Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 101 del 07/02/2024

(194) Enrico BORGHI. - Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna

(Discussione e rinvio)

La relatrice SBROLLINI (IV-C-RE) illustra il disegno di legge recante modifiche alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989 e riguardante il generale ammodernamento della regolamentazione per le professioni di montagna, con lo scopo di armonizzare la disciplina del settore di riferimento mediante l'istituzione di appositi elenchi speciali, in sostituzione dei previgenti albi, e garantendo il corretto e professionale svolgimento delle attività di formazione dei professionisti su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, rientrano tra le figure professionali disciplinate dalla legge n. 6 del 1989 le guide escursionistiche di montagna, di canyoning e vulcanologiche ed i maestri di arrampicata, per le quali le regioni possono ora prevederne la formazione e relativa abilitazione professionale.

Rileva quindi che ai sensi del nuovo articolo 21 della legge n. 6 del1989 (come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge), sono da considerarsi guide escursionistiche di montagna coloro che svolgono professionalmente e senza limiti territoriali, ad esclusione di ghiacciai e percorsi che richiedono l'utilizzo di tecniche o materiali alpinistici e scialpinistici, le attività di accompagnamento in escursioni su sentieri o terreni montani, anche innevati purché muniti della necessaria attrezzatura per il loro attraversamento. Dette guide dovranno inoltre svolgere compiti di affiancamento al personale docente, qualora coinvolti in iniziative e programmi di educazione ambientale organizzati in ambito scolastico, e stimolare un'attiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate mediante l'illustrazione delle caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche ed antropiche dei territori percorsi.

Si distinguono poi dalle suddette figure le guide vulcanologiche e di canyoning, disciplinate, rispettivamente, dai nuovi articoli 23 e 24 della legge n. 6 del 1989 (come sostituiti dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge), per le quali sono previste, oltre ad una formazione specifica, ulteriori disposizioni. Le prime ricomprendono i professionisti specializzati nell'accompagnamento ed addestramento di persone in attività di ascensioni od escursioni su vulcani siti in aree rocciose od innevate ed alle quali è consentito, limitatamente al vulcano Etna, di ricorrere a tecniche ed attrezzature scialpinistiche per visitare quest'ultimo. Le seconde comprendono coloro che svolgono professionalmente le attività di addestramento ed accompagnamento di persone nella pratica del canyoning o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.

In base al nuovo articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame), saranno invece da considerarsi maestri di arrampicata quei professionisti che si occupano di accompagnare ed addestrare le persone nell'arrampicata su roccia, su strutture artificiali o naturali appositamente individuate dalle regioni, su parere del collegio regionale o nazionale delle guide alpine, ed attrezzate per la pratica sportiva, nonché curare la manutenzione di attrezzature e falesie.

La relatrice osserva inoltre che il nuovo articolo 24-bis, inserito nella legge n. 6 del 1989 dall'articolo 5 del disegno di legge, istituisce gli elenchi speciali relativi alle suddette figure professionali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 6 del 1989. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale. I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di guida escursionistica di montagna, maestro di arrampicata, guida vulcanologica e guida canyoning. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge n. 6 del 1989. L'abilitazione tecnica, invece, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami. La formazione delle figure professionali prima indicate è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.

Rileva inoltre che, come prevede il nuovo articolo 24-ter della legge 6 del 1989, introdotto anch'esso dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, alla data della sua entrata in vigore, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale. Da ultimo, i soggetti in possesso dei predetti titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.