Legislatura 19ª - Dossier n. 299
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Premessa
Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 159) è volto al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. «Secondary Market Directive» o «SMD»), adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il 24 novembre 2021, relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, esercitando la delega di cui all’articolo 7 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Il recepimento della direttiva all’interno degli Stati era fissato al 29 dicembre 2023. Per il mancato recepimento della direttiva stessa è aperta nei confronti dell’Italia la procedura di infrazione n. 2024/0074. Inoltre, il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia.
La direttiva mira ad aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando alcune regole comuni a cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all’interno dell’Unione e fissando standard uniformi per garantirne l’idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti. Allo stesso tempo, tuttavia, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, essa riserva alcuni margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.
La direttiva (UE) 2021/2167 stabilisce un quadro e requisiti comuni per:
- i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti (Titolo II);
- gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione (Titolo III).
In estrema sintesi, la direttiva prevede (art. 4) che i gestori di crediti debbano ottenere un’autorizzazione dallo Stato membro di origine (concessa dall’Autorità designata dal suddetto Stato ai sensi dall’art. 21, par. 3) in conformità ai requisiti stabiliti dalle disposizioni di recepimento. Nondimeno, la direttiva richiede (art. 5) che i soggetti interessati dimostrino di godere di una reputazione sufficientemente buona e che l'organo di direzione o di amministrazione possieda esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Inoltre, dovranno essere richiesti specifici requisiti in relazione alla solidità del governo societario e alle misure di controllo interno, garantendo altresì il rispetto delle norme in materia di tutela e di leale e diligente trattamento dei debitori. Il gestore dovrà inoltre garantire la registrazione e il trattamento dei reclami e dimostrare di poter mettere in atto adeguate procedure per il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo. Infine, il richiedente è soggetto a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico. L’art. 6 della direttiva pone in capo agli Stati membri di prevedere ulteriori requisiti quando il richiedente è autorizzato a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti. Sono quindi dettate disposizioni inerenti alla concessione e alla revoca dell’autorizzazione. Si prevede (art. 9) che lo Stato membro istituisca un elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati, aggiornato periodicamente e pubblicamente accessibile online sul sito dell’autorità competente. L’elenco o registro dovrà comunque essere immediatamente aggiornato in caso di revoca di un’autorizzazione precedentemente concessa. Specifiche disposizioni sono inoltre dettate in merito ai rapporti con i debitori e al rapporto contrattuale tra gestore e acquirente del credito. L’art. 12 detta specifiche condizioni per l’esternalizzazione delle attività di gestione del credito, stabilendo, in ogni caso, che il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento. Gli articoli 13 e 14 dispongono in ordine alle attività transfrontaliere.
Per quanto concerne gli acquirenti, la direttiva pone in capo agli Stati membri di assicurare al potenziale acquirente di valutare la possibilità di acquisto, prevedendo che l’ente creditizio fornisca, al medesimo acquirente, le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi, su base almeno semestrale, in capo agli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso (art. 15). L’art. 16 prevede che l’Autorità bancaria europea (ABE) elabori progetti di norme tecniche per i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni. Sono quindi stabiliti gli obblighi posti in capo agli acquirenti di crediti (articoli 17 e seguenti).
Il Titolo IV è dedicato agli strumenti di vigilanza (articoli 21 e 22) e al regime sanzionatorio (art. 23). Il Titolo V reca misure di salvaguardia e obblighi di collaborazione (articoli dal 24 al 26). Il Titolo VI della direttiva modifica le direttive 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (CCD) e 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (MCD), mentre il Titolo VII reca le disposizioni finali.
Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)
L’articolo 1 dello schema di decreto in esame introduce un nuovo capo II nel titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dedicato all’attività di acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza. In particolare, viene eliminata la riserva di attività per l’acquisto di crediti in sofferenza e viene introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza mediante l’istituzione di una nuova figura di intermediario prevista dalla SMD, denominata «gestore di crediti in sofferenza», autorizzata e vigilata dalla Banca d’Italia. Sono, inoltre, previsti interventi sul titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al titolo VIII. Viene, inoltre, modificato l’articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale, affinché tra gli «enti soggetti a regime intermedio» (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.
Lo schema reca le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva, rinviando, come in casi analoghi, alla Banca d’Italia l’adozione, con propri provvedimenti, delle disposizioni attuative di quanto previsto dalla norma primaria con riferimento agli aspetti di natura tecnica o applicativa.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), apporta delle modifiche Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserendo al Titolo V un nuovo Capo II recante «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», dopo l’articolo 114.
