Legislatura 19ª - Dossier n. 18

Il sistema di informazione Schengen

Il sistema di informazione Schengen (SIS) è il risultato di una cooperazione intergovernativa che è stato integrato nell’ambito dell’Unione europea con il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. Suo obiettivo è sostenere la cooperazione operativa fra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali.

Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale” costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il regolamento è stato da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 “per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)”.

Il SIS è inoltre disciplinato da:

  • il regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
  • il regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I tre regolamenti sono concepiti per rafforzare il SIS II, istituito nel 2006 e operativo dal 2013, in particolare alla luce delle sfide in materia di migrazione e sicurezza.

Il SIS è costituito da quanto segue:

  • un sistema centrale (SIS centrale) con:
    • una unità di supporto tecnico (CS-SIS), contenente una banca dati (banca dati del SIS) che esegue la supervisione tecnica e le attività amministrative, e un CS-SIS di backup;
    • un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS);
  • un sistema nazionale (N.SIS) in ciascun Paese per comunicare con il SIS, che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso. L’interfaccia N.SIS può contenere un file di dati (una “copia nazionale”) contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Non è possibile ricercare file di dati in un altro N.SIS, a meno che i Paesi interessati non abbiano accettato di condividere il file;
  • un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l’NI-SIS che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata per i dati SIS e provvede allo scambio di informazioni fra gli uffici informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale (Supplementary Information Request at National Entries - SIRENE).

Per quanto riguarda la situazione italiana, l’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS II è il ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza.

La Convenzione Schengen contiene disposizioni in materia di protezione dei dati che prevedono sistemi di controllo a livello nazionale e a livello centrale. Le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali) controllano le sedi nazionali e assicurano che i diritti individuali siano rispettati. Chiunque ha il diritto, disciplinato dalla legislazione in materia dello Stato di riferimento, di chiedere una verifica dei propri dati e l’uso che ne è stato fatto e può disporre di mezzi di ricorso (alla Corte di Giustizia o a giurisdizioni nazionali).

La Convenzione ha inoltre istituito un’Autorità comune di controllo (ACC), con il compito di esaminare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall’utilizzazione del SIS e di studiare i problemi che possono presentarsi nell’esercizio del controllo indipendente esercitato dalle autorità di controllo nazionali ovvero del diritto di accesso al sistema. Ciascun Paese che utilizza il SIS è responsabile dell'istituzione, dell'esercizio e della manutenzione del proprio sistema e delle proprie strutture nazionali. La Commissione europea è responsabile del controllo generale, della valutazione del sistema e dell'adozione di atti delegati e di esecuzione sul funzionamento del SIS e di SIRENE. L'Agenzia dell'UE per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA) è responsabile della gestione operativa del sistema centrale e della rete.