Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
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Capo IV
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA FISCALE
Art. 12.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale finalizzata all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy e nel rispetto dei principi della neutralità fiscale e della giustizia fiscale climatica, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, introduce, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale, nuove forme di fiscalità finalizzate:
a) a rafforzare il risparmio e l'efficienza energetica, puntando a ridurre i consumi di energia dell'8 per cento rispetto allo scenario di riferimento al 2030;
b) ad aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili al 43 per cento nel 2030, a incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 75 per cento nel 2030, quella dei consumi termici al 41 per cento nel 2030 e quella per i carburanti al 17 per cento nel 2030;
c) ad aumentare la penetrazione elettrica nei consumi di energia al 30 per cento nel 2030, con particolare attenzione all'elettrificazione nel settore dei trasporti, all'aumento delle auto elettriche, delle pompe di calore e delle cucine a induzione nel settore civile;
d) alla revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di gas a effetto serra e in conformità con la normativa europea;
e) al perseguimento del doppio dividendo, con la previsione che il maggior gettito sia destinato a misure compensative strettamente correlate all'impatto sociale e territoriale delle politiche climatiche, a strumenti economici per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie e a incentivi per la riconversione imprenditoriale e industriale;
f) alla riduzione della povertà energetica, della povertà da mobilità e alla riduzione della tassazione sui redditi più bassi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy;
g) al finanziamento dei sussidi destinati all'efficienza energetica e alle energie da fonti rinnovabili.