Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 271 del 08/01/2025

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (FdI), anche a nome dei correlatori OCCHIUTO (FI-BP-PPE) e PIROVANO (LSP-PSd'Az), dà conto alla Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il decreto-legge si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 disciplina, in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, da autorizzare con apposito DPCM. Il comma 2 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, con pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 3 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora. Il comma 4 consente, fino al termine dell'anno 2025, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga all'attuale limite del 25 per cento. I commi 5 e 6 dispongono ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 7 rinnova anche per il 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro, disposta per l'anno 2024 dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria. Il comma 9 proroga di quattro mesi la disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave. Il comma 10, infine, provvede a prorogare fino al 30 giugno 2025 l'attività del commissario straordinario per il G7.

L'articolo 2 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato e proroga a tutto il 2025 la disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. I commi 2 e 3 prevedono che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina e che, in occasione di tale rinnovo, questi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie, approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia). Il comma 5 proroga al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019. Estende, inoltre, al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui anche i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi a impulsi elettrici (cd. taser) da parte delle Polizie municipali.

L'articolo 3 reca proroghe in materia economica e finanziaria. Nello specifico, il comma 1 dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al Covid-19, con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), sia effettuata entro il 30 novembre 2025. Il comma 2 proroga al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Stabilisce, altresì, che le disposizioni di contenimento della spesa, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche, non si applichino alla società per azioni AMCO (Asset Management Company) per l'anno 2025, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Novella inoltre le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione posti in capo alla medesima società. Il comma 5 dispone circa la copertura dei relativi oneri. Il comma 6 estende fino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 7 estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi a oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 8 dispone la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali. Il comma 9 proroga al 31 marzo 2025 l'adozione e l'approvazione dei bilanci delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria relativi agli anni precedenti al 2022. Il comma 10 posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore. I commi da 11 a 13 incrementano di 100 milioni di euro l'entità della quota capitale di prestito concedibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale del made in Italy. Il comma 14 estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale. Inoltre, estende al 31 dicembre 2025 il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

L'articolo 4 dispone proroghe in materia di salute. In particolare, il comma 1 sopprime il termine vigente del 31 dicembre 2024 entro il quale gli organi liquidatori della procedura coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri) dovrebbero concludere le loro attività. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 3 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l'anno 2025, alcuni strumenti straordinari - previsti nel periodo emergenziale legato al Covid-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario. Si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e a operatori socio-sanitari. Il comma 4 proroga per l'anno 2025 la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione. Il comma 5 incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2025, in base all'esperienza professionale acquisita, a partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2024 il termine finale del periodo di maturazione da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati. Il comma 6 differisce il termine finale di applicazione di procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Il comma 7 dispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Inoltre, sospende fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati. Proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Infine, proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli standard di utilizzo di metodiche automatizzate, al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Il comma 9 consente a regime la partecipazione dei medici, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Il comma 10 consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Il comma 11, per far fronte alla carenza di personale sanitario del SSN, anche allo scopo di ridurre le liste d'attesa, prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario. Il comma 12 proroga di un anno la normativa transitoria che consente il conferimento - da parte degli enti e delle aziende del SSN - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari, collocati in quiescenza.

L'articolo 5 reca proroghe in materia di istruzione e merito. In particolare, il comma 1 stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, introdotti nell'ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025. I commi 2 e 3 prorogano di un anno il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo. Il comma 4 proroga anche per l'anno scolastico 2025-2026 la previsione secondo cui sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali, costituite da 20 docenti, da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e da 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

L'articolo 6 reca proroghe in materia di cultura. Il comma 1 estende dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate. Il comma 2 proroga da otto a nove anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Inoltre, prevede che tale organo tecnico non sia più costituito presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, bensì presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura. Il comma 3 provvede corrispondentemente a prorogare dal 2024 al 2025 l'incremento di unità di personale facente capo alla segreteria. Il comma 4 dispone l'autorizzazione di spesa, individuando la relativa copertura.

L'articolo7 reca proroghe in materia di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In primo luogo, il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, sempre fino alla fine del 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni. Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Il comma 3 differisce di un anno i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenente apposite linee guida, finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria. Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

L'articolo 8, intervenendo in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

L'articolo 9 reca proroghe in materie di competenza del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, e apporta modifiche all'articolo 2230 del medesimo Codice, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 2 proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025, la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari. I commi 3 e 4 recano disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 10 dispone proroghe in materia di competenza del Ministero della giustizia. Il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria. Il comma 3 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia. I commi da 4 a 6 prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 11 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 1 proroga al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui. Il comma 2 sopprime il termine ordinatorio, previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, in tema di riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuino, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille.

L'articolo 13 dispone una proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

In materia di turismo, l'articolo 14, al comma 1, dispone una proroga di un anno del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Al comma 2, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

L'articolo 15 interviene in tema di sport. Nello specifico, il comma 1 rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche. Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2027 la facoltà per l'Agenzia del demanio di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione del compendio sito in Roma, denominato «Città dello sport».

L'articolo 16, al comma 1, prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che, per tali attività, il citato Dipartimento si avvale del personale e delle risorse destinate alla segreteria tecnica istituita dalla legge di bilancio del 2023, nell'ambito della cabina di regia per la determinazione dei LEP.

L'articolo 17 interviene in tema di editoria, disponendo la proroga per un ulteriore biennio di tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici: in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo.

L'articolo 18 reca disposizioni relative a termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1 proroga al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti, ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

In materia di agricoltura, l'articolo 19 estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell'articolo 8-ter del decreto-legge n. 27 del 2019.

L'articolo 20 reca norme finalizzate a garantire la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti.

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, abroga talune disposizioni relative all'autocertificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012. Il comma 3 interviene sull'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo l'abrogazione dei commi 31-ter e 31-quater, che stabilivano i termini entro i quali i piccoli Comuni avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di organizzare in forma associata l'esercizio delle funzioni fondamentali. I commi 4 e 5 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il Covid-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).

L'articolo 22, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente TOSATO comunica che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, si è stabilito di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame e di fissare il termine per l'indicazione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 13 gennaio.

Si è altresì concordato di fissare un numero massimo di 15 auditi per i Gruppi di opposizione e altrettanti per i Gruppi di maggioranza, con la possibilità di convocare - d'intesa tra tutti i Gruppi - ulteriori soggetti che abbiano un ruolo istituzionale. I Gruppi potranno anche segnalare esperti e organismi a cui richiedere l'invio di un contributo scritto.

Si è convenuto quindi di avviare lo svolgimento delle audizioni a partire da giovedì 16 gennaio, anche in base ai lavori dell'Assemblea, ferma restando la possibilità di valutare un'anticipazione a martedì 14 o mercoledì 15 gennaio.

Si è convenuto infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di martedì 21 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.