Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 978
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:
« Capo I-bis
DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE FORMALE
Art. 656-bis. – (Intimazione di pagamento) – L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7, può emettere atto con il quale intima il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-undecies avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7.
Nell'atto di intimazione sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Art. 656-ter. – (Verifica dei presupposti) – È onere dell'avvocato che emette l'intimazione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis ».
Art. 2.
1. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell'atto di intimazione di pagamento.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.