Più in dettaglio, l’articolo 114.1 contiene alcune definizioni, tra cui, quelle relative a crediti in sofferenza, ovvero quelli inclusi nel portafoglio di banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (ivi compresi quelli non ivi originati ma acquistati da soggetti diversi) e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia. La nuova disciplina in materia di acquisto e gestione delle sofferenze troverà applicazione con riferimento ai crediti in portafoglio non solo alle banche, ma anche ad altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti.
La Relazione illustrativa evidenzia che tale scelta, non espressamente contemplata dalla direttiva, è volta ad assicurare la creazione di un mercato secondario unico, non frammentato, delle sofferenze. In tale ambito vanno ricompresi anche i crediti classificati in sofferenza al momento dell’acquisto, che potrebbero essere riclassificati in bonis / forbearance/ UTP in una fase successiva alla cessione. Questi crediti possono, pertanto, continuare ad essere detenuti e gestiti nell’ambito della nuova disciplina attuativa della SMD.
Sono altresì definiti la gestione dei crediti in sofferenza, con indicazione delle quattro aree di attività in cui essa si sostanzia e i gestori di crediti in sofferenza, nuova categoria di intermediari legittimati all’esercizio di un’attività riservata, previa autorizzazione e iscrizione nell’apposito albo.
Con acquirenti dei crediti in sofferenza si intendono le persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza. Viene, quindi, consentita l’attività di acquisto dei crediti in sofferenza – a cui non si applicano più i limiti già previsti dalla normativa primaria e secondaria, fermo restando l’obbligo di nominare un gestore professionale (banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza).
L’articolo 114.2 indica l’ambito di applicazione dell’intervento normativo al fine di:
a) disciplinare l’acquisto dei soli crediti classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia. In tale novero, vanno ricompresi anche i crediti classificati come sofferenza al momento della cessione che potrebbero successivamente ritornare in bonis o ottenere una diversa classificazione (c.d. reperfoming);
b) escludere dal nuovo regime la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui l’acquirente dei crediti si qualifichi come Securitization Special Purpose Entity (SSPE) ai sensi della disciplina unionale. Per contro, in tali ipotesi trovano applicazione gli obblighi informativi previsti dall’articolo 114.10.
Restano, pertanto, ricomprese nel nuovo quadro normativo le operazioni di cartolarizzazione «domestiche» (ovvero condotte nell’ambito della legge n. 130 del 1999 e non rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE/2017/2402), per le quali il soggetto che si occupa dell’attività di recupero dovrà necessariamente essere una banca, un intermediario ai sensi dell’articolo 106 del TUB o un gestore di crediti in sofferenza, ferma restando la possibilità per tali soggetti di delegare, nell’ambito di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, questa attività a soggetti titolari di licenza per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
L’articolo disciplina, inoltre, gli altri casi di esclusione previsti dalla stessa direttiva, che riguardano in particolare l’acquisto e/o gestione di crediti in sofferenza da parte di soggetti vigilati quali banche, i gestori di fondi di investimento e gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB. Per questi ultimi non è previsto l’obbligo di chiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza se l’attività è esercitata in Italia. Dovranno, invece, richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza se vogliano esercitare questa attività in ambito transfrontaliero per mezzo del c.d. «passaporto europeo».
In coerenza con tale impianto, restano escluse dall’applicazione della disciplina le operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate dai Sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) nell’ambito degli interventi delle misure di intervento straordinarie previsti dall’articolo 96-bis del TUB.
L’articolo 114.3 prevede che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore, una banca, un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB per l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarà responsabile dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa.
La Relazione illustrativa evidenzia che tale scelta è dettata, da un lato, da esigenze di vigilanza (mediante tale obbligo, infatti, l’autorità potrà sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile) e, dall’altro, dalla volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto, che pertanto interagirebbe con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato. In virtù di ciò, non è stata, quindi, esercitata l’opzione di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva, che consente all’acquirente di ricorrere anche a persone fisiche per la gestione dei crediti. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 3 della direttiva, gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi.
L’obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti. In questo modo si assicurerà continuità nel regime di segnalazione, a tutela del sistema e dei suoi operatori.
Con riferimento ai gestori di crediti insofferenza, si prevede che, oltre alla attività di gestione di crediti in sofferenza come definiti dall’articolo 114.1 lettera a), possano svolgere anche attività ulteriori, quali il recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dal sopra citato articolo, nonché attività connesse e strumentali (comma 1). Ciò consentirà, ai soggetti iscritti all’albo dei gestori di crediti in sofferenza di esercitare anche le attività riferibili alla licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, senza la necessità di una doppia iscrizione. In linea con quanto riconosciuto dalla direttiva, il gestore di crediti in sofferenza potrà anche essere «acquirente di crediti in sofferenza», curandone, al contempo, la relativa gestione.
