Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743
Azioni disponibili
Art. 6.
(Organico del Comitato)
1. Il Comitato seleziona le risorse umane per l'espletamento delle proprie funzioni in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza, con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali.
2. La dotazione di personale del Comitato non può superare il limite massimo di venti unità. Il Presidente nomina, su deliberazione del Comitato, secondo modalità definite dal proprio regolamento interno, un membro con funzioni di direttore generale, responsabile del funzionamento del Comitato, sedici ricercatori scientifici e tre risorse amministrative. Tale limite è derogabile, compatibilmente con le previsioni di bilancio di cui all'articolo 8, nei casi di necessità individuati dal regolamento interno organizzativo del Comitato.
3. Il Comitato si avvale di:
a) personale a tempo indeterminato assunto mediante concorso pubblico;
b) personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico;
c) personale selezionato con procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta.
4. Il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico richiesto dal Comitato è obbligatorio secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.
5. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, individuano i locali da destinare alla sede del Comitato e provvedono al reperimento delle necessarie risorse strumentali.