Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 101 del 05/12/2023
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90
La 6ª Commissione (Finanze e tesoro),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90),
rilevata la necessità di chiarire, all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che il criterio della residenza ivi richiamato continua a far riferimento alla corrispondente nozione del codice civile, come peraltro precisato nella relazione illustrativa;
rilevata la necessità di coordinare i criteri della residenza fiscale delle società di persone con i nuovi criteri di collegamento con il territorio dello Stato adottati per le persone giuridiche nell'articolo 2 dello schema;
evidenziato il criterio di semplificazione della disciplina sulle società controllate estere contenuta nella legge delega n. 111 del 2023 e considerata la necessità di consentire al socio residente in Italia di avvalersi della normativa vigente di cui all'articolo 167 del TUIR qualora non sia verificato il nuovo calcolo semplificato della tassazione effettiva subita dalla controllata estera;
rilevata l'opportunità di rivedere l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, che disciplina il nuovo regime fiscale a favore degli impatriati, per disciplinare i casi in cui detto regime possa applicarsi anche ai trasferimenti della residenza fiscale in costanza di rapporto di lavoro con lo stesso soggetto ovvero sulla base di un nuovo rapporto di lavoro instaurato con un soggetto appartenente allo stesso gruppo aziendale;
rilevata l'opportunità di attribuire, nell'ambito del regime degli impatriati, una maggiore detassazione ai lavoratori con figli, anche sopravvenuti al trasferimento in Italia;
valutata la possibilità di riesaminare l'istituto del ricongiungimento famigliare, affinché possano essere eventualmente previsti incentivi per l'occupazione professionale di tutti i beneficiari di tale regime, specialmente se donne e/o vittime di violenza;
evidenziato come lo schema di decreto intenda recepire anche le disposizioni della
ricordato che la citata Direttiva Ue introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetto "global minimum tax");
considerata la necessità di allineare il testo dello schema di decreto alla citata Direttiva Ue in particolare, riformulando la disposizione contenuta nell'articolo 11 sulle entità escluse; nonché la disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) sulle variazioni in aumento delle imposte rilevanti rettificate derivanti dall'utilizzo delle imposte anticipate relative a perdite rilevanti; la disposizione sull'allocazione delle imposte pagate dal socio sul reddito della società controllata estera di cui all'articolo 31, comma 6; e infine, la disposizione sul regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a);
rilevata l'opportunità di recepire le disposizioni della Direttiva Ue tenendo conto dei successivi chiarimenti forniti dall'OCSE come previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera e) della Legge 9 agosto 2023, n. 111 e nell'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto legislativo;
tenuto conto di quanto affermato nei Considerando della citata Direttiva e della dichiarazione "Soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia", adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea il 9 novembre 2023, in cui il Consiglio ha affermato di accogliere con favore e sostenere l'accordo raggiunto dal Quadro Inclusivo sui chiarimenti riguardanti l'applicazione del Secondo pilastro contenuti negli orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo nel dicembre 2022, nel febbraio 2023 e nel luglio 2023, inclusa la normativa sui Porti Sicuri in materia di imposta minima nazionale qualificata, e tenuto conto dell'allegata dichiarazione della Commissione europea secondo cui i suddetti orientamenti amministrativi sono compatibili con la Direttiva Ue;
rilevata la necessità di eliminare il comma 6 dell'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, in quanto tale disposizione deve essere integrata alla luce dei richiamati orientamenti amministrativi approvati dal Quadro Inclusivo dopo l'adozione della Direttiva Ue del 14 dicembre 2022, e tenuto conto dell'esigenza di adeguare le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della "Switch-off Rule" prevista negli orientamenti amministrativi pubblicati dall'OCSE a luglio 2023;
ritenuto opportuno, altresì, ampliare l'ambito della cooperazione virtuosa tra amministrazione finanziaria e contribuenti, in coerenza con quanto già attualmente previsto dall'ordinamento nazionale in relazione agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, e dare attuazione al criterio recato dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della citata legge delega con la previsione di una disposizione volta a favorire la compliance rispetto agli obblighi dei contribuenti in materia di disallineamenti da ibridi derivanti dalle disposizioni BEPS recepite con le direttive ATAD;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, nell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che nel definire i criteri della residenza fiscale delle persone fisiche la disposizione in argomento fa rinvio, tra gli altri, al criterio della residenza civilistica ex articolo 43 del codice civile;
