Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 978
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Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.