Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 978
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023
Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito
Onorevoli Senatori. – L'attuale sistema di realizzazione del credito risulta, come noto, farraginoso, poco funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale. Tale ritardo storico nella realizzazione delle pretese creditorie non è stato risolto neanche dalla recente introduzione del processo civile telematico e si dovranno attendere gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta riforma Cartabia, per comprendere se questo nuovo rito permetterà una effettiva accelerazione dei processi.
Tutto ciò sta ancora alimentando il clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un impatto negativo sul nostro sistema economico-produttivo.
È chiaro infatti che, nel momento in cui l'operatore economico deve affrontare complesse procedure per la realizzazione di un credito (litigation risks), con il rischio di non riuscire poi a realizzare il credito medesimo, finisce inevitabilmente con il perdere fiducia nel sistema della giustizia civile del nostro Paese: le conseguenze in tema di perdita di competitività nei mercati europei sono facilmente intuibili. Il rischio è quello di un vero e proprio isolamento commerciale.
Partendo da queste premesse si intende semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura piuttosto frequente nei tribunali civili italiani: si allude al ricorso per decreto ingiuntivo. Come noto la procedura monitoria costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile, onorario o togato, per ottenere l'ingiunzione.
Il giudice adito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 633 del codice di procedura civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore.
Si tratta insomma di una mera verifica documentale e cartolare.
Tant'è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla eventuale successiva fase dell'opposizione.
Si propone allora, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia civile, di superare il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, nella logica della semplificazione procedimentale che ha caratterizzato la legislazione italiana negli anni scorsi (si allude per esempio ai meccanismi dell'autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice.
Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri pubblicistici, quali quelli connessi alla concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di norma prerogativa riservata all'autorità giudiziaria.
Si badi bene, qui non si vuole creare un meccanismo sostitutivo della autorità giudiziaria: questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà.
Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell'ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, cosiddetti alternative dispute resolution, che si affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile.
In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-bis, eliminando, per talune ipotesi, quella mera verifica che oggi è svolta dai giudici civili e che tuttavia ha un notevole costo per l'amministrazione della giustizia, provocando un rallentamento e un impatto negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.
Al fine di evitare preventivamente critiche attinenti alla presunta violazione del principio del giusto processo, dal momento che una parte, quella creditrice, avrebbe la possibilità senza contraddittorio e senza passare attraverso il giudice di procedere con l'emanazione di un provvedimento monitorio, e anche al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, si propone di porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di siffatto provvedimento. Il travalicamento di siffatti limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave, potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà inalterata la possibilità di procedere all'opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile, con delle innovazioni che si intende di seguito suggerire.
Nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta e, ove altresì si riveli infondata e temeraria, vi sarà l'obbligo da parte del giudice di procedere all'applicazione della condanna per lite temeraria come previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile.
I vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati: riduzione dei costi del contenzioso civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio e, come effetto, snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili.
Né tale proposta può essere tacciata di voler sovvertire principi fondamentali dell'ordinamento giuridico quali quelli degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché in realtà già da tempo il legislatore ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Si allude qui al recepimento della direttiva 2014/17/UE concernente i mutui immobiliari, cosiddetta Mortgage credit directive. Tale normativa risulta ispirata ad alcune legislazioni di stampo chiaramente liberista in vigore da tempo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Esistono già, quindi, legislazioni che ammettono la possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell'autorità giudiziaria. Partendo allora da tali principi ispiratori, si propone pertanto una modifica al codice di procedura civile finalizzata a rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito.
L'articolato del disegno di legge prevede all'articolo 1 l'introduzione, nel nuovo Capo 1-Bis al Libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, del nuovo articolo 656-bis (rubricato « Intimazione di pagamento ») che disciplina modalità e condizioni per l'emissione dell'atto di intimazione di pagamento per somme liquide di danaro per crediti di valore non eccedente la rispettiva competenza del giudice di pace per i quali vi è prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile e, relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai (ai sensi dell'articolo 633, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile), con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell'articolo 636 del codice di procedura civile), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell'intimazione viene assegnato il termine di giorni quaranta dalla notifica per il pagamento delle somme dovute ovvero per l'eventuale opposizione dell'intimato.
Sono inoltre esclusi i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.
Nell'atto di intimazione sono infine quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.
Si introduce poi l'articolo 656-ter c.p.c. (rubricato « Verifica dei presupposti ») con cui si stabilisce la responsabilità civile e disciplinare in capo all'avvocato che emette l'intimazione senza la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis del codice di procedura civile.
Con l'articolo 2 si prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche intese a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non abbia verificato la puntuale sussistenza dei suddetti requisiti.
L'articolo 3, infine, affida al Ministero della giustizia, nel termine di mesi sei, l'adozione – previo parere del Consiglio nazionale forense – di modifiche o integrazioni regolamentari necessarie ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:
« Capo I-bis
DEL PROCEDIMENTO DI INTIMAZIONE FORMALE
Art. 656-bis. – (Intimazione di pagamento) – L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, nei limiti della competenza di valore del giudice di pace di cui all'articolo 7, può emettere atto con il quale intima il pagamento della somma entro il termine di quaranta giorni, da notificarsi unitamente ai documenti giustificativi del credito in copia conforme all'originale, con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può essere fatta opposizione ai sensi dell'articolo 281-undecies avanti al giudice di pace e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del credito si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634. Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle forme previste dalla legge;
b) se per i crediti di cui all'articolo 633, numeri 2 e 3, sussistano le condizioni di cui all'articolo 636.
Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle banche e finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai sensi dell'articolo 7.
Nell'atto di intimazione sono quantificati le spese e gli onorari, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, e se ne intima il pagamento.
Art. 656-ter. – (Verifica dei presupposti) – È onere dell'avvocato che emette l'intimazione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis ».
Art. 2.
1. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista il quale, con dolo o colpa grave, non verifica la puntuale sussistenza dei requisiti di emissione dell'atto di intimazione di pagamento.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.