Legislatura 19ª - Dossier n. 54

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 54
Nota Breve

Servizio studi

A.S. n. 924-bis-A

A.S. n. 924-bis-A - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati

Riferimenti:

  • A.S. 924-bis

Classificazione Teseo: SCUOLA, STUDENTI

Premessa

La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (doc. LVII, n. 1-bis) aveva incluso il disegno di legge n. 924 tra i provvedimenti “collegati alla decisione di bilancio” (pagina 19). Il testo, inizialmente presentato con il titolo Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, si componeva in origine di due capi: Capo I, contenente gli articoli 1 e 2, e Capo II recante il solo articolo 3. In conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente nella seduta n. 151 del 21 novembre 2023, la Presidenza del Senato ha comunicato, nella seduta n. 128 del 22 novembre 2023, che il testo del provvedimento non conteneva disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e risultava corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3). Ha pertanto disposto lo stralcio, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, della predetta disposizione che è andata a costituire l’autonomo disegno di legge n. 924-bis: «Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti». Conseguentemente, il titolo del disegno di legge n. 924 è stato così modificato: «Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale».

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo – approvato con modificazioni dalla 7a Commissione il 20 marzo 2024 – si compone di tre articoli.

L’articolo 1 novella alcune disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato).

Il comma 1, lettera a), n. 1), nel novellare l’articolo 2, comma 1, stabilisce che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la quale è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, è ora riferita alla scuola secondaria di primo grado e non più al “primo ciclo”; conseguentemente si introducono ulteriori disposizioni per precisare che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione – relativamente alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria - sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.

La lettera a), n. 2), sostituisce il comma 5 del suddetto articolo 2.

Rispetto al testo vigente:

- si conferma che la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, ma s’inserisce il rinvio espresso alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1;

Tale disposizione prevede che ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

- si specifica ora che per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998). 

Il comma 1, lettera b), inserisce il comma 2-bis all'articolo 6 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo), il quale stabilisce che se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 2, lettera d), dell'articolo 13 (Ammissione dei candidati interni).

Il comma 2, nel prevedere che l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, elenca i requisiti al cui possesso è subordinata l’ammissione stessa, salvo il caso di irrogazione di sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6, del DPR n. 249/1998).

In particolare, la lettera d) qui novellata menziona, nel testo attualmente in vigore, la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 751/1985(1) ; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il numero 1) aggiunge dunque dopo il primo periodo la disposizione in base alla quale, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Il numero 2) aggiunge un’ulteriore disposizione per cui, nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il comma 1, lettera d), inserisce il comma 2-bis all'articolo 15 (Attribuzione del credito scolastico), secondo cui il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale nel secondo ciclo di istruzione può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Il comma 2, per effetto della modifica disposta dal comma 1, lettera a), n. 1), abroga espressamente il comma 2-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020).

Nel testo vigente tale disposizione prevede che, in deroga all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 62/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Il comma 3 specifica, mediante novella all'articolo 3, comma 2, della L. n. 92/2019 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica è altresì promossa, tra le altre, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.

Il comma 4 prevede l’adozione di uno o più regolamenti governativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti.

Il comma 5 elenca i princìpi nel cui rispetto devono essere adottati i predetti regolamenti:

a) apportare modifiche al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998), al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia (DPR n. 122/2009), in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei(2) , adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (DPR n. 89/2010), e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali(3) , adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici (DPR n. 88/2010), e dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 61/2017(4) .

L’articolo 2 (Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori) al comma 1, modifica l'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), in riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci.

La lettera a) sostituisce il comma 1 specificando che le sezioni di scuola dell'infanzia (non più materna) e le classi di scuola primaria (non più elementare) già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare “a regime” (attesa l’espunzione dell’inciso “in via sperimentale”) con il metodo “di differenziazione didattica” Montessori. È altresì espunta anche la disposizione che ne prevedeva l’annessione ad un circolo didattico viciniore.

L'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con R.D. 8 agosto 1924, n. 1534, è dotata di personalità giuridica e si configura quale organizzazione nazionale di ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, di assistenza e consulenza, di promozione e diffusione con riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani. Il suo statuto è stato approvato con D.P.R. 25 novembre 1983, n. 1006. Il contributo statale è riconosciuto all'ONM dalla L. 66/1983. Tale disposizione, all'art. 1, dispone in favore dell'ONM un contributo annuo (di lire 300 milioni di lire) a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e, contestualmente, sottopone la stessa alla vigilanza del Ministro dell'istruzione e del merito (allora della pubblica istruzione), al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

La lettera b) novella il comma 3, stabilendo che l’assistenza tecnica dell'Opera nazionale Montessori è ora prestata alle “istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento” con il metodo Montessori (in luogo dell’attuale riferimento alla sperimentazione dell'insegnamento con il suddetto metodo da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali), secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell’istruzione e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata (in luogo dell’attuale riferimento alle scuole gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati), secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.

La lettera c) novella il comma 4, il quale prescrive il possesso dell'apposita specializzazione da parte del personale docente da assegnare alle sezioni (con espunzione del riferimento alla scuola materna) ed alle classi (con eliminazione dell’inciso “di scuola elementare”) che attuano il metodo Montessori.

La lettera d) aggiunge il comma 4-bis il quale demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, il compito di disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso.

Il comma 2 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con D.M. n. 237 del 30 luglio 2021 (Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo “Montessori”). A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al d.lgs. n. 297/1994, introdotto dal comma 1 dell’articolo in esame, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del D.M. n. 237 del 30 luglio 2021.

Tale disposizione prevede che il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione costituisce un Comitato tecnico-scientifico nazionale con funzioni di monitoraggio e valutazione del progetto di sperimentazione, anche ai fini di una sua successiva prosecuzione. Del Comitato fanno parte i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici regionali ed esperti di comprovate professionalità, capacità ed esperienza. Nessuna indennità, compenso, gettone o altra utilità comunque denominata è dovuta per i componenti del Comitato tecnico-scientifico nazionale.

L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui all’articolo in esame, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

Il comma 3 prevede che l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (DPR n. 89/2009);

La disposizione citata prevede che l'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i princìpi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

Il comma 4 prevede che il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

Il comma 5 prevede che alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al d.lgs. n. 297/1994, introdotto dal comma 1 dell’articolo in esame. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Il comma 6 dispone che, salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal D.M. n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del citato D.M. n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

Il comma 7 prevede che, al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al d.lgs. n. 297/1994, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il comma 8 dispone che la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

Il comma 9 stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Il comma 10 reca la clausola d’invarianza finanziaria.

L’articolo 3 (Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici) prevede che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili).

L’art. 5 sopra richiamato prevede che l'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.

a cura di Agostino Minichiello


1) Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

2) Si veda il D.M. n. 211 del 7 ottobre 2010.

3) Le linee guida sono state definite con Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, con Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 e con Direttiva 1° agosto 2012, n. 69.

4) Si veda il D.M. n. 92 del 24 maggio 2018 (Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale).