Legislatura 19ª - Dossier n. 48 DE
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3. Proposta di direttiva recante un codice dell’Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023) 192)
Sintesi delle misure previste
La proposta consta di 221 articoli, suddivisi in XVIII capi, e 8 allegati.
Il Capo I definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione della proposta di direttiva.
L’articolo 1 precisa che la direttiva stabilisce le norme relative a immissione in commercio, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e uso dei medicinali per uso umano.
La normativa prevista dovrà applicarsi ai medicinali per uso umano destinati all'immissione in commercio, nonché ai materiali di partenza, alle sostanze attive, agli eccipienti e ai prodotti intermedi.
La revisione della normativa vigente è principalmente indirizzata alle aree di seguito indicate.
1) Promozione dell'innovazione e dell'accesso a medicinali a prezzi accessibili(3) .
A tale riguardo, viene proposto un sistema di incentivi che la Commissione definisce ‘equilibrato’. Il nuovo sistema intende infatti premiare l'innovazione, in particolare nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte, e stabilire misure destinate a semplificare e razionalizzare le procedure.
Nello specifico, il Capo II fa riferimento alle prescrizioni per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata, prevedendo prescrizioni specifiche per domande semplificate di autorizzazione all'immissione in commercio. Viene fra l’altro previsto che le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI), i soggetti senza scopo di lucro o i soggetti aventi un'esperienza limitata nel contesto del sistema dell'Unione beneficino di un periodo supplementare per commercializzare un medicinale negli Stati membri al fine di ottenere una protezione normativa dei dati supplementare (articolo 81).
L’articolo 80 precisa che nel "periodo di protezione normativa dei dati" i dati di cui all'Allegato I della proposta, inizialmente presentati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, non possono essere menzionati da un altro richiedente per una successiva autorizzazione all'immissione in commercio durante il periodo stabilito a norma dell'articolo 81.
2) Introduzione di incentivi variabili, legati alla protezione normativa dei dati, e premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte (cfr. il Capo VII – “Protezione normativa, esigenze mediche insoddisfatte e premi per i medicinali per uso pediatrico”).
L'attuale termine usuale di ‘protezione normativa dei dati’ sarà ridotto da otto anni a sei anni (articolo 81).
Tuttavia i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio beneficeranno di ulteriori periodi di protezione dei dati, oltre i sei anni usuali, che consisteranno in:
- due ulteriori anni, se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dimostra che le condizioni di cui all'articolo 82, paragrafo 1(4) , sono soddisfatte entro due anni dalla data di rilascio di tale autorizzazione o, entro tre anni da tale data, per uno qualsiasi dei soggetti seguenti:
- piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- soggetti che non esercitano un'attività economica ("soggetti senza scopo di lucro");
- imprese che, al momento del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio, hanno ricevuto non più di cinque autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate per l'impresa interessata o, nel caso di un'impresa appartenente a un gruppo, per il gruppo di cui fa parte, a decorrere dallo stabilimento dell'impresa o del gruppo, a seconda di quale dei due sia antecedente.
L'articolo 82, paragrafo 1, prevede che la proroga del periodo di protezione dei dati di cui sopra sia concessa ai medicinali soltanto se sono rilasciati e forniti in modo continuativo nella catena di approvvigionamento in quantità sufficiente e nelle presentazioni necessarie per soddisfare le esigenze dei pazienti negli Stati membri in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio è valida. Tale proroga si applicherà ai medicinali che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata di cui all'articolo 5 o che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale mediante la procedura decentrata di cui al Capo III, Sezione 3;
- sei ulteriori mesi, se il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio dimostra, al momento della domanda iniziale di autorizzazione all'immissione in commercio, che il medicinale risponde a un'esigenza medica insoddisfatta (di cui all'articolo 83).
Si considera che un medicinale risponda a un'esigenza medica insoddisfatta se almeno una delle sue indicazioni terapeutiche riguarda una malattia potenzialmente letale o gravemente debilitante e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- non esiste un medicinale autorizzato nell'Unione per tale malattia o se, nonostante esistano medicinali autorizzati per tale malattia nell'Unione, la malattia è associata a una morbilità o mortalità che rimane elevata;
- l'impiego del medicinale comporta una riduzione significativa della morbilità o della mortalità della malattia per la popolazione di pazienti interessata.
