Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 915

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – 1. Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) devono iscriversi a un semestre comune con il corso di laurea in biotecnologie mediche (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo alla sede. Gli atenei che erogano il corso di laurea LM-41 adeguano i propri piani di studio in accordo alle disposizioni di cui alla legge per quanto concerne i corsi di laurea L-2 e L-22

2. I corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono erogati in un arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Gli studenti che intendono frequentare i corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 devono presentare apposita domanda presso l'ateneo che organizza il corso entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Sono materie d'insegnamento dei corsi di cui al comma 1 le seguenti discipline:

a) fisica medica;

b) elementi di biologia cellulare e genetica;

c) principi di anatomia umana.

5. Nel mese di dicembre gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1, sostengono i seguenti esami relativi ai corsi di cui al comma 4, ottenendone relativa votazione e, in caso di superamento dell'esame, i crediti formativi universitari (CFU) delle discipline oggetto dell'esame:

a) esame integrato di biologia (BIO/13), corrispondente a 8 CFU, e di fisica medica (FIS/07), corrispondente a 7 CFU, ivi incluso il test di autovalutazione psico-attitudinale, anonimo, obbligatorio e non oggetto di valutazione finale;

b) esame di anatomia umana I (BIO/16), corrispondente a 15 CFU.

6. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione del corso, lo stesso può essere disposto a distanza per le lezioni frontali, fatte salve le esercitazioni di anatomia umana che sono svolte a gruppi in presenza, al fine di evitare problemi di insufficienza di aule e sicurezza, nonchè di rendere fruibili a tutti gli stessi contenuti didattici. Gli atenei tradizionali possono avvalersi della collaborazione degli atenei telematici.

7. Gli studenti che hanno superato gli esami di cui al comma 5 possono fare domanda di partecipazione al test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, che si svolge ogni anno nel mese di gennaio e che determina una graduatoria nazionale in relazione al fabbisogno concordato annualmente con il Ministero della salute.

8. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce il giorno, l'ora e i contenuti della prova scritta del test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, comuni a tutti gli atenei, da tenersi con quiz a risposta multipla, sulle materie di cui al comma 4, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Ogni studente può specificare una sede preferenziale, oltre a quella in cui frequenta il corso, per l'eventuale proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. A parità di punteggio, la residenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla sede prescelta.

9. Gli studenti risultati idonei a proseguire gli studi del corso di laurea LM-41, poichè classificati in posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8, e che ne facciano richiesta, possono proseguire il corso di laurea LM-41, frequentandone il secondo semestre.

10. Gli studenti non risultati in una posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8 possono proseguire il corso di laurea L-2 o L-22, frequentandone il relativo secondo semestre.

11. Eventuali posti vacanti per il corso di laurea LM-41 in determinate sedi sono oggetto di trasferimento dai corsi di laurea L-2 o L-22 a partire dal mese di giugno di ciascun anno.

12. Gli studenti di cui al comma 9, in caso di mancato pagamento di tasse universitarie o di mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi, decadono dal corso di laurea LM-41, fatta salva la possibilità di utilizzare i CFU acquisiti per altri corsi di laurea ».