Legislatura 19ª - Relazione n. 1092-A

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 maggio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene ribadito, come già indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle audizioni sul DEF 2024, che « Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate si evince che l'ammontare dei crediti relativi ai bonus edilizi, rilevati tra il 15 ottobre 2020 e il 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219,5 miliardi. Tale importo si riferisce, per 160,5 miliardi, ai crediti connessi al super-ecobonus e super-sisma bonus, mentre la quota relativa agli altri bonus edilizi ammonta a 59 miliardi. I crediti fruiti finora, attraverso la compensazione con modello F24, ammontano a 41,8 miliardi, dei quali 20,8 miliardi sono stati compensati nel 2023. Si tratta dei dati sulle prime cessioni comunicate all'Agenzia, che comprendono, tuttavia, importi soggetti ad annullamento per vari motivi (frodi, errori e duplicazioni), mentre non considerano i crediti da fruire come detrazioni d'imposta. La stima ISTAT per il Superbonus (comprensiva dei crediti da fruire sia in compensazione sia in dichiarazione), depurata dai citati fattori, è pari a circa 153,3 miliardi nel periodo 2020-2023. L'ammontare degli oneri connessi al Superbonus sarà oggetto di uno specifico monitoraggio, che sarà effettuato alla luce delle recenti norme introdotte nell'ordinamento che prevedono l'inserimento delle richieste di accesso ai benefici in specifiche banche dati curate da ENEA e dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Casa Italia, i quali trasmetteranno i dati al Ministero dell'economia e delle finanze »;

in relazione all'articolo 1, comma 1, viene rappresentato che il limite di spesa è stato individuato sulla base dei dati forniti dal Commissario e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e tali risorse erano già considerate nel quadro delle esigenze alla legislazione vigente;

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che la disposizione propone di integrare il set informativo connesso alle singole domande di agevolazioni (ASID) presentate dai soggetti beneficiari per il tramite dell'applicativo informatico già adottato da ENEA. Trattandosi di un set informativo limitato, l'aggravio connesso alla predetta attività risulta contenuto e gestibile nell'ambito della corrente convenzione tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed ENEA riguardante i controlli in materia di Superbonus. Viene confermato, quindi, che alle attività previste dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 4, comma 2, viene rappresentato che la disposizione richiamata pone un limite alla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di un'acclarata posizione debitoria del contribuente, per ruoli e affidamenti all'agente della riscossione di importo superiore a euro 100.000. Al riguardo, viene osservato che, nell'ambito della relazione tecnica a corredo della legge n. 213 del 2023, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000, ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024. Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene ribadito che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica sopra richiamata e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari. Ciò posto, al fine di calcolare gli effetti finanziari positivi – in termini di minori oneri – ascrivibili alla citata disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, presentavano carichi residui iscritti a ruolo per un importo superiore ad euro 100.000 e che, quindi, sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di compensazione; una volta individuati i soggetti richiamati, sono state quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate. In tal modo, è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse entrata in vigore già nel 2022. Pertanto, circoscritta la platea di riferimento, al fine di individuare – nell'ambito della stessa – solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, si è proceduto ad eliminare tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi prendenti non si può considerare fisiologica. Sono stati, altresì, eliminati i contribuenti che, pur presentando carichi residui iscritti a ruolo, hanno, nel tempo, effettuato pagamenti per importi superiori ad euro 100.000, e ciò in quanto si è ritenuto che, nelle ipotesi considerate, fosse improbabile la permanenza, per detti contribuenti, sino all'anno 2024, di carichi debitori. In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tale ultimo riguardo, viene evidenziato che, per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiore a quello dei carichi residui, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Considerato che la norma richiedeva tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di euro 251.000.000 è stato ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024;

in relazione all'articolo 7, comma 6, viene rappresentato che la disposizione proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del « ravvedimento speciale » delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di fabbisogno di cassa. Occorre considerare, infatti, che lo slittamento al 31 maggio 2024 del perfezionamento della misura in questione non fa, di per sé, venir meno in capo ai contribuenti l'interesse alla regolarizzazione tempestiva nei termini del 31 marzo 2024, in quanto un'eventuale contestazione della violazione ad opera dell'Agenzia delle entrate comporterebbe la non applicabilità, per i contribuenti, dell'istituto del ravvedimento;

in relazione all'articolo 7, comma 7, viene rappresentato che, coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento « speciale », derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento « ordinario », è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti di gettito;

in relazione all'articolo 8, comma 2, viene rappresentato che nel bilancio dell'Agenzia delle entrate sono attualmente accantonate, alla voce « Fondo rischi cause e controversie in corso », le somme necessarie a fronteggiare eventuali richieste di riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare, la fattispecie riguarda il solo contenzioso con la regione Molise, in quanto i contenziosi con la regione Basilicata e la regione Campania si sono conclusi con il soddisfacimento delle pretese delle stesse. A tale proposito, viene precisato che l'Agenzia delle entrate adotta una contabilità di tipo civilistico e, in particolare, nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, per quanto concerne il contenzioso riferito alla regione Molise, è stato accantonato alla voce « Fondo rischi cause e controversie in corso » un importo pari a 31.818.284,76 euro. Tale importo è stato confermato anche nel bilancio di esercizio 2023 in corso di prossima approvazione;

in relazione all'articolo 8, comma 3, viene evidenziato che la norma prevede l'integrazione di risorse a favore dell'Agenzia delle entrate per le sole annualità 2024 e 2025 al fine di incrementare le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. A fronte di tali incrementi, l'Agenzia provvederà a riversare, negli esercizi in cui avverrà la costituzione definitiva dei fondi relativi agli anni 2023 e 2024, le somme eccedentarie rispetto al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (importo del trattamento accessorio determinato per l'anno 2016). Per i profili di copertura, nel rinviare al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, viene confermata la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, viene evidenziato che la disposizione destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Quest'ultima disposizione richiama in particolare gli oneri previsti per il finanziamento dei cosiddetti « crediti d'imposta energia », prevedendo che qualora dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi a sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Si tratta in particolare dei crediti d'imposta di cui: all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (maggiori oneri primo trimestre 2023); all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (maggiori oneri secondo trimestre 2023). Viene al riguardo allegato un prospetto ove sono quantificate le risorse non utilizzate di cui al citato all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Viene confermato, infine, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, presenta le necessarie disponibilità;

in relazione all'articolo 9, comma 2, viene confermata l'invarianza finanziaria della misura in quanto la remunerazione della società per la sua attività complessiva è soggetta al limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, novellato dalla disposizione in esame;

in relazione all'articolo 9, commi da 3 a 6, viene rappresentato che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto all'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del citato articolo 9, viene rappresentato che il relativo onere è già modulato sulle diverse annualità previste, anche in considerazione dei tempi di assunzione delle suddette unità di personale;

in relazione all'articolo 9, comma 7, viene confermato che la disposizione citata non comporta oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al suddetto articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione all'emendamento del Governo 7.1000 e ai relativi subemendamenti 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2) approvati il 30 aprile, esprime parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

14 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

15 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.1000, 7.3, 7.4, 7.17 (testo 2), 7.18 (testo 2), 7.0.1000, 8.1, 9.40 (testo 2), 9.0.5 e Coord.1.
Sull'emendamento 1.0.1000, come modificato dagli identici subemendamenti 1.0.1000/53 (testo 2), 1.0.1000/54 (testo 2), 1.0.1000/55 (testo 2), 1.0.1000/56 (testo 2), 1.0.1000/57 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 11, delle parole: « dall'articolo 4-ter » con le seguenti: « dall'articolo 4-bis, comma 4 ».