I medicinali qualificati come orfani (di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004 riveduto) sono considerati rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta;
Nella relazione introduttiva, la Commissione precisa che i vari elementi della definizione basata su criteri di un'esigenza medica insoddisfatta (ad esempio “morbilità o mortalità che rimane elevata”) si prevede vengano ulteriormente specificati negli atti di esecuzione, tenendo conto del contributo scientifico dell'EMA, “al fine di garantire che il concetto di esigenza medica insoddisfatta rispecchi gli sviluppi scientifici e tecnologici e le conoscenze attuali sulle malattie scarsamente servite”.
- sei ulteriori mesi, per i medicinali contenenti una nuova sostanza attiva, se le sperimentazioni cliniche a sostegno della domanda iniziale di autorizzazione all'immissione in commercio utilizzano un comparatore pertinente e basato su evidenze, conformemente al parere scientifico fornito dall'EMA;
- un ulteriore anno, se il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ottiene, durante il periodo di protezione dei dati, un'autorizzazione per un'indicazione terapeutica aggiuntiva per la quale abbia dimostrato, con dati giustificativi, un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.
Il periodo di protezione normativa dei dati sarà seguito da un periodo di protezione del mercato di due anni, che dunque rimarrà invariato ai sensi della proposta di direttiva rispetto alle norme vigenti (articolo 80).
L’articolo 95 prevede una procedura di deferimento nell’interesse dell’Unione.
In casi particolari che coinvolgono gli interessi dell'Unione, gli Stati membri o la Commissione potranno infatti deferire la questione al Comitato per i medicinali per uso umano (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 41 e 42 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure su qualsiasi altra variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio che appaia necessaria.
Qualora tale deferimento derivi dalla valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato, la questione sarà demandata al Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) - che formulerà una raccomandazione(5) - e si potrà applicare l'articolo 115, paragrafo 2. La raccomandazione finale sarà trasmessa al Comitato per i medicinali per uso umano o al Gruppo di coordinamento per le procedure decentrate e di mutuo riconoscimento, secondo il caso, e si applicherà la procedura di cui all'articolo 115 (sulla “valutazione scientifica della procedura d’urgenza dell’Unione”).
Tuttavia, nel caso sia soddisfatto uno dei criteri elencati all'articolo 114, paragrafo 1, si applicherà la procedura di urgenza di cui agli articoli 114, 115 e 116.
In base all’articolo 114, la ‘procedura d'urgenza dell'Unione’ potrà essere avviata dagli Stati membri o dalla Commissione, secondo il caso, sulla base di preoccupazioni risultanti dalla valutazione dei dati delle attività di farmacovigilanza, se questi:
- intendano sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- intendano vietare la fornitura di un medicinale;
- intendano rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- abbiano ricevuto comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che, in considerazione di preoccupazioni relative alla sicurezza, tale titolare ha interrotto la commercializzazione di un medicinale o ha avviato un'azione di ritiro di un'autorizzazione all'immissione in commercio o intende avviare tale azione o non ha richiesto il rinnovo di una tale autorizzazione.
Il sopra citato Gruppo di coordinamento per le procedure decentrate e di mutuo riconoscimento è istituito dall’articolo 37 della proposta di direttiva, ai fini seguenti:
- l'esame di tutte le questioni concernenti un'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale di un medicinale in due o più Stati membri;
- l'esame delle questioni connesse alla farmacovigilanza di medicinali oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio nazionali;
- l'esame delle questioni connesse a variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio nazionali(6) .
Il gruppo di coordinamento sarà composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, nominato per un periodo di tre anni rinnovabile. Gli Stati membri potranno nominare un membro supplente per un periodo di tre anni rinnovabile. I membri del gruppo di coordinamento potranno farsi accompagnare da esperti. Nell'adempimento dei loro compiti, i membri del gruppo di coordinamento e gli esperti dovranno basarsi sulle risorse scientifiche e normative disponibili presso le autorità competenti degli Stati membri, che a loro volta dovranno vigilare sul livello qualitativo delle valutazioni effettuate.
L’articolo 214 fa a sua volta riferimento al Comitato permanente per i medicinali per uso umano, il quale dovrà assistere la Commissione, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3) Sostegno alla concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari.
La cd. ‘esenzione Bolar’ (ai sensi della quale possono essere effettuati studi per la successiva approvazione normativa di medicinali generici e biosimilari durante la protezione del brevetto o del certificato protettivo complementare del medicinale di riferimento)(7) sarà ampliata in termini di ambito di applicazione e ne sarà garantita l'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri (cfr. il Capo II, Sezione 2 – “Prescrizioni specifiche per domande semplificate di autorizzazione all’immissione in commercio”).
