Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Art. 11.
(Consiglio nazionale dei cittadini)
1. Il Comitato, per l'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), della presente legge, assicura la più ampia partecipazione degli attori sociali ed economici, come disposto dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito il Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica, di seguito denominato « Consiglio », quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinate la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, tenendo conto del principio di parità di genere e del coinvolgimento delle future generazioni.
4. Il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il suo regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente.
5. Il presidente rappresenta il Consiglio dinanzi al Governo, al Comitato e a tutti gli altri enti pubblici con cui si interfaccia.