Legislatura 19ª - Dossier n. 18
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Lo spazio Schengen
La cooperazione Schengen, iniziata fra cinque Stati membri in un quadro intergovernativo con la firma dell'Accordo di Schengen il 14 giugno 1985, si è da allora notevolmente ampliata. Lo spazio Schengen comprende attualmente gli Stati membri dell'Unione europea, nonché Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein (i cosiddetti “Paesi associati Schengen”). L'Irlanda non ne fa parte, ma applica in modo parziale l'acquis di Schengen dal 1° gennaio 2021(7) . Bulgaria, Cipro e Romania sono vincolate dall'acquis di Schengen, anche se per tali Stati membri i controlli alle frontiere interne non sono ancora stati revocati(8) . La Danimarca ha una posizione particolare, in quanto deve attuare integralmente l’acquis di Schengen non come diritto dell’Ue, ma come obbligo a norma del diritto internazionale.

L'acquis di Schengen comprende le disposizioni integrate nell'ambito dell'Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e gli atti basati sull'acquis o a esso altrimenti connessi. Include quindi: 1) misure relative alle frontiere esterne (gestione delle frontiere esterne); 2) misure compensative (politica comune dei visti, cooperazione di polizia, politica di rimpatrio e sistema di informazione Schengen); 3) un meccanismo di valutazione e monitoraggio. L'acquis di Schengen prevede inoltre norme in materia di protezione dei dati e il rispetto di altri diritti fondamentali.
Con l’accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei Paesi firmatari, di altri Paesi dell’Unione europea e di alcuni Paesi terzi.
La convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen completa l’accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all’istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque Paesi, è entrata in vigore nel 1995.
L’accordo e la convenzione, nonché gli accordi e le regole connessi, formano insieme l’"acquis di Schengen", che è stato integrato nel quadro dell’Unione europea nel 1999 ed è entrato a far parte della legislazione dell’Ue. In particolare, con il Trattato di Lisbona è stato istituito lo “spazio (…) senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone”, uno degli obiettivi dell’Ue.
Ad oggi fanno parte dello spazio Schengen 27 Paesi europei, di cui 23 dei 27 Stati membri.
I Paesi candidati all’adesione dell’Ue sono tenuti ad accettare integralmente l’acquis di Schengen al momento della loro adesione, tuttavia i controlli alle frontiere interne sono revocati, con decisione unanime del Consiglio, solo dopo una valutazione che:
- venga condotta in conformità con il meccanismo di valutazione Schengen applicabile;
- concluda che sussistono tutte le condizioni per la corretta applicazione delle misure dell’acquis di Schengen che consentono l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne.
Il codice frontiere Schengen - istituito con il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016(9) – è lo strumento giuridico attraverso il quale si prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne fra gli Stati membri dell’Unione europea.
Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è contemplato nei casi in cui vi sia una grave minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna (articoli 25, 26, 27 e 28); oppure sia messo a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (articoli 29 e 30). In particolare, l'articolo 26 stabilisce i criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne e prevede che, qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o decida di prorogare tale ripristino, dovrà valutare fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nonché la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. In caso di eventi che richiedano un’azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, con procedura specifica di cui all'articolo 28, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne, per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni (tale controllo può essere prorogato per periodi non superiori a venti giorni e per un massimo di due mesi).
Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) 2016/399. La proposta è strutturata attorno a quattro assi principali: 1) rafforzare gli strumenti giuridici a disposizione degli Stati membri per combattere la strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne dell'UE; 2) fornire una base giuridica più solida alle misure che impongono restrizioni alle frontiere esterne in caso di crisi sanitaria; 3) per quanto riguarda le frontiere interne, promuovere il ricorso a misure alternative, in particolare al fine di aumentare il ricorso a misure tecnologiche; 4) rispondere alle minacce persistenti nello spazio Schengen, modernizzando il quadro per il ripristino e la proroga dei controlli alle frontiere interne, introducendo nuove garanzie a tutela della libertà di circolazione e creando, all'articolo 28, un nuovo meccanismo specifico per il coordinamento delle misure di ripristino dei controlli alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che riguardi più Stati membri e metta a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen. Il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale sulla proposta il 10 giugno 2022.
Il buon funzionamento dello spazio Schengen dipende dall'attuazione corretta ed efficiente delle norme comuni, e più in generale dalla fiducia reciproca fra gli Stati membri. Elementi centrali delle strutture di governance di Schengen sono il monitoraggio dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e un follow-up basato su raccomandazioni concordate al fine di apportare miglioramenti(10) . A tal proposito, a partire dal 1998 le parti contraenti della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, con la decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998, hanno istituito una Commissione permanente, assegnandole il mandato di individuare le carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen e di proporre soluzioni. In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro giuridico dell'Ue, la decisione che istituisce la Commissione permanente è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, poi abrogato con il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, “sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen”(11) .
7) L’Irlanda applica in via provvisoria i settori dell’acquis di Schengen ai quali ha chiesto di partecipare, compreso il sistema d’informazione Schengen relativo alla polizia.
8) Bulgaria, Romania e Cipro non applicano ancora le parti dell’acquis che riguardano l’assenza di controlli alle frontiere interne, compresi i visti.
9) Si veda anche il testo consolidato, comprensivo delle modifiche successivamente apportate.
10) Benché negli ultimi 35 anni l'Ue abbia assistito a un'evoluzione costante verso l'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne, l'instabilità nel vicinato dell'Europa, la crisi dei rifugiati a partire dal 2015, la persistente minaccia terroristica e la pandemia di Covid-19 hanno sottoposto lo spazio Schengen a forte pressione e indotto alcuni Stati membri a ripristinare i controlli di frontiera per un periodo prolungato.
11) Per approfondimenti, si rimanda alla Nota su atti dell’Unione europea n. 88 Proposta di riforma del meccanismo di valutazione e monitoraggio dell'applicazione dell'acquis di Schengen, a cura del Servizio studi del Senato.
Il sistema di informazione Schengen
Il sistema di informazione Schengen (SIS) è il risultato di una cooperazione intergovernativa che è stato integrato nell’ambito dell’Unione europea con il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam. Suo obiettivo è sostenere la cooperazione operativa fra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali.
Il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio “sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale” costituisce la base giuridica per il SIS nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il regolamento è stato da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2022/1190 “per quanto riguarda l’inserimento, nell’interesse dell’Unione, di segnalazioni informative su cittadini di Paesi terzi nel sistema d’informazione Schengen (SIS)”.
Il SIS è inoltre disciplinato da:
- il regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
- il regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
I tre regolamenti sono concepiti per rafforzare il SIS II, istituito nel 2006 e operativo dal 2013, in particolare alla luce delle sfide in materia di migrazione e sicurezza.
Il SIS è costituito da quanto segue:
- un sistema centrale (SIS centrale) con:
- una unità di supporto tecnico (CS-SIS), contenente una banca dati (banca dati del SIS) che esegue la supervisione tecnica e le attività amministrative, e un CS-SIS di backup;
- un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS);
- un sistema nazionale (N.SIS) in ciascun Paese per comunicare con il SIS, che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso. L’interfaccia N.SIS può contenere un file di dati (una “copia nazionale”) contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Non è possibile ricercare file di dati in un altro N.SIS, a meno che i Paesi interessati non abbiano accettato di condividere il file;
- un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l’NI-SIS che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata per i dati SIS e provvede allo scambio di informazioni fra gli uffici informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale (Supplementary Information Request at National Entries - SIRENE).
Per quanto riguarda la situazione italiana, l’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS II è il ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza.
La Convenzione Schengen contiene disposizioni in materia di protezione dei dati che prevedono sistemi di controllo a livello nazionale e a livello centrale. Le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati (per l’Italia il Garante per la protezione dei dati personali) controllano le sedi nazionali e assicurano che i diritti individuali siano rispettati. Chiunque ha il diritto, disciplinato dalla legislazione in materia dello Stato di riferimento, di chiedere una verifica dei propri dati e l’uso che ne è stato fatto e può disporre di mezzi di ricorso (alla Corte di Giustizia o a giurisdizioni nazionali).
La Convenzione ha inoltre istituito un’Autorità comune di controllo (ACC), con il compito di esaminare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall’utilizzazione del SIS e di studiare i problemi che possono presentarsi nell’esercizio del controllo indipendente esercitato dalle autorità di controllo nazionali ovvero del diritto di accesso al sistema. Ciascun Paese che utilizza il SIS è responsabile dell'istituzione, dell'esercizio e della manutenzione del proprio sistema e delle proprie strutture nazionali. La Commissione europea è responsabile del controllo generale, della valutazione del sistema e dell'adozione di atti delegati e di esecuzione sul funzionamento del SIS e di SIRENE. L'Agenzia dell'UE per i sistemi IT su larga scala (eu-LISA) è responsabile della gestione operativa del sistema centrale e della rete.