Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024 , non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì, con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.