Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 205 del 04/11/2024

(1287) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che è stato assegnato alla 4ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1287, di conversione in legge del cosiddetto "decreto salva infrazioni", con il parere di tutte le Commissione permanenti. Il testo è stato già approvato dalla Camera dei deputati e il Senato è ora chiamato ad approvarlo in via definitiva.

Avverte che il provvedimento è già nel calendario dei lavori dell'Assemblea quale secondo punto a partire dalla seduta di domani delle 16,30 e che, pertanto, l'iter di esame in Commissione dovrà essere particolarmente rapido.

Per questo motivo ritiene di dover fissare per le ore 18 della giornata di oggi il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Nella giornata di domani verrà convocato un ufficio di presidenza per l'organizzazione dei lavori alle ore 10; successivamente, alle ore 10,15, si svolgerà la riunione plenaria con la discussione generale e l'illustrazione degli eventuali emendamenti, e nella seduta delle 13,30, sempre di domani, si procederà alle votazioni.

La Commissione conviene.

In assenza della relatrice, senatrice Murelli, il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI) introduce quindi l'esame del decreto-legge in conversione, già approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre scorso mediante voto di fiducia, finalizzato alla riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e a evitare l'apertura di nuovo pre-contenzioso.

Ricorda che la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevede, oltre allo strumento della legge europea e della legge di delegazione europea, anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti, qualora l'urgenza di adempiere a obblighi derivanti dall'Unione europea non consenta di attendere la data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento (articolo 37). In tale fattispecie rientra, quindi, il provvedimento in esame.

Il testo del decreto-legge, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, si compone ora di 27 articoli, rispetto ai 18 originari. Con la sua approvazione definitiva sarà agevolata la chiusura di 15 procedure di infrazione e di un caso EU Pilot.

Passando all'esame del provvedimento, l'articolo 1, modificato dalla Camera, è finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni balneari. In particolare, intervenendo sugli articoli 3 e 4 della legge annuale sulla concorrenza 2021, si fissa al 30 settembre 2027 il termine delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive, e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Si definiscono, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Infine, con il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati nel nuovo articolo 4 della legge sulla concorrenza, si esclude dalle nuove procedure sull'affidamento, le concessioni ove si svolge attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro.

L'articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica finalizzata a rispondere alla procedura di infrazione n. 2016/4081, in cui la Commissione europea rilevava la mancanza della tutela previdenziale accessoria per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. In base alla norma interpretativa, tali soggetti sono iscritti, oltre che al regime pensionistico generale INPS, anche alle assicurazioni INPS relative alla disoccupazione involontaria, alle malattie e alla maternità.

L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale, al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per il cui non corretto recepimento l'Italia è sottoposta alla procedura di infrazione n. 2023/2006 per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagini e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale, arresto e fermo.

L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità, al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione n. 2021/4037, relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile, al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2023/2090, in cui la Commissione europea ha contestato la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

L'articolo 6, al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2022/0231, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, introducendo il nuovo comma 1-bis, al fine di riconoscere al conducente, sottoposto a un controllo su strada, la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.

L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa al "Cielo unico europeo", introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'ENAC è l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056.

L'articolo 8 modifica in più punti il decreto legislativo n. 264 del 2006 che ha attuato le disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T), al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2019/2279.

L'articolo 9 modifica il Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 per il non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali. In particolare, si prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 350 a un massimo di 5.500 euro per ciascun lavoratore) nei confronti del datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e rispetto alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.

L'articolo 10 accoglie le osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, relativo alla piena applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12), in materia di libera circolazione dei lavoratori. In particolare, si modifica la disciplina della legge n. 115 del 2015, relativa al computo dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014/4231, avviata dalla Commissione europea, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

L'articolo 11-bis proroga al 15 novembre 2024 il termine per procedere all'assunzione straordinaria di 200 unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire di reperire le risorse finanziarie necessarie. Tale assunzione era prevista dal decreto-legge n. 69 del 2023 (salva-infrazioni 2023), in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4231.

L'articolo 12 interviene in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4231, oggetto anche dei precedenti articoli 11 e 11-bis. In particolare, si modifica il comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo al pubblico impiego, che esclude la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza lo svolgimento di un concorso pubblico. Si stabilisce che, in caso di successione abusiva di contratti a tempo determinato, il dipendente pubblico ha diritto a ottenere un'indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità calcolate sull'ultima retribuzione.

L'articolo 13 novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (direttiva Habitat), al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2023/2187.

L'articolo 14 reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione n. 2014/2147 (sfociata nella sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-644/18), n. 2015/2043 (sfociata nella sentenza nella causa C-573/19) e n. 2020/2299, relative al superamento dei valori limite di concentrazione di particelle atmosferiche inquinanti, in violazione della direttiva europea 2008/50/CE. In particolare, si prevede un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, nonché la costituzione di una cabina di regia chiamata a definire un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'articolo 14-bis, al fine di rispondere alle procedure di infrazione n. 2024/2142 e n. 2024/2097, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti. Sono previsti programmi di informazione e sensibilizzazione, con sanzioni per la mancata attivazione di tali programmi, e viene riscritta la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori.

