Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023
Azioni disponibili
(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,
(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)
(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)
(Esame e sospensione)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.
La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.
La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.
La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.
La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.
Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.
Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.
Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.
Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.
L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.
L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: a) al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); b) all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; c) al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).
L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.
L'articolo 4 stanzia 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.
L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).
L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).
L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.
L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.
L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.
Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.
L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.
L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.
Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".
L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.
L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.
L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.
L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.
L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.
L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.
L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.
L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.
L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.
L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024 , non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.
L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.
L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.
L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì, con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.
Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.
L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.
L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.
L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.
Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.
Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.
L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.
L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.
L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.
L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali (comma 8).
L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.
L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.
L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.
L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.
L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.
Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero.
L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso.
L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.
L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.
L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in Italy di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.
L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.
L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo Green New Deal siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie green SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.
L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.
L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.
L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.
L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.
L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.
L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.
L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.
L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.
L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.
L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.
L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.
L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.
L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.
L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).
L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.
L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.
L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.
L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.
L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: a) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); b) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); c) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); d) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione d 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).
Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.
Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.
L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.
L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.
L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (Ukraine Support package). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.
L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.
L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.
L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.
L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.
L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.
L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.
L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 77 del disegno di lege in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).
L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.
L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.
L'articolo 80 stanzia un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.
L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.
L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).
L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.
L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.
L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.
L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
L'articolo 87 rifinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.
L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.
Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale , in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.
Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.
L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.
L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.
L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.
L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.
L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.
L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.
L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.
L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.
Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.
Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.
L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.
Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi sospeso.