Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 743

Art. 5.

(Comitato parlamentare scientifico per il clima)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 3.4 del citato regolamento (UE) 2021/1119, e nel rispetto degli articoli 9 e 41 della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, l'organo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti delle emissioni di gas a effetto serra e per la valutazione dell'osservanza dei vincoli della normativa europea, che assume il nome di Comitato parlamentare scientifico per il clima, di seguito denominato « Comitato », con sede in Roma, presso le Camere.

2. Il Comitato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è equiparato agli enti e agli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3. Il Comitato, avente funzioni di organo indipendente di consulenza scientifica, ha il compito di promuovere, valutare e verificare l'attuazione delle politiche adottate dai soggetti di cui all'articolo 4 in materia di clima.

4. Il Comitato è costituito da cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, condotta dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, economia e finanze e affari sociali, che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere e dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica.

5. I membri del Comitato sono selezionati da un elenco di quindici soggetti, preventivamente formato sulla base di una procedura interna, decisa dalle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, tra coloro che hanno maturato comprovate conoscenze scientifiche ed esperienze in uno dei seguenti ambiti: scienze del clima, scienze economiche, scienze ambientali e scienze sociali.

6. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni, senza possibilità di rinnovo. I membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale di consulenza, né ricoprire l'incarico di amministratore o dipendente in società private, aventi come scopo sociale il perseguimento di un fine connesso con le materie di cui all'articolo 5. Amministratori e dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza.

7. Il Comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti il presidente e il vicepresidente. Il presidente rappresenta il Comitato e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

8. Al presidente è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto per il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Agli altri membri del Comitato è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari all'80 per cento di quello spettante al presidente.

9. Il Comitato stabilisce e adotta, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento interno organizzativo, finanziario ed economico. Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Comitato possono essere revocati dall'incarico con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima e ambiente, adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.