L'articolo 14-ter, in materia di responsabilità estesa del produttore nel commercio elettronico, prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, sia soggetto alla responsabilità medesima e sia tenuto ad adempiere ai relativi obblighi.

L'articolo 15, al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, prevede ai commi da 1 a 3, modifiche alla legge n. 633 del 1941, al decreto legislativo n. 35 del 2017 e al decreto-legge n. 148 del 2017, nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, oltre agli organismi di gestione collettiva (ad oggi solo la SIAE), anche le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono costituiti o controllati dai titolari dei diritti stessi. Lo stesso articolo 15, ai commi 3-bis e 3-quater, dispone la cessazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno anticontraffazione sui supporti contenenti le opere d'autore protette, sostituendolo con la possibilità che tale contrassegno sia apposto, su richiesta degli interessati, dall'organismo di gestione collettiva o dell'entità di gestione indipendente.

L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, dispone l'introduzione di obblighi di pubblicità per i centri di elaborazione dati che hanno un fabbisogno di potenza pari ad almeno 500 kW. La direttiva (UE) 2023/1791 è inserita nel disegno di legge di delegazione europea 2024. Tuttavia, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di infrazione per inosservanza del termine di recepimento scaduto il 15 maggio 2024, si intende dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della direttiva.

L'articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali. In particolare, i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.

L'articolo 16-ter dispone l'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che prevedeva la non rilevanza, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dei distacchi di personale per i quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Conseguentemente, il distacco del personale dovrà ora ritenersi assoggettato all'IVA.

L'articolo 16-quater designa l'Agenzia per la cibersicurezza nazionale quale autorità competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1366 che istituisce un codice di rete che dispone regole settoriali specifiche per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

L'articolo 16-quinquies dispone l'abrogazione dell'articolo 19-ter, comma 24-bis, del decreto-legge n. 135 del 2009, che prevedeva l'esenzione da imposizione fiscale degli atti e delle operazioni poste in essere per il trasferimento, a titolo gratuito, della società del gruppo facente capo a Tirrenia di navigazione Spa in favore delle regioni.

L'articolo 16-sexies modifica il decreto legislativo n. 142 del 2020, attuativo della direttiva (UE) 2018/958 sul test di proporzionalità nella regolamentazione delle professioni, per prevedere che la valutazione di proporzionalità sui disegni di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari, sia effettuata dalle medesime amministrazioni competenti a dare il parere del Governo su tali disegni di legge o emendamenti.

L'articolo 16-septies autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso per il reclutamento di 10 unità di personale non dirigenziale, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da effettuarsi in data non anteriore al 1° maggio 2025, al fine di rafforzare l'attività del Dipartimento per le politiche europee, per il coordinamento relativo alla prevenzione e alla definizione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione.

L'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria, facendo salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, che introducono nuovi e maggiori oneri, provvedendo alla contestuale copertura degli stessi.

Infine, l'articolo 18 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La senatrice ROJC (PD-IDP) ribadisce quanto già espresso dal suo Gruppo durante la prima lettura presso la Camera, con riferimento al principale punto politico del provvedimento, relativo alla cosiddetta questione dei balneari.

Ritiene, al riguardo, che l'articolo 1 non fornisca risposte certe ai soggetti interessati e ai Comuni e che non vi sia una visione complessiva per una vera riqualificazione dell'uso del demanio. Infatti, il procrastinare delle concessioni in essere rende impossibile l'impegno con investimenti migliorativi della gestione delle nostre coste, mantenendo in condizioni di difficolta gli operatori e i Comuni interessati.

Il sottosegretario SIRACUSANO precisa che già in altre occasioni si era discusso della necessità di procedere mediante gli ordinari strumenti di adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, e in particolare con la legge europea.

Nel riferire i termini della questione, nel caso di specie tuttavia il Governo ha ritenuto di dover procedere nuovamente per il tramite della decretazione d'urgenza in modo tale da portare a soluzione immediata la procedura di infrazione sulle concessioni demaniali, oggetto di richiami da parte della Commissione europea.

Con riguardo al testo dell'articolo 1, peraltro, sottolinea che l'attuale formulazione è stata migliorata nel corso dell'esame alla Camera e che, tra le richieste emendative presentate, sottoposte ad attenta valutazione anche mediante interlocuzione con la Commissione europea, è stato possibile accogliere quella dell'esclusione delle attività sportive dilettantistiche. Diverso esito hanno invece avuto le richieste relative al settore alberghiero e quelle sugli indennizzi.

Per queste ultime, la Commissione europea, nonostante le richieste di molte forze politiche, ha esplicitamente escluso la possibilità di porre dei limiti aprioristici, poiché ciò si sarebbe configurato come un chiaro ostacolo alla libera concorrenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.