Nello specifico, l’articolo 85 sull’”esenzione dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale” prevede che i diritti di brevetto o i certificati protettivi complementari, a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 come modificato, non saranno considerati violati quando un medicinale di riferimento è utilizzato per fini di:
- studi, sperimentazioni e altre attività svolte per generare dati per una domanda, per:
- un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali generici, biosimilari, ibridi o bioibridi e per variazioni successive;
- una valutazione delle tecnologie sanitarie quale definita nel regolamento (UE) 2021/2282;
- la fissazione dei prezzi e il rimborso;
- attività svolte esclusivamente ai fini di cui alla lettera a), che possono comprendere la presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e l'offerta, la fabbricazione, la vendita, la fornitura, lo stoccaggio, l'importazione, l'uso e l'acquisto di medicinali o processi brevettati, anche da parte di fornitori e prestatori di servizi terzi.
Saranno inoltre semplificate le procedure di autorizzazione dei medicinali generici e biosimilari: come norma generale, i piani di gestione del rischio non saranno più richiesti per i medicinali generici e biosimilari, considerando che il medicinale di riferimento dispone già di un tale piano.
Tuttavia, l’articolo 91 prevede che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali generici e biosimilari presenti alle autorità competenti degli Stati membri interessati un piano di gestione del rischio e una sintesi dello stesso, qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento sia ritirata. L'autorità competente dello Stato membro potrà imporre l'obbligo di presentare un piano di gestione del rischio e una sintesi dello stesso anche nel caso in cui siano state imposte misure supplementari di minimizzazione del rischio per il medicinale di riferimento o se ciò sia giustificato da motivi di farmacovigilanza.
La Commissione ritiene che, considerate nel loro complesso, le misure sopra indicate agevoleranno un più rapido ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari, aumentando così la concorrenza e contribuendo agli obiettivi di promuovere l'accessibilità economica dei medicinali e l'accesso dei pazienti.
4) Trasparenza sul contributo di finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo.
I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio saranno tenuti a pubblicare una relazione che elenchi tutti i sostegni finanziari diretti ricevuti da qualsiasi autorità pubblica o organismo finanziato con fondi pubblici a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo del medicinale, oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale o centralizzata, indipendentemente dal soggetto giuridico che ha ricevuto tale sostegno (articolo 57).
Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare di tale autorizzazione dovrà:
- redigere una relazione elettronica;
- garantire che la relazione sia esatta e che sia stata sottoposta ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;
- rendere la relazione elettronica accessibile al pubblico tramite una pagina web dedicata;
- comunicare il collegamento elettronico a tale pagina web all'autorità competente dello Stato membro o, se del caso, all'EMA.
5) Riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali.
La proposta intende rafforzare le prescrizioni relative alla ‘valutazione del rischio ambientale’ (Environmental Risk Assessment - ERA)(8) nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali (il che, secondo la Commissione, dovrebbe indurre le aziende farmaceutiche a valutare e limitare i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la sanità pubblica).
La proposta definisce valutazione del rischio ambientale “la valutazione del rischio per l'ambiente o del rischio per la sanità pubblica derivante dal rilascio del medicinale nell'ambiente a seguito dell'uso e dello smaltimento dello stesso e l'individuazione di misure di prevenzione, limitazione e attenuazione del rischio”. Precisa inoltre che “per i medicinali aventi una modalità d'azione antimicrobica, la valutazione del rischio ambientale comprende anche una valutazione del rischio di selezione della resistenza antimicrobica nell'ambiente a causa della fabbricazione, dell'uso e dello smaltimento di tale medicinale”.
Nello specifico, l’articolo 87 prescrive che, dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione in commercio, l'autorità competente dello Stato membro possa imporre al titolare della stessa l’obbligo di effettuare uno studio per la valutazione del rischio ambientale dopo l'autorizzazione, la raccolta di dati di monitoraggio o informazioni sull'uso, qualora esistano preoccupazioni in merito a rischi per l'ambiente o la sanità pubblica, compresa la resistenza antimicrobica, dovuti a un medicinale autorizzato o a una sostanza attiva correlata.