b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo per coordinare i criteri di residenza delle società di persone con i nuovi criteri di residenza adottati per le persone giuridiche;
c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo consentendo di valutare la tassazione effettiva subita dalla controllata estera anche sulla base delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR, indipendentemente dalla condizione riguardante la certificazione del bilancio di esercizio;
d) valuti il Governo - tenuto conto della condivisa intenzione di disciplinare un nuovo regime incentivante per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (impatriati) - l'opportunità, con riferimento all'articolo 5, di:
1) specificare che i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, di cui al comma 1, alinea, sono i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
2) puntualizzare che, per accedere al regime fiscale agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto, il limite di 600.000 euro dei redditi prodotti in Italia, cui si riferisce il comma 1, alinea, è da considerarsi su base annuale;
3) definire in modo più chiaro e puntuale le condizioni previste dal comma 1, lettera b), per la fruizione del regime fiscale agevolativo, anche al fine di ammetterne la fruizione per il lavoratore che trasferisca la propria residenza in Italia e presti l'attività lavorativa per lo stesso soggetto o lo stesso gruppo per il quale lavorava prima del trasferimento, prevedendo requisiti certi;
4) prevedere il riconoscimento di un regime di maggior favore per il lavoratore che si trasferisce in Italia con un figlio minore nonché di incentivare la natalità attraverso ulteriori misure agevolative per i lavoratori che diventano genitori durante il periodo di fruizione del regime agevolativo disciplinato dalla disposizione in oggetto;
5) introdurre una disciplina transitoria per i contribuenti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell'anno 2024 e che hanno acquistato in Italia un immobile entro il 31 dicembre 2023, estendendo agli stessi il regime fiscale agevolativo per ulteriori tre periodi di imposta;
6) di riconoscere eventualmente alle società, con riferimento ai rapporti di lavoro sportivo instaurati a partire dal 1° gennaio 2024, un'agevolazione, eventualmente anche sotto forma di credito d'imposta e nel rispetto del regolamento de minimis, a condizione che le stesse siano in regola con gli obblighi fiscali e contributivi e i relativi adempimenti;
e) valuti il Governo l'opportunità di integrare il decreto legislativo con la seguente disposizione sulla documentazione dei disallineamenti da ibridi, inserendo un ulteriore articolo:
"1. Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "6-bis: In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al Capo IV del Decreto Legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al periodo precedente ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.".
2. Per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro [60] giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che la documentazione ivi indicata è predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero, se posteriore, entro il sesto mese posteriore alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dal precedente comma 1, nonché la tempestiva comunicazione della relativa
documentazione all'Agenzia delle entrate costituisce prova della inesistenza della volontà di evadere le imposte sui redditi ad opera del contribuente che ha posto in essere le operazioni ivi descritte".
f) valuti il Governo di allineare il Titolo II dello schema di decreto legislativo alla Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 e ai più recenti chiarimenti dell'OCSE forniti nell'Administrative Guidance pubblicata a luglio 2023 modificando le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), in materia di "entità escluse";
2) l'articolo 18, eliminando il comma 6
3) l'articolo 28, comma 2, lettera b), per rendere più chiaro che le imposte anticipate sono relative alla perdita rilevante e che tali imposte sono utilizzate secondo quanto previsto nell'articolo 30, comma 2, dello schema di decreto legislativo;
4) l'articolo 31, comma 6, eliminando l'inciso in base al quale le imposte rilevanti relative a redditi attivi conseguiti dall'impresa controllata sono da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione integrativa relativa al Paese di localizzazione dell'impresa controllata;
5) l'articolo 34, disciplinando le regole riguardanti il calcolo dell'imposizione integrativa qualora le giurisdizioni estere abbiano implementato nel proprio ordinamento un'imposta minima nazionale equivalente che tenga conto della "Switch-off Rule";
6) l'articolo 46, comma 1, lettera a), eliminando il riferimento all'esenzione "del reddito" delle cooperative per sostituirlo con una nozione più generica di esenzione dall'imposizione cui sono soggette le società cooperative.