In attuazione della specifica previsione dell’articolo 12 della direttiva, il gestore di crediti in sofferenza può, sotto la propria responsabilità, esternalizzare alcune attività di gestione a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia (comma 6). Specifici obblighi e responsabilità in tema di scambio informativo sono, infine, rimessi in capo alla Banca d'Italia (commi 8 e 9).
L’articolo 114.4 impone alle banche l’obbligo di fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza, anche quando si tratti di una banca, le informazioni che consentano agli stessi di valutare autonomamente la probabilità di recupero dei crediti ceduti. È, inoltre, previsto un obbligo di informazione periodica in capo alle banche nei confronti di Banca d’Italia, o della analoga autorità dello Stato ospitante, circa i crediti in sofferenza ceduti (comma 2). La Banca d’Italia può identificare ulteriori ipotesi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite da soggetti diversi dalle banche al potenziale acquirente di crediti in sofferenza, disciplinando modalità e contenuti dell’informativa (comma 5).
L’articolo 114.5 prevede un obbligo di iscrizione a cura di Banca d’Italia, in apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet della stessa, per i gestori dei crediti in sofferenza che abbiano ottenuto l’autorizzazione a operare in Italia. La Banca d’Italia aggiorna le informazioni contenute nell’albo periodicamente e, in caso di revoca dell’autorizzazione, senza indugio. Sono iscritti all’albo anche i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, in base alla disciplina sulla operatività transfrontaliera di cui all’articolo 114.9 del TUB.
L’articolo 114.6 individua le condizioni per ottenere l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia a operare come gestore dei crediti in sofferenza. In particolare, è necessario che il richiedente:
a) adotti la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attività di gestione di crediti in sofferenza;
c) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni in banche;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo soddisfino i requisiti previsti all’articolo 114.13, comma 2;
e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i diritti del creditore.
La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività (commi 2 e 3).
Si prevede, inoltre, la necessità di ottenere una autorizzazione ad hoc per la ricezione e detenzione di fondi dai debitori alle condizioni previste dall’articolo 114.7 del TUB (comma 4).
Gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB possono esercitare l’attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia (commi 5 e 6).
In base all’articolo 114.7, i gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, purché tali somme siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente. Tali conti rappresenteranno patrimoni distinti e su di essi non saranno ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, né dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. In questi casi è previsto un regime di segregazione patrimoniale analogo a quello previsto dalla legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazioni.
L’articolo 114.8 individua i principi generali cui devono attenersi acquirenti e gestori dei crediti in sofferenza nei loro rapporti con i debitori.
L’articolo 114.9 prevede la possibilità di operare come gestore dei crediti in sofferenza in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza, anche senza stabilire succursali, purché in possesso dell’autorizzazione rilasciata alle condizioni e secondo la disciplina vigente nel Paese di origine (principio dell’home country control).
L’articolo 114.10 prevede l’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione; l’obbligo ricade sul gestore, ovvero sulla banca o l’intermediario finanziario nominato per la gestione. Da tale informativa non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione). Inoltre, tale obbligo viene esteso anche al caso in cui il cessionario dei crediti in sofferenza sia una banca, un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (comma 4).
Tale scelta – osserva la relazione illustrativa - è reputata necessaria al fine di assicurare una regolamentazione coerente e un omogeneo livello di tutela dei debitori nel caso di cessioni di crediti in sofferenza, indipendentemente dalla natura del cessionario.
Alla Banca d’Italia è, peraltro, riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità dell’informativa e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della informativa.
In base all’articolo 114.11, la Banca d’Italia rappresenta l’unica autorità competente per l’esercizio dell’attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza in Italia. Sono in conseguenza definiti i poteri affidati alla Banca d’Italia per l’esercizio delle nuove funzioni.
Con l’articolo 114.12 si prevede che la Banca d’Italia cooperi, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza. In particolare, informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse:
i) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;
ii) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del nuovo capo II del titolo V e del titolo VI.
L’articolo 114.13 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, ai gestori di crediti in sofferenza della disciplina del TUB in materia di “partecipazioni nelle banche” e “trasparenza nelle condizioni contrattuali”, di cui, rispettivamente, agli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52 e al titolo VI. In particolare, i provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 19 TUB sono adottati dalla Banca d’Italia a seguito di una valutazione relativa esclusivamente alla reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 25, con esclusione del requisito di cui al comma 2, lett. b) relativo alla competenza (comma 1).
Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gestori di crediti in sofferenza, inoltre, viene richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed il soddisfacimento dei criteri di competenza e correttezza, con applicazione dell’articolo 26, commi 3, lettere a), b), limitatamente ai requisiti di professionalità, d) ed f), 5 e 6 (comma 2).
È prevista, altresì, l’applicazione ai gestori di crediti in sofferenza della disciplina in materia di: poteri straordinari (articolo 78), liquidazione coatta amministrativa (articolo 82), sospensione degli organi di amministrazione e controllo (articolo 113-bis) e revoca dell'autorizzazione e liquidazione, con esclusione della applicazione alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1 (articolo 113-ter).
Con l’articolo 114.14, alla Banca d’Italia è affidato il compito di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori. Si prevede che i debitori ceduti possano presentare alla Banca d’Italia esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.
L’articolo 1, comma 1, lettere b)-l), apporta modifiche al titolo VI del TUB, Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.
In particolare, la lettera b) novella l’articolo 120-noviesdecies, in materia di credito immobiliare ai consumatori, prevedendo che il finanziatore comunichi al consumatore ogni eventuale modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto e sono state stabilite le modalità e il contenuto della citata comunicazione.
Per quanto riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al nuovo comma 3. E’ inoltre specificato che, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 125-septies TUB.
La lettera c) interviene sull’articolo 125-bis, in materia di credito ai consumatori, prevedendo che il finanziatore comunichi al consumatore ogni eventuale modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto e sono state stabilite le modalità e il contenuto della citata comunicazione.
Per quanto riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, si applica l’articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al nuovo comma 3-bis. Al comma 3-quater, è stabilito che la citata comunicazione delle modifiche contrattuali deve essere fornita gratuitamente anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis. Tale previsione è stata ritenuta opportuna anche per allineamento a quanto previsto in materia di credito immobiliare ai consumatori.
La lettera d) inserisce un nuovo articolo 125-decies, in materia di inadempimento del consumatore, prevedendo che il finanziatore adotti procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia definisce le disposizioni di attuazione, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. In ogni caso è previsto che il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
La lettera e) novella l’articolo 128, integrando la disciplina dei controlli con il riferimento ai gestori dei crediti in sofferenza e specificando che questa si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal nuovo titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.
Le lettere f)-l) adeguano gli articoli 139-114-ter del titolo VIII, “Sanzioni”, mediante il richiamo alla nuova disciplina introdotta in attuazione della SMD, sia per quanto riguarda l’estensione ai gestori di crediti in sofferenza delle sanzioni amministrative ivi previste, sia per quanto riguarda l’integrazione del novero delle violazioni rilevanti richiamando specificamente anche le nuove disposizioni.
Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39)
L’articolo 2 coordina il decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati con la previsione dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del TUB, come modificato dall’articolo 1 del presente schema.
In particolare, l’articolo 2 dello schema di decreto provvede a modificare il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, inserendo all’articolo 19-bis, “Enti sottoposti a regime intermedio”, la previsione alla lettera l-bis) dei gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB tra i soggetti sottoposti a regime intermedio.
Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)
L’articolo 3 reca le disposizioni transitorie e finali.
Alla Banca d’Italia è rimesso il compito di dettare, entro sei mesi, disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorrerà anche l’applicazione della nuova disciplina (comma 1). Il provvedimento in esame si applica solo alle cessioni di crediti effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni di attuazione della Banca d’Italia.
I soggetti di cui all’articolo 115 del TULPS, già attivi nella gestione di crediti in sofferenza, possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della normativa secondaria della Banca d’Italia; entro tale termine questi operatori ottengono l’autorizzazione oppure cessano di svolgere l’attività. A riguardo, è previsto l’obbligo per i soggetti di cui all’articolo 115 TULPS di presentare istanza di autorizzazione entro tre mesi dall’adozione delle disposizioni secondarie della Banca d’Italia e la possibilità di continuare a operare per tutto il periodo di pendenza del procedimento di autorizzazione (comma 3).
Si chiarisce che nell’attività di gestione delle sofferenze di cui alla nuova disciplina non è ricompresa l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione, da società di recupero crediti di cui all’articolo 115 TULPS in favore di banche, intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 TUB (comma 5).
Dal momento che le nuove regole rinviano, ovvero abrogano o modificano previsioni contenute in decreti ministeriali, nella disciplina transitoria sono indicate specifiche previsioni di raccordo, in attesa che i pertinenti decreti siano modificati (commi 6 e 7).
Il comma 8 specifica che ai gestori di crediti in sofferenza e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica si applicano anche le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell’articolo 128-bis del medesimo decreto legislativo, in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Articoli 4 e 5
(Clausola d’invarianza ed entrata in vigore)
Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione relativa all’entrata in vigore.
Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai sensi dell’articolo 5, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.