Legislatura 19ª - Relazione n. 926-A
Azioni disponibili
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: senatrice FRASSINI)
8 novembre 2023
La Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);
visto l'articolo 75, comma 1, che, in attuazione dell'accordo della Regione Sicilia con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione stessa a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dal predetto ente territoriale in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio;
visto l'articolo 75, comma 2, che, in attuazione dell'accordo delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022;
visto l'articolo 76 che reca, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, la proroga, all'anno 2026, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dai predetti enti territoriali per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e la proroga dei vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione;
visto l'articolo 77 che, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, prevede la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo;
considerato che il predetto contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e che ciascuna regione interessata è tenuta a sottoscrivere, entro il 15 febbraio 2024, un accordo con il Governo con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure elencate nella norma e da definire nel dettaglio con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale;
visto l'articolo 78, che assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, specificando le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse, ossia opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale – nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;
visto l'articolo 84, finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, recante un monito al legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la compresenza all'interno di un medesimo Fondo – ritenuta dalla Consulta non compatibile con la Costituzione – tra componenti perequative « speciali », riconducibili al quinto comma dell'articolo 119 Cost., e forme perequative « generali », riconducibili al terzo comma dell'articolo 119;
considerato in particolare che, in base al predetto monito della Consulta, le componenti perequative speciali devono trovare allocazione in appositi e distinti fondi, non potendo innestarsi nell'ambito del fondo perequativo relativo ai comuni, rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante;
preso atto che, recependo tale monito della Corte, all'articolo 84 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;
visto l'articolo 88, comma 7, che determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui, disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato;
preso atto che il predetto contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024 e che, in assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, al netto tuttavia delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia e tutela della salute,
esprime parere favorevole.