6) Riduzione degli oneri normativi e messa a disposizione di un quadro normativo flessibile a sostegno dell'innovazione e della competitività
La proposta intende ridurre gli oneri normativi attraverso misure volte a semplificare le procedure normative e a migliorare la digitalizzazione (cfr. il Capo II – “Prescrizioni per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata” e il Capo III – “Procedure per le autorizzazioni all'immissione in commercio nazionali”).
In particolare, l’articolo 5 stabilisce che un medicinale potrà essere immesso in commercio in uno Stato membro soltanto se avrà ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dalle autorità competenti di uno Stato membro rilasciata a norma del Capo III oppure se avrà ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio conformemente al regolamento (CE) n. 726/2004 riveduto per quanto concerne l’autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata. Nel momento in cui sarà stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio iniziale, ogni sviluppo concernente il medicinale oggetto di tale autorizzazione come indicazioni terapeutiche, dosaggi, forme farmaceutiche, vie di somministrazione e presentazioni aggiuntivi, nonché le variazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio in questione saranno parimenti autorizzati.
Al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio, dovrà essere presentata all'autorità competente interessata una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in formato elettronico (articolo 6).
Come indicato all’articolo 62, il riassunto delle caratteristiche del prodotto dovrà contenere le informazioni che figurano nell'Allegato V.
L'esistenza di un foglietto illustrativo dei medicinali sarà obbligatoria (articolo 63). Gli Stati membri potranno decidere che il foglietto illustrativo sia reso disponibile in formato cartaceo o per via elettronica, o in entrambi i formati.
Le misure volte a ridurre gli oneri normativi comprendono anche l'abolizione del rinnovo e della clausola di decadenza.
La Commissione ritiene che la riduzione degli oneri amministrativi attraverso misure di semplificazione e digitalizzazione andrà a beneficio in particolare delle piccole e medie imprese e dei soggetti senza scopo di lucro coinvolti nello sviluppo di medicinali, rafforzando nel contempo la competitività del settore farmaceutico. Sottolinea inoltre che prescrizioni normative specifiche adattate alle caratteristiche o ai metodi inerenti a determinati medicinali, soprattutto nuovi, dovrebbero garantire un contesto normativo agile e adeguato alle esigenze future, mantenendo “gli elevati parametri di qualità, sicurezza ed efficacia esistenti”.
La direttiva proposta prevede norme per i prodotti che combinano un medicinale e un dispositivo medico e specifica l'interazione con il quadro giuridico relativo ai dispositivi medici (articolo 18). Viene stabilito al riguardo che, per le combinazioni integrate di un medicinale con un dispositivo medico, il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà presentare dati che dimostrino l'uso sicuro ed efficace della combinazione integrata del medicinale con il dispositivo medico. Nell'ambito della valutazione per l’immissione in commercio della combinazione integrata di un medicinale con un dispositivo medico, le autorità competenti valuteranno il rapporto rischi/benefici di tale combinazione, tenendo conto dell'idoneità dell'uso del medicinale insieme al dispositivo medico. Per quanto concerne la sicurezza e le prestazioni della parte costituita dal dispositivo medico, si applicheranno i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/745. Analoghe previsioni sono enunciate per i medicinali da utilizzare esclusivamente con un dispositivo medico (articolo 19).
La proposta intende inoltre chiarire l'interazione con la legislazione sulle sostanze di origine umana; introduce a tal fine una nuova definizione di "medicinale derivato da sostanze di origine umana" nonché la possibilità per l'EMA di formulare una raccomandazione scientifica sullo status normativo di un medicinale, nel contesto del meccanismo di classificazione proposto nel regolamento sulle sostanze di origine umana(9) e in consultazione con l'organismo di regolamentazione pertinente per le sostanze di origine umana.
Ai fini della direttiva per “medicinale derivato da sostanze di origine umana diverso dai medicinali per terapie avanzate” si intende qualsiasi medicinale contenente, costituito da o derivato da una sostanza di origine umana (SoHO) quale definita nel regolamento sulle sostanze di origine umana, diversa da tessuti e cellule, che sia di coerenza standardizzata e sia preparato mediante:
- un metodo che comporta un processo industriale comprendente la messa in comune di donazioni;
- un procedimento che estrae un principio attivo dalla sostanza di origine umana o trasforma la sostanza di origine umana modificandone le proprietà intrinseche.
L’articolo 201 prescrive che, nell'applicare la direttiva, gli Stati membri dovranno provvedere affinché le rispettive autorità competenti consultino le autorità competenti istituite a norma del regolamento sulle sostanze di origine umana qualora sorgano questioni riguardo allo status normativo di un medicinale in relazione al legame di quest'ultimo con le sostanze di origine umana.
