Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023
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Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.
L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.
L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.
L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.
Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.
L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.
L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.
L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.
L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (comma 8).
L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.
L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.
L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.
L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.
Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.
L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.