Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 252 del 11/12/2024

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (1318)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Sezione I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)

1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.

3. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) »: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) « Autorità di regolazione dei trasporti (ART) »: l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) « Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) »: l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) « concessionari »: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché l'esecuzione di lavori sulle medesime;

g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;

h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;

i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;

l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;

m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;

o) « piano economico-finanziario (PEF) »: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;

p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;

q) « rete autostradale nazionale »: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;

r) « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;

s) « schema di convenzione posto a base dell'affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;

t) « società in house »: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;

u) « tratte autostradali »: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;

v) « valore di subentro »: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."

     Conseguentemente,

        al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";

        al comma 3:

        alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";

        alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".

1.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».

G1.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

V. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.2 (testo 2)

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;

          la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,

     impegna il Governo:

          a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.

G1.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;

          pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;

          risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

          le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare dumping contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.

G1.4

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;

          pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.

Sezione II

AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)

1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.

2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) affidamento a una società in house, diversa dalla società di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.

3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

3.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II,».

3.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Id. em. 3.1

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II».

3.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione».

3.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».

3.5

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione».

3.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)

1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:

a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;

b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;

c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;

d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;

e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:

a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;

b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

4.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1,».

4.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».

4.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».

     Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:

          - sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «comprendono»;

          - aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».

4.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».

4.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e». 

4.6

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 4.5

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».

Sezione III

AFFIDAMENTI IN HOUSE

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Affidamento in house delle concessioni autostradali)

1. Ai fini dell'affidamento in house di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.

3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.

4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.

5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.

8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.

9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

5.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».

     Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

5.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica».

5.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

          «9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».

Sezione IV

CONTRATTO DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Oggetto del contratto di concessione)

1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:

a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;

b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.

4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.

6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.

EMENDAMENTI

6.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,».

6.2

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2».

6.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».

     Conseguentemente:

          - al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;

          - al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;

          - al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;

          - dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Criteri di remunerazione della concessione)

1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).

2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.

3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.

EMENDAMENTO

7.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Schema di convenzione a base dell'affidamento)

1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:

a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:

a) i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;

b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell' applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili;

c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;

d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.

EMENDAMENTI

8.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,».

8.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)

1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.

5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

9.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».

9.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;

          - al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;

          - al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.

9.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».

9.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».

     Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

9.5

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Sost. id. em. 9.4

Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.« e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.

2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

10.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».

     Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».

10.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».

10.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Estinzione del contratto di concessione)

1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.

4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:

a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;

b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;

c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.

5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.

6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.

7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

EMENDAMENTI

11.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».

     Conseguentemente:

          - al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;

          - dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;

          - dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

11.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

11.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».

Sezione V

TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)

1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.

2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:

a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;

c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.

3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:

a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;

b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.

4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b), è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.

5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato « Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale » e, per una quota, in un fondo denominato « Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni », entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.

6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.

7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefìci.

9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:

a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;

b) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.

10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:

a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;

b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;

c) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».

12.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».

G12.1

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Parrini, Zambito

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

          nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);

          la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

          il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;

          nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

          occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

          occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

          nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

          numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

          ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

          dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

          bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

          la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,

     impegna il Governo:

          ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.

12.0.1

Basso

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

          1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)

1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.

2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:

a) maturità progettuale delle opere;

b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;

c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;

d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Id. em. 13.1

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

13.3

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».

G13.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

     premesso che:

          l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;

          in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;

          l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,

     impegna il Governo:

          a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.

Sezione VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)

1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.

3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:

a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;

b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;

c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).

4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.

EMENDAMENTO

14.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Esternalizzazione delle concessioni autostradali)

1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.

EMENDAMENTI

15.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

15.0.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

          1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

          1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

          "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

15.0.3

Fregolent

Id. em. 15.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)

    1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

          "m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

Sezione VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni di coordinamento normativo)

1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.

2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), le parole: « nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».

4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « sentita l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità ».

5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.

8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

EMENDAMENTI

16.1

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

         «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

          3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          "3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio."».

     Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».

16.2

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Id. em. 16.1

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;

          3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;

          b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;

          c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».

     Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.

16.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

16.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Sost. id. em. 16.3

Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis, dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con».

     Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento ».

EMENDAMENTI

17.0.1

Naturale, Sabrina Licheri

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.0.3

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)

                1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)

1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

G18.1

Sabrina Licheri, Naturale

Approvato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;

          queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;

     considerato che:

          da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;

          nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;

          rilevato altresì che:

          l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "black list" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;

          per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;

          in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,

     impegna il Governo:

          ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.

G18.2

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

V. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

          tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

          il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

          il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;

          nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel display del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di telemarketing debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,

     impegna il Governo:

          a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».

G18.2 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;

          tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;

          il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;

          il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».

18.0.1

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)

          1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.

          2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.».

18.0.100 (già 26.0.2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Sost. id. em. 18.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

          1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
          2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.

          3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

18.0.2

Nicita, Meloni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

          1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».

18.0.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)

          1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

18.0.4

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)

          1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».

18.0.5

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

          1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».

18.0.6 (testo 2)

Nicita, Basso, Martella, Furlan, Malpezzi, Rojc, D'Elia, Verini, Rossomando, Rando, Zampa, Delrio, Verducci, Tajani, Camusso, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto very large online platform (VLOP) o very large online Search engine (VLOSE) ai sensi del Digital Services Act, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».

18.0.7

Nicita, Basso, Martella, Furlan, Malpezzi, Rojc, D'Elia, Verini, Rossomando, Rando, Zampa, Delrio, Verducci, Tajani, Camusso, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)

          1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».

