Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743

Art. 7.

(Aree di competenza del Comitato)

1. Il Comitato opera sulla base di un programma di attività approvato con cadenza annuale a maggioranza dei suoi componenti. A scopo informativo, il programma è presentato dal presidente del Comitato alle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia, finanze e affari sociali entro dieci giorni dall'approvazione. Qualora sopraggiunga la necessità di modificare l'attività di programma, il presidente ha facoltà di presentare in ogni momento al Comitato un ordine del giorno con cui discute le modifiche da apportare. Il nuovo programma di attività è approvato secondo le modalità di cui al primo periodo.

2. Il Comitato assolve ai seguenti compiti:

a) analizza i dati, gli studi sul clima e le conclusioni scientifiche del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

b) identifica e propone al Governo le linee guida in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e le relative analisi d'impatto e verifica che le misure approvate e applicate dal Governo siano coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 3, comma 1;

c) predispone e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di Programma nazionale di tutela per il clima di cui all'articolo 10;

d) presenta al Parlamento una relazione annuale, allegata al Documento di economia e finanza, sulle misure esistenti, sugli obiettivi climatici, sui bilanci indicativi di gas a effetto serra, sulla loro coerenza e sull'allineamento con gli obiettivi della presente legge e con gli impegni internazionali e europei sottoscritti nell'Accordo di Parigi e nel quadro del Green Deal europeo;

e) predispone, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, report e studi su progetti di legge che interessano le aree di sua competenza;

f) esprime pareri non vincolanti sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e ambiente;

g) pubblica, sul sito internet istituzionale del Comitato, i dati, gli studi, le relazioni e le valutazioni elaborate.

3. Qualora il Comitato, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, esprima valutazioni divergenti sulle politiche climatiche intraprese dal Governo, quest'ultimo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima e ambiente, riferisce al Parlamento i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni politiche, ovvero se intende conformarle a quelle del Comitato.

4. Per l'esercizio dei compiti e delle valutazioni di cui ai comma 1 e 2, il Comitato collabora con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede a essi, oltre alla comunicazione di dati, l'accesso a tutte le banche dati in materia di clima da loro costituite o alimentate.