Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Art. 10.
(Programma nazionale di tutela per il clima)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Comitato provvede all'elaborazione di un Programma nazionale di tutela per il clima, di seguito denominato « Programma ».
2. La proposta di Programma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Programma è approvato in via definitiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'espressione dei pareri, ovvero in assenza di questi, nei termini di cui al primo periodo.
3. Sulla proposta di Programma predisposta dal Comitato è acquisito altresì il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Nella stesura del Programma, il Comitato, secondo quanto stabilito dai principi contenuti nell'articolo 7 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, e ratificata dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
5. Il Programma definisce, coordina e armonizza, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive di cui all'articolo 9 e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento.
6. Il Programma, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'Unione europea inseriti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), si avvale dei diversi strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
7. Dopo l'approvazione definitiva del Programma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato, contestualmente alla presentazione della relazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), allegata al Documento di economia e finanza, trasmette alle Camere un resoconto annuale del Programma, dando conto delle azioni e delle misure adottate, nonché delle fonti di finanziamento individuate e degli eventuali scostamenti registrati rispetto agli obiettivi prefissati.
8. Il Programma è aggiornato annualmente e contestualmente allegato alla legge di bilancio, in considerazione delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).