Legislatura 19ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 200 del 12/06/2024
Azioni disponibili
(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
(Esame e rinvio)
Nell'illustrare i contenuti del decreto-legge n. 73, il relatore ZULLO (FdI) segnala innanzitutto l'articolo 1, riguardante l'istituzione presso l'AGENAS della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma.
L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, deputato a vigilare e svolgere verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime.
L'articolo 3 prevede tra l'altro che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali afferiscano al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, nonché la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali.
Il successivo articolo 4 stabilisce il prolungamento della fascia oraria e giornaliera per l'erogazione delle visite mediche e specialistiche, al fine di ridurre i tempi delle liste di attesa ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici.
L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate al superamento del tetto di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 6 prevede iniziative per il potenziamento dell'offerta assistenziale e per il rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L'articolo 7 assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Infine, l'articolo 8 dispone sull'entrata in vigore.
Il ministro SCHILLACI puntualizza in primo luogo che il provvedimento in esame è il risultato di un confronto approfondito con le istituzioni e con le associazioni rappresentative dei cittadini. Esso è inoltre basato sulla consapevolezza della necessità di porre una particolare attenzione all'aspetto organizzativo, in quanto essenziale all'impiego efficace ed efficiente delle risorse.
Nell'ottica di migliorare i livelli dell'assistenza sanitaria, la scelta del Governo è stata di superare definitivamente la pratica della chiusura delle liste, anche per mezzo dell'apporto dei medici impegnati nell'attività libero-professionale intramuraria. Si intende inoltre puntare sul coinvolgimento delle Regioni, particolarmente al fine di garantire l'impiego della totalità delle risorse disponibili per la riduzione delle liste di attesa. L'intervento dovrà inoltre essere completato da un riordino delle professioni sanitarie, da compiere alla luce della rapida evoluzione della sanità, nonché della rimodulazione della medicina territoriale nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Il complesso delle previsioni di cui al decreto-legge n. 73 sarà poi successivamente integrato sulla base di un organico disegno di legge in materia sanitaria.
In risposta alla questione delle liste di attesa, il decreto-legge in esame attribuisce specifiche funzioni di vigilanza al Ministero della salute e dispone in ordine al ruolo delle amministrazioni regionali in fase di programmazione. È inoltre previsto il coinvolgimento degli operatori del settore sanitario e il superamento del tetto di spesa per le assunzioni a partire dal 2025, con l'obiettivo di consentire la massima operatività delle strutture.
Il Governo ha inteso intervenire a fronte dell'inefficacia dei meccanismi introdotti in passato per la riduzione dei tempi di attesa, anche puntando sulla responsabilità dei direttori generali delle aziende sanitarie in relazione all'organizzazione delle attività, nonché sulla responsabilizzazione dei cittadini, che in misura non trascurabile omettono di presentarsi per la fruizione di prestazioni precedentemente prenotate.
Nell'ambito del provvedimento riveste particolare importanza quanto previsto dall'articolo 1, istitutivo della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, finalizzato a garantire un monitoraggio costante, utile a rilevare gli effettivi bisogni di prestazioni sanitarie, nonché a verificare le disponibilità e i tempi necessari alla fruizione dei servizi.
L'articolo 2, il quale prevede l'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, è teso ad assicurare la verifica costante della situazione delle liste di attesa e dell'effettiva erogazione dei servizi nelle Regioni e nelle singole aziende sanitarie, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'istituzione di un servizio di prenotazione integrato, esteso al settore privato convenzionato e volto a garantire la massima trasparenza riguardo la reale disponibilità di erogazione delle prestazioni da parte della generalità delle strutture. È inoltre ribadito il divieto della chiusura delle prenotazioni e sono previste modalità alternative per la prenotazione e il pagamento da parte degli utenti. Questi saranno inoltre chiamati a confermare la prenotazione effettuata e al pagamento della prestazione in caso di mancata presentazione.
Il potenziamento dell'offerta di prestazioni diagnostiche e specialistiche è l'oggetto dell'articolo 4, il quale garantisce l'adeguatezza dei volumi connessi all'attività istituzionale, evitando squilibri a vantaggio dell'attività in regime libero-professionale, particolarmente per mezzo dell'attività di controllo dei direttori generali.
L'articolo 5 dispone in merito al superamento del tetto di spesa per il personale ed è motivato dall'esigenza di assicurare il personale necessario all'erogazione di volumi adeguati di prestazioni, risultando a tale riguardo fondamentale il ruolo della programmazione regionale. Inoltre, l'articolo 6 è volto specificamente al potenziamento dell'offerta assistenziale e del sistema dei dipartimenti di salute mentale. Le previsioni recate sono conseguenti all'alto livello di attenzione posto dal Governo al tema della salute mentale, la cui importanza è risultata accentuata in conseguenza della recente pandemia.
La consapevolezza del bisogno di incoraggiare l'apporto del personale medico è alla base dell'articolo 7, recante la previsione dell'imposizione sostitutiva, con la finalità di aumentare le prestazioni su base volontaria, con ricadute favorevoli sull'utenza. È stata inoltre ravvisata l'opportunità di valorizzare il ruolo dei medici specializzandi, i quali possono concorrere efficacemente a compensare le carenze negli organici, previste particolarmente gravi nei prossimi anni. In generale, inoltre, è essenziale tenere conto che, oltre all'aspetto meramente economico, la capacità del sistema italiano di trattenere i giovani medici è legata al complesso delle prospettive di carriera e delle condizioni di lavoro.
La carenza di personale riguarda altresì le altre figure professionali, per cui risulta necessario rendere maggiormente appetibili le diverse professioni del settore e procedere nell'immediato all'assunzione di personale proveniente dall'estero, facendo propria una linea già sostenuta come già risulta chiaro negli altri sistemi europei e americani chiamati a fronteggiare il medesimo problema.
Il presidente ZAFFINI ringrazia il Ministro della salute e, rilevata l'importanza del provvedimento in esame, osserva l'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni. Invita pertanto i Gruppi a presentare le proposte relative ai soggetti da audire entro la giornata di domani. Specifica inoltre che la discussione generale potrà svolgersi successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.