Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743

Art. 8.

(Risorse economiche del Comitato)

1. A decorrere dall'anno 2024, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di ciascuna Camera da destinare alle spese necessarie al funzionamento del Comitato. La dotazione finanziaria di cui al presente comma può essere rideterminata esclusivamente con la legge di bilancio, in maniera da assicurare l'efficace svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7.

2. La gestione finanziaria del Comitato si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Comitato medesimo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti delle due Camere e pubblicati in allegato ai rispettivi bilanci.

4. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.