stata rappresentata la necessità, in linea con il processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europea (processo di Bologna), di mutare la denominazione dei titoli di studio AFAM, attualmente "diploma accademico di primo livello" e "diploma accademico di secondo livello", in "laurea" e "laurea magistrale" - corrispondenti, rispettivamente, ai titoli rilasciati dalle istituzioni europee "Bachelor's degree" e "Master's degree" - al fine di evitare ambiguità ai fini del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo, anche con riguardo alle pratiche Erasmus, nonché alla luce della circostanza che il titolo di terzo livello è già uniformemente denominato "dottorato di ricerca" sia per le istituzioni AFAM sia per le università;

preso atto che, dei previsti regolamenti, sono stati adottati ad oggi: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» (che abroga il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026);

tenuto conto che in sede di audizioni:

il personale delle istituzioni AFAM, anche tramite il CNAM e gli organismi di rappresentanza, nonché le rappresentanze studentesche hanno richiamato l'attenzione sulla impellente necessità, per un settore strategico per l'Italia quale quello dell'Alta formazione artistica e musicale, di recuperare i livelli degli altri Stati europei;

i suddetti soggetti hanno, inoltre, rilevato che, nonostante la legge di riforma n.508 collochi le istituzioni AFAM, al pari delle università, nel sistema terziario della formazione, ovvero nel sistema della formazione superiore, ad oggi sussistono alcune criticità con riguardo:

a) alla mancata adozione di tutti i regolamenti attuativi previsti dalla legge n.508 del 1999, in particolare quello sulla governance e quello per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema AFAM;

b) alle difficoltà discendenti dalla impropria permanenza delle istituzioni AFAM, dopo la chiusura del comparto specifico, nel comparto "Istruzione e Ricerca", con particolare riferimento alla impossibilità di applicare ad esse leggi e regolamenti che, nati per le scuole di ogni ordine e grado, non si raccordano con le peculiarità degli ordinamenti autonomi riconosciuti alle istituzioni AFAM al pari delle università;

c) alla constatazione che i professori AFAM non godono ancora dello stesso status giuridico dei colleghi universitari, il che comporta, a parità di mansioni svolte, il mancato riconoscimento ad essi del ruolo di professori del sistema terziario di formazione, a differenza di quanto avviene da sempre nel resto d'Europa e del mondo;

d) alla mancata attribuzione ai docenti nonché al personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM di retribuzioni, a parità di mansioni svolte, in linea con quelle del personale in servizio presso le università;

e) alla non più dilazionabile uscita dal sistema della contrattazione proprio del comparto dell'"Istruzione e Ricerca", operando conseguentemente la definitiva equiparazione del sistema AFAM al sistema universitario e riconoscendone la piena autonomia sancita dall'articolo 33 della Costituzione;

f) all'assenza, nel sistema AFAM, di un quadro normativo che riconosca la ricerca come parte essenziale del ruolo del docente AFAM, correlata all'attività di produzione nell'ambito del monte ore annuale, per le materie sia teoriche che pratiche, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 per i docenti universitari;

h) alla mancata previsione di investimenti dedicati all'ampliamento della dotazione organica, con riferimento al personale sia docente che amministrativo, nonché al finanziamento di programmi di dottorato in ricerca artistica;

i) alla necessità di ridenominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (diplomi accademici) già equipollenti ai titoli rilasciati dalla università (livello EQF 6 e EQF 7), fonte di ambiguità, anche in considerazione della differente nomenclatura utilizzata al livello internazionale: laurea (Bachelor) e laurea magistrale (Master);

l) all'assenza di fondi dedicati alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali delle istituzioni AFAM, grande risorsa culturale identitaria dell'Italia, nonché dei giovani talenti;

considerato, infine, che la Commissione ha appurato la fondatezza delle suddette criticità, denunciate dalla maggioranza dei soggetti auditi,

impegna il Governo:

a) a promuovere il sistema AFAM quale settore altamente qualificante e rappresentativo dell'Italia all'estero;

b) ad assumere le iniziative necessarie per completare il processo di riforma avviato con la legge n. 508 del 1999, procedendo all'adozione dei provvedimenti normativi attuativi mancanti;

c) a valorizzare la ricerca post lauream in ambito AFAM in tutte le sue specificità;

d) a porre progressivamente le condizioni per il definitivo inquadramento del sistema AFAM nel sistema della formazione terziaria;

e) ad assumere iniziative, nell'ottica della complessiva revisione della struttura e delle funzioni delle AFAM che il governo sta portando a compimento, per ridenominare i titoli di "diploma accademico di primo livello" e di "diploma accademico di secondo livello", in "laurea" e "laurea magistrale", al fine di consentire il progressivo allineamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario, anche in considerazione del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo (dove le tutte le istituzioni rilasciano titoli denominati "laurea"-"Bachelor's degree" e "laurea magistrale"-"Master's degree"), con particolare riguardo all'ambito Erasmus.