Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: a) al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); b) all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; c) al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanzia 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.