Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023
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La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 77 del disegno di lege in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).
L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.
L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.
L'articolo 80 stanzia un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.
L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.
L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).
L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.
L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.
L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.
L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
L'articolo 87 rifinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.
L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.
Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale , in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.
Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.
L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.
L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.
L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.
L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.
L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.
L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.
L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.
L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.
Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.
Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.
L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso.