Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Art. 13.
(Fondo sociale per il clima)
1. Al fine di garantire una transizione ecologica inclusiva ed equa, sostenere i redditi più bassi e promuovere le imprese nel processo di riconversione industriale, è istituito il Fondo sociale per il clima, nel quale confluiscono tutte le risorse economiche europee e statali per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2050.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.