Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1258
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Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;
c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;
d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.