18.0.8

Nicita, Basso

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Legge annuale per il digitale)

          1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.

          2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:

          a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;

          b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;

          c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;

          d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;

          e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;

          f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;

          g) promuovere il commercio elettronico equo;

          h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.

          3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.

          4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:

          a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;

          b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;

          c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;

          e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;

          f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.

          5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:

          a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;

          b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;

          c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;

          d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale ».

2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».

EMENDAMENTI

19.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.".

    b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

19.0.100 (già 20.0.1)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Sost. id. em. 19.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

          b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».
 

19.0.101 (già 20.0.2)

Fregolent

Sost. id. em. 19.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

   1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

       1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

       2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)

1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.

3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.

EMENDAMENTI

20.0.3

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

          1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente: "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sost. id. em. 20.0.3

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)

          1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

          "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».

20.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)

          1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

          "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.

2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.

3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

21.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

21.0.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Transazioni commerciali elettroniche)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

21.0.2

Fregolent

Sost. id. em. 21.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:

« 105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».

EMENDAMENTO

22.0.1

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

          1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

23.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le seguenti: «e la precedente formulazione.».

     Conseguentemente,

          al medesimo comma, medesimo capoverso:

          - dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;

          - sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;

          - sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;

          dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;

          dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».

23.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».

23.3

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".

          1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».

23.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      «2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».

G23.1

Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),

     premesso che:

          il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. shrinkflation - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;

     considerato che:

          attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;

          il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;

          con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

          rilevato altresì che:

          sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;

          l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,

     impegna il Governo:

          ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.

23.0.1

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Liberalizzazione delle vendite promozionali)

          1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)

1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)

          1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

          a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

          b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

          c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;

          d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

          e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

          f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

          3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

                4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

          5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.

          6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).

9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.2

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».

G24.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

V. testo 2

Il Senato,

     premesso che:

          dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

          nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;

          sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

     impegna il Governo:

          a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

G24.1 (testo 2)

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Accolto

Il Senato,

     premesso che:

          dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;

          nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;

          sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,

     impegna il Governo:

          a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.

24.0.1

Lorefice

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

          1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";

          b) b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».

24.0.2

Lorefice

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)

          1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

          2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 85:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;

2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

« 4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 »;

b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;

d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4, ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

25.1

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».

25.2

Fregolent, Paita

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

25.3

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».

25.4

Fregolent, Paita

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

     Conseguentemente:

          al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

           "4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.

          4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

          a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

          4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338."».

25.5

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;

          b) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti: «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. 4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;

          c) sostituire il comma 3 con il seguente: «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».

25.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici».

25.8

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».

25.9

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».

25.10

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

          "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni"».

25.11

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Id. em. 25.10

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.12

Nave, Sironi, Di Girolamo

Id. em. 25.10

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:

          "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».

25.13

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.14

Fregolent, Paita

Sost. id. em. 25.13

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.15

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Sost. id. em. 25.13

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».

25.16

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.17

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Id. em. 25.16

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

25.18

Fregolent, Paita

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».

25.19

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».

25.20

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso «comma 4-bis», alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso «comma 4-bis», aggiungere il seguente: «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:

          a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;

          c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».

          d) al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».

25.21

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».

25.22

Fregolent, Paita

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

       a)  alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

          2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

       b)  alla lettera b), capoverso «comma 3», apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;

          2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II».

25.23

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».

25.24

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarrozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";

          b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».

25.25

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.26

Sironi, Nave, Di Girolamo

Id. em. 25.25

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».

25.27

Sironi, Maiorino, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».

25.28

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis.Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».

25.29

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.». 

G25.100

Nicita, Basso

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)

     Premesso che,

          l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

          successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;

          la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;

          Tutto ciò premesso,   

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di un intervento volto a chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri, non trovando dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G25.100 (testo 2)

Nicita, Basso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)

     Premesso che,

          l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;

          successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;

          la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;

          tutto ciò premesso,   

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di un intervento, dopo un primo periodo di applicazione, volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

G25.1

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;

          il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;

          durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;

          questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,

     impegna il Governo a:

          a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporti pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;

          b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di whitelist, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.

G25.2

Fregolent, Paita

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

          il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);

          nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;

          il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;

          sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.

25.0.1

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di licenze taxi)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».

25.0.2

Sironi, Nave, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

          1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.». 

25.0.3

Nave, Sironi, Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

          1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

25.0.4

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

          1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

          b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

          c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

          d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

          e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;

          f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

          h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.5

Fregolent, Paita

Sost. id. em. 25.0.4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)

      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;

          b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;

          c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;

          d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;

          e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;

          f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

          g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;

          h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

          i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».

25.0.6

Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

25.0.7

Fregolent, Paita

Sost. id. em. 25.0.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;

b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);

d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;

e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;

f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;

g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo princìpi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;

h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;

i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

26.1

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;

          b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».

26.2

Fregolent

Sost. id. em. 26.1

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;

          b)   al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».

26.3

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».

26.4

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».

26.5

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.6

Sabrina Licheri, Naturale

Id. em. 26.5

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

26.7

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»

26.8

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

26.9

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».

26.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

          «l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».

26.11

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».

26.12

Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Sopprimere il comma 4.

G26.1

Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;

          l'articolo 26 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti dehors) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

          in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di dehors su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di dehors in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei dehors che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);

          inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;

          ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;

          vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,

     impegna il Governo:

          a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del made in Italy che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative. 

26.0.1

Nicita, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.

          2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

          a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a  rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;

          b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.

          3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».