Legislatura 19ª - Relazione n. 1092-A

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde all'esigenza di adottare ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

– rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle predette agevolazioni fiscali, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;

– prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

– adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonché prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica,

relativamente al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 7, comma 1, là dove si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all'articolo 6-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la tipologia di invito cui si fa riferimento, poiché nel predetto decreto legislativo sono previsti sia l'invito alla formulazione di osservazioni e quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, di cui all'articolo 1, sia l'invito a comparire, di cui all'articolo 5.

sugli emendamenti approvati

14 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti 7.1000 e gli identici 7.1000/1 (testo 2) e 7.1000/2 (testo 2), approvati nella seduta del 30 aprile scorso, nonché gli emendamenti 1.10, 1.36 (testo 3), 3.3, 4.3 e 6.1 (testo 2), approvati nell'odierna seduta antimeridiana, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.