Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Capo III
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI CLIMATICI
Art. 9.
(Soglie emissive e obblighi emissivi settoriali)
1. II Comitato, in linea con gli orientamenti strategici nazionali ed europei sugli scenari di decarbonizzazione, propone le soglie emissive settoriali complessive di gas a effetto serra, necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, le aggiorna con cadenza triennale e le comunica al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La definizione delle soglie emissive settoriali di cui al comma 1, riguarda tutti i principali settori produttivi dell'economia coinvolti nelle emissioni di gas a effetto serra, quali energia, industria, trasporti, agricoltura, rifiuti ed edilizia residenziale, industriale e civile.
3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato, adotta uno o più decreti per la definizione degli obblighi emissivi settoriali, di cui all'articolo 2, lettera e).
4. Il Comitato effettua il monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alle soglie emissive settoriali complessive e agli obblighi emissivi settoriali, avvalendosi di dati forniti da affermati istituti di ricerca.
5. Il Comitato comunica al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali scostamenti tra le soglie emissive settoriali complessive effettivamente registrate e il livello di emissioni di gas a effetto serra di riferimento e provvede all'individuazione di azioni e meccanismi correttivi, commisurati alla differenza registrata.
6. Il Governo, con i decreti di cui al comma 2, stabilisce i termini e le modalità di attuazione dei meccanismi correttivi.
Art. 10.
(Programma nazionale di tutela per il clima)
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Comitato provvede all'elaborazione di un Programma nazionale di tutela per il clima, di seguito denominato « Programma ».
2. La proposta di Programma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Programma è approvato in via definitiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'espressione dei pareri, ovvero in assenza di questi, nei termini di cui al primo periodo.
3. Sulla proposta di Programma predisposta dal Comitato è acquisito altresì il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Nella stesura del Programma, il Comitato, secondo quanto stabilito dai principi contenuti nell'articolo 7 della Convenzione sull'accesso alle informazioni, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, e ratificata dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, promuove la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
5. Il Programma definisce, coordina e armonizza, a tutti i livelli, le politiche adottate sul clima nel rispetto del mantenimento delle soglie emissive settoriali complessive di cui all'articolo 9 e prevede le azioni e le misure necessarie per garantire tale mantenimento.
6. Il Programma, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'Unione europea inseriti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), si avvale dei diversi strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
7. Dopo l'approvazione definitiva del Programma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato, contestualmente alla presentazione della relazione, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), allegata al Documento di economia e finanza, trasmette alle Camere un resoconto annuale del Programma, dando conto delle azioni e delle misure adottate, nonché delle fonti di finanziamento individuate e degli eventuali scostamenti registrati rispetto agli obiettivi prefissati.
8. Il Programma è aggiornato annualmente e contestualmente allegato alla legge di bilancio, in considerazione delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).
Art. 11.
(Consiglio nazionale dei cittadini)
1. Il Comitato, per l'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), della presente legge, assicura la più ampia partecipazione degli attori sociali ed economici, come disposto dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito il Consiglio nazionale dei cittadini per il contrasto alla crisi climatica, di seguito denominato « Consiglio », quale organo di partecipazione permanente delle associazioni e dei cittadini al processo decisionale sul cambiamento climatico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono disciplinate la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, tenendo conto del principio di parità di genere e del coinvolgimento delle future generazioni.
4. Il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il suo regolamento interno ed elegge, tra i suoi membri, un presidente.
5. Il presidente rappresenta il Consiglio dinanzi al Governo, al Comitato e a tutti gli altri enti pubblici con cui si interfaccia.