Legislatura 19ª - Dossier n. 1 3
Azioni disponibili
Presentazione, valutazione e modifica del PNRR
L'Italia ha trasmesso il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) alla Commissione europea il 30 aprile 2021(3) .
Il Piano italiano delinea un "pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti" e comprende misure che si articolano intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF inizialmente disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro: 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti(4) .
Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia (COM(2021) 344 e SWD(2021) 165). Approvata il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin (doc 10160/21), è corredata di un allegato che definisce in dettaglio obiettivi e traguardi precisi per ogni investimento e riforma. Al loro conseguimento è subordinata l'assegnazione delle risorse su base semestrale. Dopo la pubblicazione di tale decisione sono state concluse le convenzioni di sovvenzione e gli accordi di prestito.
Perché il pagamento abbia luogo è necessario, ai sensi del par. 3 dell'articolo 24 dell'RRF, che la Commissione europea valuti in via preliminare se obiettivi e traguardi siano stati effettivamente conseguiti "in maniera soddisfacente". Tale valutazione deve avere luogo "senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta".
Si ricorda che in caso di esito positivo, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al Comitato economico e finanziario, organo consultivo composto da alti funzionari di amministrazioni e banche centrali nazionali (par. 4), e adotta "senza indebito ritardo" una decisione che autorizza l'erogazione dei fondi (par. 5). In caso di esito negativo, invece, il pagamento (totale o parziale) viene sospeso per riprendere solo dopo che siano state adottate le "misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi" (par. 6, c. 2). In caso di inazione, entro sei mesi (articolo 24, par. 8) la Commissione potrebbe disporre la riduzione proporzionale dell'ammontare del contributo finanziario. In mancanza di progressi concreti, dopo 18 mesi è prevista la possibilità di risolvere il contratto e disimpegnare l'importo del contributo finanziario (par. 9). È assicurata agli Stati membri interessati la possibilità di presentare osservazioni. Il par. 10 dell'articolo 24 prevede infine che "in presenza di circostanze eccezionali l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario (...) può essere rinviata fino a tre mesi"(5) .
3) La disciplina di presentazione e approvazione del Piano è illustrata in dettaglio nelle precedenti edizioni della presente Nota, elencate in nota 1. Per dettagli sul PNRR italiano si rinvia al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera (settembre 2022) e al sito Internet Italia domani. Si vedano anche il sito Internet della Commissione europea e le relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: nella XVIII Legislatura Doc CCLXIII, n. 1 del 24 dicembre 2021 e Doc CCLXIII, n. 2, aggiornato al 4 ottobre 2022; nella XIX Legislatura, Doc XIII, n. .1, aggiornato al 31 maggio 2023. Si segnala che sul sito Internet Italia domani è pubblicato, e progressivamente aggiornato, un prospetto dell’attuazione del Piano italiano.
4) Peraltro, a seguito di un ricalcolo delle sovvenzioni sulla base della crescita reale del PIL nel 2020 e di quella aggregata del 2020-2021, il totale delle sovvenzioni destinate all’Italia è stato aumentato di 140 milioni di euro (articolo 11, par. 2, del regolamento (UE) 2021/241). Inoltre, il valore del piano è ulteriormente aumentato con l’approvazione, nel dicembre 2023, del capitolo REPowerEU.
5) Per maggiori dettagli sulla cosiddetta procedura del freno d'emergenza si rinvia alla già citata Nota n. 1/2.