La proposta di direttiva introduce inoltre misure volte a migliorare l'applicazione delle esenzioni ospedaliere per i medicinali per terapie avanzate (articolo 2).
Infine, la previsione di disposizioni specifiche per le nuove “tecnologie di piattaforma”(10) dovrebbero agevolare lo sviluppo e l'autorizzazione di tali tipi di innovazione a vantaggio dei pazienti. In proposito, l’articolo 15 prevede che, se giustificato a fini terapeutici, un'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere rilasciata, in circostanze eccezionali, per un medicinale composto da un componente fisso e da un componente variabile predefinito al fine di affrontare, se del caso, varianti diverse di un agente infettivo o, se necessario, adattare il medicinale alle caratteristiche di un singolo paziente o di un gruppo di pazienti.
7) Misure specifiche relative alla qualità e alla fabbricazione.
Nella relazione introduttiva, la Commissione evidenzia che l'avvento di approcci terapeutici nuovi, che presentino caratteristiche quali periodi di validità brevissimi e che possono essere altamente personalizzati, consentirà la fabbricazione e l'uso decentrati di medicinali specifici per paziente. Tali paradigmi di fabbricazione decentrata o personalizzata richiederanno un cambiamento rispetto ai quadri normativi esistenti, concepiti per soddisfare le aspettative normative per la fabbricazione centralizzata su larga scala. Il nuovo quadro giuridico comprende pertanto un approccio flessibile e basato sul rischio che dovrebbe consentire la fabbricazione o la sperimentazione di un'ampia gamma di medicinali nelle immediate vicinanze del paziente.
Disposizioni generali
Gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei compiti di cui alla proposta di direttiva. Dovranno inoltre provvedere affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate a fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste (articolo 200).
L’articolo 205 prevede che, in assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, ai sensi del Capo III, gli Stati membri potranno, per ‘validi motivi di sanità pubblica’, autorizzare l'immissione in commercio del medicinale in questione.
In base all’articolo 206, gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva in oggetto e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive, e dovranno essere notificate alla Commissione senza ritardo.
Disposizioni finali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 215 riguardo alla modifica degli allegati da I e VI allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico o riguardo alla modifica dell'articolo 22 per quanto concerne le prescrizioni per le valutazioni del rischio ambientale di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 6 di tale articolo(11) .
La Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva (10 anni dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva), comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla (articolo 216).
L’articolo 217 specifica che saranno abrogate la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 2009/35/CE.
L’articolo 218 contiene le disposizioni transitorie.
Il termine per il recepimento è fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva in oggetto (articolo 219).
3) Come precisato dalla Commissione nella relazione illustrativa, al fine di consentire l'innovazione e promuovere la competitività dell'industria farmaceutica dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), le disposizioni di cui alla proposta di direttiva operano in sinergia con quelle di cui alla proposta di regolamento (su cui vd. infra).
4) Vedi infra.
5) Tale raccomandazione verrà formulata secondo la procedura di cui all’articolo 41.
6) Nell'esercizio dei suoi compiti di farmacovigilanza di medicinali oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio nazionali, compresi l'approvazione dei sistemi di gestione del rischio e il monitoraggio della loro efficacia, il gruppo di coordinamento si basa sulla valutazione scientifica e sulle raccomandazioni del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui all'articolo 149 del regolamento (CE) n. 726/2004 riveduto.
7) L'esenzione è definita dall'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in cui si afferma che "l’esecuzione degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione per i medicinali”.
8) La valutazione di impatto ambientale dei principi attivi farmaceutici è richiesta da specifiche linee guida dell’EMA, rivedute da ultimo nel 2018.
9) E’ attualmente all’esame delle istituzioni europee la proposta di regolamento sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE (COM(2022) 338).
10) La proposta precisa che queste si hanno “quando un determinato processo/metodo è utilizzato per la fabbricazione di trattamenti individualizzati specifici, ossia se si effettuano adeguamenti del medicinale sulla base delle caratteristiche del paziente o dell'agente patogeno che causa la condizione da trattare”.
11) L'Allegato II della proposta di direttiva contiene il testo dell'Allegato I della direttiva vigente. L'Allegato II sarà aggiornato mediante atto delegato, il quale dovrà essere adottato e applicato prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva.