Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 140 del 01/10/2024

Il relatore POTENTI (LSP-PSd'Az) ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991), gli Enti parco nazionali hanno personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 9, la rappresentanza legale dell'Ente parco è esercitata dal Presidente, che coordina l'attività dell'Ente, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il Presidente è quindi nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina precisa quindi che, nell'ambito della terna proposta dal Ministro dell'ambiente è stata espressa la formale intesa, da parte del Presidente della Regione Liguria, sulla persona del dottor Lorenzo Viviani, di cui viene allegato il curriculum professionale.