Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 978
Azioni disponibili
Art. 2.
1. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell'atto di intimazione di pagamento.