Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743

Art. 9.

(Soglie emissive e obblighi emissivi settoriali)

1. II Comitato, in linea con gli orientamenti strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, propone le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra, necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, le aggiorna con cadenza triennale e le comunica al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La definizione delle soglie emissive settoriali di cui al comma 1, riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, di cui all'articolo 2, lettera e).

4. Il Comitato effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alle soglie emissive settoriali complessive e agli obblighi emissivi settoriali, avvalendosi di dati forniti da affermati istituti di ricerca.

5. Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti tra le soglie emissive settoriali complessive effettivamente registrate e il livello di emissioni di gas a effetto serra di riferimento e provvede all'individuazione di azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata.

6. Il Governo, con i decreti di cui al comma 2, stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.