Legislatura 19ª - Relazione n. 926-A
Azioni disponibili
Allegato IV | Allegato IV |
ALLEGATO TECNICO | ALLEGATO TECNICO |
Sezione A – Definizioni | Sezione A – Definizioni |
A. DEFINIZIONI | A. DEFINIZIONI |
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per: | 1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per: |
a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; | a) codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; |
b) conto corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità; | b) conto corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità; |
c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta; | c) controparte: impresa beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta; |
d) decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; | d) decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; |
e) finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di imprese beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle imprese beneficiarie; | e) finanziamenti: i finanziamenti, anche di rango subordinato, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso con o senza la garanzia di solvenza prestata dal cedente, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di imprese beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle imprese beneficiarie; |
f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità; | f) fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto Liquidità; |
g) garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente; | g) garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi della normativa vigente; |
h) gruppo di controparti connesse: il « gruppo di clienti connessi » secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; | h) gruppo di controparti connesse: il « gruppo di clienti connessi » secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; |
i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale accordato operativo per cassa » superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà; | i) imprese beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia ovvero sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra « totale sconfinamenti per cassa » e « totale accordato operativo per cassa » superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà; |
l) impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di « imprese in difficoltà » ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà »; | l) impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di « imprese in difficoltà » ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà »; |
m) limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7; | m) limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla sezione B, paragrafi 6 e 7; |
n) portafogli di finanziamenti: un insieme di finanziamenti concessi da un medesimo soggetto garantito; | n) portafogli di finanziamenti: un insieme di finanziamenti concessi da un medesimo soggetto garantito; |
o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. ovvero il diverso organo della SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente; | o) organo deliberante: il Consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. ovvero il diverso organo della SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente; |
p) soggetti garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati; | p) soggetti garantiti: soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, nonché banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di titoli di debito emessi dalle imprese beneficiarie, inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione e altri investitori qualificati; |
q) titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie; | q) titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi), anche di rango subordinato, emessi dalle imprese beneficiarie; |
r) tranche: ciascuna tranche del portafoglio di finanziamenti, avente grado « senior », « mezzanine » o « junior ». | r) tranche: ciascuna tranche del portafoglio di finanziamenti, avente grado « senior », « mezzanine » o « junior ». |
1. Ai fini del rilascio delle garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. | 1. Ai fini del rilascio delle garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. |
B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA | B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA |
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro. | 1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7, la SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro. |
1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro: | 1. nel caso di garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro: |
i) la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9; | i) la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A. tenendo in considerazione la valutazione addizionalità effettuata ai sensi della presente Sezione B, paragrafo 9; |
ii) la SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili; | ii) la SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili; |
iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria; | iii) la SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria; |
2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9. | 2. in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante della SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della presente sezione B, paragrafo 9. |
5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri di cui al paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1; | 5. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti i parametri di cui al paragrafo 4 devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Qualora l'importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, la garanzia è rilasciata secondo il procedimento di cui al precedente paragrafo 4, numero 1; |
1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni; | 1. limite di durata massima della singola garanzia pari a 25 anni; |
2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; | 2. limite di massima esposizione su singola controparte, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; |
3. limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; | 3. limite di massima esposizione su gruppo di controparti connesse, pari al 30 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; |
4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; | 4. limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 40 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili; |
5. rating minimo assegnato alla controparte al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B », secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte. | 5. rating minimo assegnato alla controparte al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe equivalente « B », secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte. |
7. Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, la SACE S.p.A. non rilascia garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente paragrafo. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i limiti di rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della sezione C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi. | 7. Gli impegni assunti in relazione alle garanzie non superano l'importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro fino al 31 dicembre 2029. Fermo restando tale limite, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, la SACE S.p.A. non rilascia garanzie su finanziamenti, portafogli di finanziamenti e titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 10 miliardi di euro, pari al 17 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dal presente paragrafo. Le garanzie rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma ovvero, non possono superare il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo. La SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 6 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla sezione C, paragrafo 3. La SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i limiti di rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della sezione C, paragrafi 3 e 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi. |
C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO | C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO |
1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. L'attività della SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. | 1. Gli impegni derivanti dall'attività di cui al presente articolo sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. |
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.; | a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate dalla SACE S.p.A.; |
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale: | b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale: |
1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; | 1. un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; |
2. un'informativa contenente: | 2. un'informativa contenente: |
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi; | 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi; |
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.; | 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla SACE S.p.A.; |
2.3) il « Risk Reporting » contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie; | 2.3) il « Risk Reporting » contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate dalla SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie; |
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. | 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. |
4. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa. | 4. La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 3, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa. |
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI ALLA SACE S.P.A. | D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI ALLA SACE S.P.A. |
1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. | 1. La SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti. I premi riscossi dalla SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze sono versati sul conto corrente, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. |
1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente le commissioni maturate fino a tale data; | 1) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente le commissioni maturate fino a tale data; |
2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1. | 2) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio la SACE S.p.A. trattiene dal conto corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi del paragrafo 1. |
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI | E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI |
1. La SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero crediti. | 1. La SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero crediti. |