Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 14/11/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 912

 

Art. 9

9.3 (testo 2)

Zaffini, Liris, Mennuni, Gelmetti, Ambrogio

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.».».

Art. 13

13.0.42 (testo 2)

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

          1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»."

Art. 20

20.0.28 (testo 2)

Cosenza

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

          2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

20.0.29 (testo 2)

Marti, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

          1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 54,9 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

          2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

          a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

          b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

          3. Al fine di adeguare la  retribuzione  di  posizione  di  parte variabile dei dirigenti scolastici,  il fondo unico nazionale per  il  finanziamento  delle  retribuzioni  di posizione e  di  risultato,  di  cui  all'articolo  4  del  contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  al  personale  dell'Area  V della  dirigenza  per  il  secondo   biennio   economico   2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.  Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

          4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".